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Smart working e lavoro dipendente

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Ultimo aggiornamento del 14.07.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti sul rimborso delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per ragioni lavorative presso la propria abitazione e alla possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali al caso di un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia, distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia a seguito dell’emergenza sanitaria.

Lavoratori dipendenti in "smart working" - rimborsi delle spese sostenute presso la propria abitazione – TRE CASI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello del 30.4.2021 n. 314, ha chiarito che le somme erogate ai lavoratori dipendenti in "smart working" a titolo di rimborso delle spese sostenute per ra­gioni lavorative presso la propria abitazione (es. energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, acqua e materiali di consumo), devono essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR, in linea generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ul­timo reddito di lavoro dipendente; tuttavia:
  • possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente (C.M. 23.12.97 n. 326);
  • non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non co­sti­tuiscono un arricchimento per il lavoratore, effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro, sulla base di elementi oggettivi e documentabili (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9.9.2003 n. 178, 7.12.2007 n. 357 e 20.6.2017 n. 74). 

Nel caso esaminato, il criterio utilizzato dalla società istante per determinare il rimborso è parametrato sui costi da essa risparmiati (e sostenuti dal dipendente). Il rimborso deve dunque consi­de­rarsi riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Quindi, al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente è necessario adottare un criterio analitico che permetta di deter­mi­na­re, per ciascuna tipologia di spesa (es. energia elettrica, connessione ad Internet, ecc.), la quota di costi risparmiati dalla società datore di lavoro e che, invece, sono stati so­stenuti dal dipendente. 

Con le risposte a interpello del 11.5.2021 n. 328 e del 24.5.2021 n. 371, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in altri casi di rimborsi spese a lavoratori dipendenti in "smart working".

Con la prima risposta, l'Agenzia ha chiarito che rien­trano tra i redditi di lavoro dipendente imponibili le somme erogate in favore dei dipendenti in "smart working", a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per ra­gioni lavorative pres­­so la propria abitazione (nel caso specifico, pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al lavoratore dipendente in relazione ai costi della connessione a Internet e per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria con­di­zionata o del riscaldamento).

Si tratta infatti di un rimborso sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, che, in assenza di una precisa disposizione di legge al ri­guardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipen­den­te, stante il principio di "onnicomprensività" dello stesso ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR. 

In termini analoghi si è espressa la successiva risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 24.5.2021 n. 371, in relazione al rimborso ai lavoratori dipendenti in smart working di tutte le spese sostenute dal lavoratore per l'attivazione e per i canoni di ab­bonamento al servizio di connessione dati Internet (attraverso un device mobile op­pure un impianto fisso domiciliare). Anche tale rimborso è stato ritenuto imponibile quale red­dito di lavoro dipendente, poiché non è relativo al solo costo riferibile all'esclu­­sivo interesse del datore di lavoro, supportato da elementi e parametri oggettivi e do­cu­mentati. 

Lavoro dipendente prestato all'estero - Prestazione effettuata in "smart working" in Italia - Inapplicabilità delle retribuzioni convenzionali

Con la risposta a interpello 17.5.2021 n. 345, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiari­menti in relazione alla possibilità di applicare le retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 51 co. 8-bis del TUIR, al caso di un lavoratore dipendente residente fiscalmente in Italia, distaccato in un Paese estero ma rientrato in Italia a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il lavoratore svol­­­ge la prestazione lavorativa in modalità smart working presso la propria abitazione, ma sempre a beneficio della società estera distaccataria e senza che il rapporto la­vo­ra­tivo abbia subìto interruzioni o variazioni.

L'art. 51 co. 8-bis del TUIR prevede che, in deroga alle disposizioni dei commi pre­ce­denti, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come og­get­to esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retri­buzioni convenzionali, definite annualmente con apposito decreto ministeriale.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello in esame, tale regime fisca­le trova applicazione se:
  • l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
  • il lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. 

Poiché per l'applicazione delle retribuzioni convenzionali, il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato estero (cfr. C.M. 207/2000 e circ. Agenzia delle Entrate 17/2017), al lavoratore formalmente distaccato all'estero ma che effettua la prestazione lavorativa in Italia in modalità smart working non è quindi possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.

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Francesco Bocci

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