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Deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi - imputazione temporale

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​Ultimo aggiornamento del 14.07.2021 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 342, è tornata ad occuparsi della deducibilità ai fini IRES delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi, chiarendo le modalità di imputazione temporale.

Nella risposta a interpello del 13.5.2021 n. 342, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di imputazione temporale delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi. 

In base all’art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015, compete all’impresa creditrice la scelta circa:
  • l’esercizio in cui portare in deduzione la perdita;
  • la determinazione del rispettivo ammontare.

La scelta dell’esercizio in cui dedurre il componente negativo divenuto fiscalmente rilevante è rimessa all’impresa creditrice, con l’unico limite temporale rappresentato dal periodo d’imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio. 

L’art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce che gli elementi certi e precisi necessari per la deducibilità della perdita, sussistono “in ogni caso”, tra l’altro, quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento (c.d. “mini crediti”).

Il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
  • 5.000 Euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di Euro;
  • 2.500 Euro, per le altre imprese.

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Francesco Bocci

Dottore Commercialista e Revisore legale

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