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Decreto ristori: nuovi aiuti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19

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Aggiornamento del 30.10.2020 | Tempo di lettura ca. 10 minuti

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Con l’emanazione del Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020), cd. “Decreto Ristori”, è stato introdotto un pacchetto di misure di sostegno economico, pensate per le attività più colpite dalle restrizioni recentemente imposte per far fronte al riacutizzarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nei paragrafi a seguire viene fornita una sintesi delle principali misure agevolative e fiscali.

Misure agevolative


Contributo a fondo perduto operatori IVA impattati dalle nuove restrizioni (art. 1 Decreto Ristori)

Il Decreto Ristori prevede un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori colpiti dalle nuove misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020, tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri e cinema.

L’indennizzo spetta questa volta anche ai soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, mentre restano esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività a partire dal 25 ottobre 2020.

Resta fermo il requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi, che nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale requisito non si applica, o, meglio, non va verificato, nel caso di soggetti che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto Rilancio mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che invece non avessero già percepito il precedente contributo, il beneficio è riconosciuto solo previa presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita istanza. Si attende un Provvedimento di prossima emanazione che definisca termini e modalità di presentazione. Il contributo non spetta in ogni caso, qualora la partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L’importo del beneficio varia dal 100% (taxi, ncc), al 150% (alberghi, ostelli, alloggi turistici, bar e gelaterie), al 200% (ristoranti, teatri, stadi, cinema, palestre, piscine), al 400% (discoteche, sale da ballo, night club) di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio, entro un limite massimo di 150.000 euro.

Stante il richiamo, ad opera del comma 10 dell’art. 1 del Decreto in esame, di quanto disposto, tra l’altro, dai commi 7 e 11 dell’art. 25, DL n. 34/2020, anche il nuovo beneficio non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP, né rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si ricorda che in caso di non spettanza del contributo, in tutto o in parte, l’Agenzia delle Entrate ne provvede al recupero con applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%) e degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo), restando applicabile l’art. 316-ter del C.p..

Misure di sostegno per le ASD (art. 3 Decreto Ristori).

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 viene istituito il “Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle misure restrittive e dalla sospensione delle rispettive attività istituzionali.

Proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4 Decreto Ristori)

L’articolo 4 del Decreto Ristori proroga la sospensione del pignoramento della prima casa fino al 31 dicembre 2020. Il provvedimento dichiara inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del C.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, andando dunque retroattivamente a sanare anche l’intervallo di 4 giorni intercorrenti tra il 25 ottobre e la data di pubblicazione del Decreto.

Misure di sostegno per gli operatori del turismo e della cultura (art. 5 Decreto Ristori).

Con il Decreto Ristori sono stati stanziati 100 milioni per il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo. È inoltre prevista una dotazione aggiuntiva di 400 milioni per le agenzie di viaggio e i tour operator, 50 milioni per editoria, fiere e congressi.

È previsto anche un rimborso con voucher per gli spettacoli dal vivo previsti dal 24 ottobre e fino a gennaio 2021, annullati in seguito all’introduzione delle nuove restrizioni anti-Covid. La misura vale anche per “i titoli acquistati dal 1° al 24 ottobre non fruiti” finora e “non fruibili fino al 31 gennaio 2021”.

Il Decreto ha previsto l’estensione al 30 giugno 2021 della validità del “Tax credit vacanze”. Per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché da bed & breakfast e agriturismi fino al 30 giugno 2021 (anziché al 31 dicembre 2020). Le domande per la concessione dell’agevolazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2020.

Misure di sostegno per l’export e le fiere internazionali (art. 6 Decreto Ristori)

Al fine di sostenere l’export e le fiere internazionali, duramente colpite dalle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria, il Decreto ha previsto per il 2020 di stanziare a favore del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394, una disponibilità di ulteriori 150 milioni di euro, oltre ad un incremento dell’autorizzazione di spesa per ulteriori 200 milioni di euro, per un beneficio complessivo di 350 milioni di euro.

Misure di sostegno per la filiera agricola e della pesca (art. 7 Decreto Ristori)

IL Decreto Ristori ha previsto l’istituzione di un fondo da 100 milioni di euro volto a sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, soggette alle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Si deve attendere un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni) per definire la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

Nuovo credito d’imposta per le locazioni (art. 8 Decreto Ristori)

Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, per le attività soggette alle restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, quali fra gli altri ristoranti, bar, pasticcerie, discoteche, palestre, piscine, cinema e teatri, viene prevista l’estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio n. 34/2020 anche per i mesi di ottobre, novembre, dicembre. Il credito d’imposta previsto è pari al 60% dell’ammontare del canone mensile corrisposto, o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendano anche la disponibilità di un immobile destinato all’attività d’impresa o professionale.

Rispetto alle previsioni del decreto Rilancio, viene dunque meno il limite di fatturato, ma la platea dei soggetti interessati si restringe alle sole categorie oggetto delle nuove misure restrittive. 
Permane invece il requisito del calo di fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% nel mese di riferimento, da verificarsi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Misure fiscali


Cancellazione seconda rata IMU (art. 9 Decreto Ristori)

Per le sole categorie interessate dalle restrizioni dal DPCM del 24 ottobre 2020 è stata disposta la cancellazione della seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui sono svolte le attività. Il beneficio spetta unicamente a condizione che i proprietari siano essi stessi i gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga dei termini di presentazione del modello 770 (art. 10 Decreto Ristori)

Il termine di presentazione del modello 770 2020 per l’anno d’imposta 2019, inizialmente previsto per il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre 2020 cade di sabato), è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Processo tributario (art. 27 Decreto Ristori)

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle liti fiscali durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 salvaguardando, al contempo, la salute pubblica e quella degli operatori, il decreto Ristori contiene una norma relativa allo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto.

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, che per il momento è fissato al 31 gennaio 2021, qualora sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale in considerazione del predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, è infatti autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, secondo la rispettiva competenza. L’autorizzazione deve pervenire con decreto motivato del presidente della CTP o della CTR almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza pubblica o la camera di consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora sia consentito dalle dotazioni informatiche della giustizia tributaria e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione ma non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei predetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, sono esonerati dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Sospensione della riscossione (D.L. 20 ottobre 2020, n. 129)

In una seduta del CdM del 18 ottobre 2020 è stata disposta, postuma, la proroga della sospensione dell’attività degli Agenti della riscossione. Il termine era scaduto il 15 ottobre, non essendo state accolte le richieste provenienti da più parti di concedere un prolungamento della “pace fiscale” in sede di conversione del decreto Agosto. Il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione è ora fissato al 31 dicembre 2020. 

Il decreto prolunga fino alla fine dell’anno anche la norma che prevede la decadenza dalle rateazioni solo dopo il mancato pagamento di 10 rate, invece di 5.

È infine previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle, in modo da consentire lo smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono accumulate.

Infine il Decreto introduce una proroga di due anni dei termini per la notifica degli atti in scadenza nel 2020.
I contribuenti possono quindi da un lato godere di una sospensione fino alla fine dell’anno della possibilità di ricevere notifiche di atti da parte del Fisco, dall’altro il Fisco ha un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e ben due anni in più per quelli del 2020.

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