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Il Decreto Legge n. 104/2020 c.d. Decreto Agosto

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Ultimo aggiornamento del 27.08.2020 | Tempo di lettura ca. 7 minuti​


Il Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 (c.d. ‘Decreto Agosto’) ha introdotto alcune novità nella normativa inerente all’emergenza Covid-19, estendendo e modificando le disposizioni e le misure adottate per salvaguardare l’occupazione e abrogando una delle previsioni più discusse e criticate tra quelle recentemente introdotte in sede di conversione del c.d. ‘Decreto Rilancio’.


Ecco di seguito una sintesi delle principali disposizioni: 

- Ammortizzatori Sociali (art. 1)

Sono state introdotte ulteriori complessive 18 settimane di cassa integrazione (sia ordinaria sia in deroga) o di assegno ordinario, fruibili tra il 13 Luglio e il 31 Dicembre 2020.
Dette 18 nuove settimane sono divise in due blocchi di 9 settimane: se, da un lato, il primo blocco è liberamente utilizzabile da parte dei datori di lavoro, senza particolari limiti o vincoli, dall’altro lato le ulteriori 9 settimane sono fruibili solo a seguito dell’esaurimento delle iniziali 9 settimane e a fronte del versamento di un contributo addizionale.

Detto contributo è calcolato in modo inversamente proporzionale al calo di fatturato subito dall’azienda nel corso del primo semestre del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 (tale riduzione viene autocertificata dal datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di concessione all’ente previdenziale): si precisa, in ogni caso, che il pagamento del contributo addizionale non sarà richiesto ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività successivamente al 1 Gennaio 2019.

Il Decreto precisa, infine, che i periodi di integrazione salariale già autorizzati in forza delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (c.d. ‘Decreto Cura Italia’), e collocati temporalmente – anche parzialmente – in periodi successivi al 12 Luglio 2020 dovranno essere computati nel calcolo delle prime 9 settimane introdotte dal presente Decreto.

- Esonero del Versamento dei Contributi Previdenziali per Aziende che non richiedono Ammortizzatori Sociali (art. 3) 

Ai datori di lavoro (i) che abbiano già fruito dei trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza Covid-19 nei mesi di Maggio e Giugno 2020 e (ii) che non richiedano di fruire di ulteriori periodi di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi I.N.A.I.L.) fino a un massimo di 4 mesi e comunque nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020. 

Detto esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno già richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 Luglio 2020.
Dall’esonero restano invece escluse le aziende che nel primo semestre dell’anno 2020 non abbiano subito perdite di fatturato rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
L’esonero è fruibile entro il 31 Dicembre 2020.

- Esonero del Versamento dei Contributi Previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6) 

Sempre fino al 31 Dicembre 2020, anche i datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (ovvero alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine), determinando un aumento dell’occupazione netta, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi I.N.A.I.L.) per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione ed entro il limite del massimale calcolato su base annua (riproporzionato mensilmente) di Euro 8.060 per singolo lavoratore.

- Divieto di Licenziamento (art. 14)

Il Decreto in commento ha prorogato il blocco dei licenziamenti (che sarebbe scaduto il 17 Agosto 2020), sia collettivi sia individuali per giustificato motivo oggettivo, secondo diverse modalità, legate all’utilizzo delle nuove 18 settimane di Ammortizzatori Sociali o dell’esonero contributivo per le aziende che non intendono usufruire di detti nuovi Ammortizzatori Sociali.

Attualmente, in attesa di eventuali chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, la situazione è pertanto la seguente:

(i) Le aziende che chiedono di usufruire delle nuove 18 settimane di Ammortizzatori Sociali potranno procedere ad effettuare licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver integralmente utilizzato dette 18 settimane, che possono essere esaurite – come illustrato nei precedenti paragrafi – entro il 31 Dicembre 2020. 
Più nello specifico, si ritiene che, in caso di ricorso agli Ammortizzatori Sociali con decorrenza dalla prima data utile (13 Luglio 2020), le imprese non potranno procedere a licenziare quantomeno sino al 16 Novembre 2020.

