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Nuova Autotutela Tributaria: Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate

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​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 20.11.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​


Il Decreto Legislativo n. 219/2023, attraverso l’introduzione degli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, apporta significative novità all’Autotutela Tributaria, procedura che consente all’amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, un atto impositivo qualora emergano vizi di legittimità o di merito.


La circolare n. 21/E del 7 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un passo significativo nella regolamentazione di questo istituto, in quanto fornisce chiarimenti sulle procedure, responsabilità e modalità di applicazione di questo strumento fondamentale per la gestione delle controversie tributarie. 

Autotutela obbligatoria

Una delle principali novità consiste nella distinzione formale e sostanziale tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, delineando con precisione le situazioni in cui l’amministrazione è tenuta a intervenire d’ufficio e quelle in cui l’intervento rimane discrezionale.

L'autotutela obbligatoria, regolata dall’articolo 10-quater, introduce l'obbligo per gli uffici fiscali di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi affetti da vizi evidenti e incontrovertibili. Questa novità mira a ridurre il contenzioso tributario, garantendo una gestione più rapida ed equa delle controversie.

I casi specifici di autotutela obbligatoria comprendono:
  • Errori di persona: quando l’atto è indirizzato a un soggetto diverso dall’obbligato.
  • Errori di calcolo: inesattezze aritmetiche facilmente riscontrabili.
  • Erronea applicazione del tributo: applicazione -ad esempio- di un tributo in assenza del relativo presupposto.
  • Omessa considerazione di pagamenti effettuati: mancato riconoscimento di versamenti regolarmente eseguiti.
  • Errori materiali del contribuente: inesattezze evidenti nei dati forniti ma rettificabili dall’amministrazione.
  • Documentazione successivamente integrata: casi in cui il contribuente abbia sanato le omissioni entro i termini previsti.

Questa lista di casi, secondo la circolare, ha carattere tassativo e deve essere interpretata in modo restrittivo; ciò limita l’intervento dell’amministrazione fiscale ai soli casi espressamente previsti, garantendo chiarezza normativa ma al contempo ne restringe l'ambito applicativo. La circolare sottolinea che l’autotutela obbligatoria può essere esercitata anche in pendenza di giudizio, purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole al fisco. Inoltre, è consentita l’attivazione dell’autotutela entro un anno dalla definitività dell’atto, favorendo una maggiore flessibilità temporale nell’intervento.

Autotutela facoltativa

L’autotutela facoltativa, disciplinata dall’articolo 10-quinquies, rappresenta una delle novità più significative. Questa modalità permette all’amministrazione di annullare atti impositivi in situazioni in cui non ricorrano i casi di vizi manifesti. È un potere discrezionale che può essere esercitato anche senza istanza del contribuente.

La circolare chiarisce che tale autotutela si applica in situazioni di:
  • Illegittimità dell’atto non manifesta: casi in cui l’errore esiste ma non sia immediatamente evidente.
  • Opportunità amministrativa: quando l’amministrazione valuta se l’intervento sia utile ai fini della riduzione del contenzioso e della buona amministrazione.

Questa facoltà è esercitabile anche oltre il termine di un anno dalla definitività dell’atto, a patto che non sia stata emessa una sentenza favorevole al fisco o che l’atto non sia stato oggetto di definizione agevolata. La novità si traduce in una maggiore capacità dell’amministrazione di intervenire anche in situazioni complesse, promuovendo la trasparenza e l’efficienza. La circolare specifica con maggiore dettaglio le modalità di presentazione delle istanze di autotutela da parte dei contribuenti, introducendo alcune innovazioni che mirano a semplificare e digitalizzare il processo:
  • Modalità di presentazione;
  1. Utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. Invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata);
  3. Consegna manuale presso gli uffici competenti.
  • Contenuto dell’istanza (in sintesi);
  1. Identificazione del contribuente e del relativo atto impositivo;
  2. Descrizione dettagliata dei vizi riscontrati, con indicazione delle norme applicabili;
  3. Allegazione di documenti probanti.
  • Termini di risposta.
  1. L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza;
  2. La mancata risposta non implica accoglimento ma il contribuente può sollecitare una decisione formale.

Responsabilità e tutela del personale amministrativo​

Un’altra importante novità, meno evidente ma forse più importante e con i maggiori effetti innovativi rispetto al passato, introdotta dalla circolare riguarda la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari fiscali. La circolare stabilisce che la responsabilità si limita ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave. Questo cambiamento incentiva il ricorso all’autotutela da parte degli uffici, senza timori di conseguenze personali, e promuove una gestione più proattiva e flessibile delle situazioni di errore.

Conclusioni​

Per i contribuenti, la circolare n. 21/E rappresenta un’opportunità per contestare con maggiore efficacia e rapidità eventuali atti impositivi illegittimi. La distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa offre un quadro più chiaro delle possibilità di intervento; inoltre, le nuove modalità procedurali dovrebbero rappresentare un passo significativo verso una gestione più equa ed efficiente del rapporto fisco-contribuente.

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

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