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Ammortamenti: possibilità di sospensione per l'anno 2020

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Ultimo aggiornamento del 3.11.2020 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​




Con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) è stata introdotta la possibilità di sospendere, ossia di non imputare nel conto economico dell’esercizio 2020, la quota annua di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga alle disposizioni dettate dal codice civile.


CONDIZIONI E IMPLICAZIONI CONTABILI

È opportuno sottolineare che non si tratta affatto di un obbligo, ma piuttosto di una facoltà prevista dal legislatore per tutti i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC) per la redazione del bilancio d'esercizio. Sono pertanto esclusi da tale deroga i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Tale deroga comporta di fatto l’allungamento di un anno del periodo di ammortamento, in quanto la quota di ammortamento non imputata nel 2020 viene differita all'esercizio successivo. Analogamente, anche le quote di ammortamento degli esercizi successivi sono traslate in avanti, prolungando così di un anno il piano di ammortamento originario.

Per quanto riguarda l’ambito temporale, tale deroga è applicabile solo per gli esercizi in corso al 15 agosto 2020 (bilancio 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), tuttavia la disposizione prevede anche la possibilità di una sua estensione agli esercizi successivi. 

Le società che intendono avvalersi di tale facoltà di sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti sono tenute a costituire una riserva di utili indisponibile di ammontare corrispondente alla quota degli ammortamenti sospesi. 

Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore all’ammontare degli ammortamenti sospesi, la riserva dovrà essere costituita utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili oppure, qualora ciò non fosse possibile, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

La disposizione prevede esplicitamente che nella nota integrativa vengano indicate le ragioni della deroga, l’iscrizione e l’importo della corrispondente riserva indisponibile e gli effetti della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

ASPETTI FISCALI

Dal punto di vista fiscale, la sospensione degli ammortamenti è particolarmente interessante poiché permette un miglioramento della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della società in ottica di bilancio senza avere alcuna ripercussione negativa sull’imposizione fiscale dell'esercizio in corso. Ciò è possibile grazie all'applicazione dell'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, che in questo caso consente la deducibilità degli ammortamenti ai fini fiscali, anche se non sono stati imputati nel conto economico.

Dunque, ai fini fiscali sarà possibile ridurre la base imponibile computando nel calcolo anche la quota degli ammortamenti sospesi. Tale deduzione non vale soltanto ai fini IRES ma è ammessa anche ai fini IRAP. 

Ciò comporta naturalmente un disallineamento tra i valori civilistici e quelli fiscali, motivo per cui l'effetto fiscale che ne deriva deve essere iscritto come passività per imposte differite nel passivo dello stato patrimoniale.

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