(ii) Le aziende che non domandano di usufruire delle nuove 18 settimane di Ammortizzatori Sociali ma hanno già utilizzato, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, i precedenti trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, è riconosciuto – come detto – un esonero dal versamento dei contributi previdenziali fino a un massimo di quattro mesi. 
In questo caso i licenziamenti sarebbero possibili al termine del periodo di esonero contributivo, che è pertanto variabile a seconda della concreta situazione della singola azienda.

(iii) Il Decreto non specifica se il divieto di licenziamento anzidetto sia applicabile anche alle aziende che non intendessero usufruire delle nuove 18 settimane di Ammortizzatori Sociali e non volessero (o potessero) usufruire dell’esonero contributivo.
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, si ritiene, in via prudenziale, che il divieto in parola sia ugualmente applicabile anche a dette aziende sino al 31 Dicembre 2020.

Viene inoltre confermata la sospensione delle procedure di licenziamento, ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020.

Non sono invece assoggettati al divieto in esame:
  • i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società che non preveda la continuazione dell’attività (anche solo parziale), salvo che si configuri la cessione di un complesso di beni/attività che costituisca un trasferimento d’azienda (o di un ramo) ai sensi dell’art. 2112 c.c.
  • le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro (limitatamente ai lavoratori che decidano di aderire al predetto accordo);
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Un’ulteriore eccezione al divieto di licenziamento è rappresentata dai casi in cui il personale licenziato sia impiegato in un appalto e venga riassunto dal nuovo appaltatore in forza di previsioni di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o del medesimo contratto di appalto.

Viene, infine, confermata la facoltà per il datore di lavoro, che abbia proceduto nel corso dell’anno 2020 ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso intimato. Tale facoltà è subordinata alla contestuale richiesta del trattamento di integrazione salariale con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento. In tali ipotesi, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

- Proroga o Rinnovo dei Contratti di Lavoro a tempo Determinato (art. 8)

È stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 93 del Decreto Rilancio che era stato introdotto dalla relativa legge di conversione. 

Detto articolo aveva disposto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, nonché dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale proroga di legge trovava applicazione ai rapporti a termine (o di apprendistato) in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione (18 Luglio 2020).

L’abrogazione di detta disposizione è stata probabilmente sollecitata dalle perplessità – peraltro acuitesi in seguito all’intervento ‘chiarificatore’ del Ministero del Lavoro – universalmente sollevate dagli operatori del settore che avevano discusso circa l’effettiva opportunità di un tale automatismo oltre che delle poco comprensibili ratio e formulazione legislativa.

Tale proroga automatica non opera quindi più dal 15 Agosto 2020. 

Si ritiene tuttavia che le proroghe già comunicate ai lavoratori, in forza di tale norma, conservino la loro validità, sempre a condizione che producano effetti a decorrere da una data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Agosto (15 Agosto 2020).

Infine, il Decreto Agosto ha esteso fino al 31 Dicembre 2020 la facoltà di prorogare o rinnovare per una sola volta e per un massimo di 12 mesi i contratti a termine anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, co. 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 Giugno 2015. 

Il 31 Dicembre 2020 rappresenta la data ultima entro cui stipulare la proroga o il rinnovo, ma la scadenza del rapporto a termine può oltrepassare tale data. 

Resta invece ferma la durata massima di 24 mesi complessivi del contratto, che non può essere superata.
La norma si riferisce espressamente a proroghe e rinnovi, e pertanto a contratti a termine in corso o che, se scaduti, possono essere rinnovati.

Si ritiene, tuttavia, che la disposizione possa trovare applicazione anche ai contratti che vengono stipulati tra le parti per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto: un contratto a termine sottoscritto, ad esempio, il 20 Settembre e con scadenza il 20 Dicembre (senza causale) potrebbe infatti essere  legittimamente prorogato o rinnovato (entro il 31 Dicembre 2020) per ulteriori 12 mesi, senza l’apposizione di alcuna causale, proprio in forza della disposizione in commento.


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