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Chiarimenti dell'Agenzia Entrate sull'IVA: aggiornamenti recenti

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Ultimo aggiornamento del 14.07.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti chiarendo alcuni aspetti relativi al trattamento IVA delle note di variazione negli accordi di ristrutturazione del debito, delle somme pattuite nell’ambito di un accordo transattivo, dei punti acquistati nell’ambito di un programma di fidelizzazione e dell’errore nell’applicazione del reverse charge.

IVA - note di variazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Con la risposta a interpello 13.5.2021 n. 340, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, a fronte della nota di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore, il cessionario/committente è tenuto al versamento dell’IVA all’Erario.

Diversamente da quanto previsto per il fallimento e il concordato preventivo, ove sorge per il cessionario solo l’obbligo di registrare le fatture di acquisto senza assolvere l’IVA, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore è tenuto anche al riversamento dell’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2016 n. 12).

A sostegno di tale soluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’accordo di ristrutturazione dei debiti (così come il piano attestato di risanamento) non rientra tra le procedure concorsuali.

Vi è da dire, tuttavia, che, guardando agli accordi di ristrutturazione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l’accordo partecipi alla natura “concorsuale” al pari del concordato preventivo (Cass. 12064/2019, 10106/2019, 9087/2018, 1182/2018 e 16347/2018).

Somme pattuite nell’ambito di un accordo transattivo - rinuncia del ricevente a ulteriori pretese - trattamento ai fini IVA 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.5.2021 n. 356, sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento IVA della somma di denaro che una società italiana deve ricevere da una società dell’Unione Europea, in forza di un accordo transattivo, per rinunciare all’esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della controparte. 

La somma di denaro in esame costituisce il corrispettivo per l’assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società italiana. Si tratta, pertanto, di un’operazione da qualificare come prestazione di servizi ai fini IVA (art. 3 co. 1 del DPR 633/72). 

Il predetto obbligo è inquadrabile fra i “servizi generici” resi nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Di conseguenza, l’operazione non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia (art. 7-ter del DPR 633/72).

Programma di fidelizzazione - assegnazione punti - trattamento IVA Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.6.2021 n. 392

Con risposta a interpello 392/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve considerarsi rilevante ai fini IVA l’operazione nell’ambito della quale un’impresa al dettaglio acquista punti da una società che gestisce un programma di fidelizzazione della clientela tramite un’applicazione on line.

Nel caso specifico, l’impresa al dettaglio:
  • acquista punti dalla società che gestisce la App e si impegna ad assegnare ai propri clienti un punto per ogni euro speso presso il proprio esercizio;
  • consente eventualmente ai clienti di utilizzare i punti così accumulati per ottenere degli sconti e in seguito ritira i punti del cliente ottenendo dalla società il rimborso del 50 percento del relativo valore nominale, in genere mediante compensazione con gli importi a debito.

Secondo l’Agenzia, l’acquisto di punti, costituendo parte del corrispettivo dovuto dall’esercente per l’affiliazione alla App, deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria e ad analogo trattamento deve essere assoggettato l’importo non rimborsato al momento dell’utilizzo dei punti accumulati, in quanto costituisce “un elemento di ricavo” per la società. In quest’ultimo caso, la fattura deve essere emessa nel momento in cui opera la compensazione dei reciproci rapporti di debito/credito tra le parti.

Reverse charge: come sanare l’errore

Nell’ipotesi di errata applicazione del meccanismo del reverse charge, per sanare l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppure irregolarmente, dal cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve pagare esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il cessionario, a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. 

Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate, che ha anche analizzato il recupero del credito IVA per il soggetto non residente. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 giugno 2021, n. 393.

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Francesco Bocci

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