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Conversione in legge del cd. “Decreto Rilancio”: quali novità per le imprese?

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Ultimo aggiornamento del 20.07.2020 | Tempo di lettura ca. 9 minuti​

Giovedì 16 luglio il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il disegno di legge n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.


Tra le principali novità introdotte dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si segnala in particolare la previsione di contributi a fondo perduto a favore di: 
  • imprese che operano nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, e
  • imprese che operano nel campo del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. 
L’efficacia delle misure sopra descritte (ciascuna soggetta al limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nonché all’individuazione delle modalità e dei criteri di applicazione mediante decreto, rispettivamente, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge.

Un’altra novità introdotta dalla Legge riguarda l’ampliamento della platea delle imprese beneficiarie del credito d’imposta pari al 50% delle perdite registrate nell’anno 2020 e della possibilità di emettere strumenti finanziari sottoscrivibili dal Fondo Patrimonio PMI: potranno infatti accedervi anche le aziende in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale.

Con riferimento alle misure volte al rafforzamento del sistema delle startup innovative, si segnala l’introduzione di un limite massimo - pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento - ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di sostegno al venture capital che ciascuna startup innovativa e PMI innovativa può ottenere. Viene invece innalzato da 100.000 euro a 300.000 euro l’investimento massimo per ciascun periodo di imposta detraibile nella misura del 50% per il contribuente persona fisica che abbia investito nel capitale sociale di PMI innovative, con priorità rispetto alla detrazione di cui all’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 (quest’ultima fruibile sulla parte di investimento eccedente la soglia sopra indicata e comunque nei limiti delle regole sugli aiuti de minimis).

Con riferimento alle misure fiscali, è stata introdotta una modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 14/2019), prevedendo un ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle S.r.l. e nelle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019; in particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

Modifiche di rilievo sono state introdotte poi con riferimento al c.d. “superbonus” del 110% relativo agli interventi di natura immobiliare, ed in particolare:
  • Vengono inclusi tra i soggetti ammessi alla fruizione del beneficio anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche;
  • Viene introdotta la possibilità di usufruire dell’ecobonus anche per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale effettuati sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • Viene disposto il limite, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e professioni, di fruizione del beneficio in relazione agli interventi eseguiti su massimo due unità abitative oltre che sulle parti comuni dell’edificio;
  • Vengono introdotti e modificati i limiti di spesa differenziati per le varie tipologie di immobili per quanto riguarda i diversi interventi realizzati;
  • Vengono esclusi dalla fruizione del bonus gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • Viene introdotta la possibilità per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali di fruire del “super” ecobonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico a prescindere dall'obbligo di intervenire sull’isolamento termico o sull’impianto di climatizzazione invernale, nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento energetico;
  • Vengono ammessi al beneficio per “sismabonus” anche gli interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che vengano eseguito congiuntamente agli interventi di cui all’art. 16 c. 1-bis - 1-septies del D.L. 63/2013.

Viene inoltre precisato, con riferimento alla possibilità di trasformazione della detrazione in contributo a titolo di sconto applicato dai fornitori o in credito d’imposta, che questa opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 

Viene poi previsto che il credito d’imposta per le locazioni spetti anche a:

1) soggetti che hanno iniziato l’attività dal 01.01.2019 ovvero soggetti che hanno sede operativa nei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato;
2) imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nella misura ridotta del 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili e del 10% nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile;
3) agenzie di viaggio e tour operator, senza alcun limite di fatturato del 2019.

Inoltre, in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. 
Infine, è stato introdotto un credito di imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nel settore tessile, moda e accessori pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso (2020). I criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.



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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

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