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Rimborso addizionali provinciali alle accise: ampliati i termini di prescrizione e la legittimazione straordinaria

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​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 26.11.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


Con sentenza n. 21154 del 29 luglio 2024 e ordinanza n. 24203 del 9 settembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è finalmente pronunciata sull’annosa questione dell’azione di rimborso delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica. 

L’oggetto delle due controversie approdate in Cassazione – di cui una a favore del contribuente e l’altra dell’Erario - concerneva altrettanti provvedimenti di diniego tacito di rimborso, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”), delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, corrisposte da due diverse aziende al medesimo fornitore, ammesso ad una procedura di concordato. Entrambe le parti, nelle proprie doglianze ai Supremi Giudici, deducevano l’illegittimità delle rispettive sentenze – che avevano accolto, una, l’appello della contribuente, l’altra dell’ADM - sia con riferimento alla titolarità della legittimazione straordinaria ad agire direttamente nei confronti dell’Erario (in una sentenza riconosciuta, nell’altra negata), che all’applicazione di un termine di decadenza decennale per l’esperimento dell’azione di rimborso (anche questo tema oggetto di alterne pronunce).

Con un primo motivo, si censuravano le sentenze dei giudici di seconde cure, per avere questi ritenuto in una, negato nell’altra, che la società istante fosse titolare di una legittimazione straordinaria ad agire direttamente nei confronti dell’Erario, in assenza dell’esperimento di tutte le azioni offerte dall’ordinamento nei confronti del fornitore di energia elettrica.

Al riguardo, il Supremo Giudice, nel premettere che, secondo il diritto unionale, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti indebitamente, conformemente alle modalità procedurali previste dall’ordinamento di ciascuno Stato membro, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, ribadisce che, nei casi di impossibilità o di eccessiva difficoltà ad ottenere il rimborso, il principio unionale di effettività della tutela esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato.

Ciò a prescindere dall’apprezzamento della condizione soggettiva del fornitore (che nel caso di specie era stato ammesso ad una procedura di concordato preventivo), poiché l’indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce, di per sé, presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione – nei limiti della prescrizione - del proprio diritto a vedersi manlevato dall’Ufficio delle imposte indebitamente corrisposte in applicazione del principio di effettività. Questo rappresenta, di per sé, il titolo per procedere nei confronti di ADM con azione di ripetizione di indebito oggettivo.

L’applicazione di tale principio amplia il tradizionale orientamento che riconosceva – in capo al consumatore finale – la legittimazione straordinaria solo in ragione dell’accertamento dell’eccessiva difficoltà connessa alla situazione soggettiva del fornitore.

Con un secondo motivo, si censuravano le sentenze di seconde cure, per avere l’una ritenuto operante, nella fattispecie, il termine di decadenza biennale – in luogo di quello di prescrizione ordinario - per la formulazione dell’istanza di rimborso e, l’altra, per aver ritenuto questo termine applicabile unicamente al fornitore, così da non poter essere esteso in via interpretativa, come preteso da ADM, al consumatore.

Trattandosi di indebito oggettivo, secondo i Supremi Giudici l’azione del consumatore nei confronti di ADM non può essere assoggettata al termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2 del Testo Unico delle Accise, bensì alla prescrizione ordinaria decennale propria dell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., che attribuisce al consumatore finale una tutela più ampia, con ampia soddisfazione del principio unionale di effettività.

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