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Decreto “Ristori-bis”: le ulteriori agevolazioni introdotte a sostegno delle imprese e dell’economia

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Aggiornamento del 10.11.2020 | Tempo di lettura ca. 8 minuti


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (c.d. Decreto “Ristori bis”), recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.


Di seguito riportiamo le principali misure agevolative in ambito fiscale e contributivo introdotte dal decreto, in vigore dal 9 novembre.

Contributi a fondo perduto (art. 1 e art. 2)

Si allunga l’elenco delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto già previsto dal Decreto Ristori n. 137 del 28 ottobre 2020, elencate nell’Allegato 1 del nuovo Decreto, in sostituzione di quello del Decreto Ristori. Per alcuni operatori (gelaterie e pasticcerie ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina, alberghi) già beneficiari del contributo, che registrano nuove restrizioni delle attività in virtù delle misure previste per le c.d. zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%. 

Viene inoltre istituito un nuovo contributo a fondo perduto per le categorie di imprese individuate all’Allegato 2 (tra le altre i grandi magazzini e una vasta platea di commercianti al dettaglio) che operano nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse). Il contributo verrà erogato seguendo la procedura già impiegata dall’Agenzia delle entrate per i contributi previsti dal Decreto Rilancio e per quelli introdotti col Decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del D.L. 137/2020, con l’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati nell’Allegato 2. Resta confermata la non spettanza del contributo per i soggetti che avessero attivato la partita iva dopo il 25 ottobre 2020.

Costituzione di un fondo per ristorare le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari (art. 1 co. 4)

Con il comma 4 dell’art. 1, il contributo previsto dal D.L. n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
A tal fine viene istituito un fondo di 280 milioni di euro.

Il contributo sarà determinato entro il 30% del contributo previsto dal Decreto Ristori, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse tra i codici ATECO elencati nell’Allegato 1. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1, il contributo spetterà alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Decreto Ristori (ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 o senza necessità di verificare la riduzione nel caso di attività avviate a partire dal 1° gennaio 2019) e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, come già previsto al comma 11 dell’art. 1 del citato D.L. n. 137/2020.

Credito d’imposta per le locazioni commerciali (art. 4)

In favore delle imprese che svolgono le attività di cui all’Allegato 2, alle quali è riconosciuto il nuovo contributo a fondo perduto, e per le agenzie di viaggio e i tour operator che operano nelle c.d. zone rosse, è esteso quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Ristori. È infatti previsto un credito d’imposta, cedibile al proprietario dell’immobile locato, pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo o al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il rinvio al Decreto Ristori dovrebbe implicare che anche questo “nuovo” credito trovi applicazione indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, mentre, per tutto il resto, dovrebbe trovare applicazione la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (già richiamata a sua volta dall’art. 8 del Decreto Ristori). 

In particolare, data la sostituzione da parte del decreto Ristori-bis della Tabella 1 allegata al Decreto Ristori, si amplia l’elenco di codici ATECO in esso indicati, con l’effetto di allargare la platea dei beneficiari del credito d’imposta locazioni ex art. 8 del DL 137/2020. Inoltre, per effetto di tale sostituzione, si evidenzia che i soggetti beneficiari del credito d’imposta ai sensi del Decreto Ristori potranno godere del beneficio previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, senza limite di ricavi, ovunque abbiano la propria sede operativa.  

Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5)

L’art. 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze siti nei comuni appartenenti alle c.d. zone rosse in cui vengono esercitate le attività riferite ai codici ATECO di cui all'Allegato 2.  Resta requisito fondamentale, al fine di beneficiare dell’agevolazione, che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività che in esso viene esercitata.

Il Decreto non va a modificare le disposizioni di cui all’art. 78 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, ai sensi del quale non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n. 137/2020.

Proroga versamenti dei secondi acconti delle imposte (art. 6)

La proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in vigore al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti “solari”), già introdotta dall’articolo 98, comma 1, del decreto Agosto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici elencati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti, che operano nelle c.d. zone arancioni, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020. Il Decreto Ristori-bis interviene proprio sul requisito “oggettivo”, eliminando in capo ai soggetti interessati, la necessità di rispettare il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non sono previsti rimborsi di quanto eventualmente già versato.

Sospensione dei versamenti tributari per il mese di novembre (art. 7)

Per i soggetti esercenti attività economiche colpite dalle sospensioni previste dal DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per coloro che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone arancioni e rosse, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, è prevista la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel mese di novembre 2020. 

La sospensione riguarda i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta e i versamenti relativi all’iva.

Con riferimento all’iva, rientrano dunque nella sospensione sia il versamento relativo al mese di ottobre, sia quello relativo al III trimestre, in scadenza il 16 novembre, oltre ai versamenti in scadenza a fine novembre, relativi all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati.

Tali versamenti andranno corrisposti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non sono previsti rimborsi di quanto eventualmente già versato.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nelle zone rosse (art. 11)

L’articolo 11 dispone la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1. Tale sospensione non si applica però ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Viene inoltre sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2, che abbiano unità produttive od operative nelle c.d. zone rosse.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. La decadenza dal beneficio della rateazione interviene in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole e della pesca (art. 21)

A favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, l’art. 21 riconosce l'esonero anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro. Il Decreto Ristori prevedeva già il medesimo esonero per la mensilità di novembre 2020.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art. 28)

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di 800 euro di cui all’art. 17 del Decreto Ristori in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

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