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Novità in tema di trasparenza fiscale delle imprese multinazionali

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​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 28.11.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti​


A partire dai bilanci 2025, nuovi obblighi di informativa sulle imposte sul reddito per le imprese multinazionali. Il D.Lgs. 128/2024 ha reso concreto l’obiettivo di assicurare un presidio sulle scelte strategiche dei grandi gruppi multinazionali per contrastare il fenomeno dell’elusione fiscale e aumentare la trasparenza fiscale. In cosa consisterà questo nuovo adempimento?

Negli ultimi anni, la trasparenza fiscale è diventata un tema centrale nel dibattito internazionale, soprattutto in riferimento alle imprese multinazionali di grandi dimensioni. La comunicazione delle imposte sul reddito rappresenta uno strumento fondamentale affinché le grandi realtà contribuiscano equamente ai sistemi fiscali dei paesi in cui operano.

Contesto Normativo​

A livello globale, l’OCSE ha introdotto il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nelle giurisdizioni a fiscalità previlegiata da parte delle imprese multinazionali. Uno degli elementi chiave di questo progetto è il Country-by-Country Reporting (CBCR), che obbliga le imprese multinazionali a fornire una rendicontazione dettagliata delle imposte pagate in ciascun paese in cui operano.

A livello nazionale, con la pubblicazione, sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 2024, del D.Lgs. 128/2024 sono state inserite specifiche disposizioni all’interno del D.Lgs. 139/2015, in particolare è stato inserito il Capo I-bis rubricato “Comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE”, secondo cui, a determinate condizioni, le imprese multinazionali devono redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito.

Obiettivi della comunicazione fiscale​​

  • Trasparenza: Fornire una visione chiara delle attività economiche e fiscali delle imprese multinazionali;
  • Equità: Assicurare che le imposte siano pagate dove vengono generati i profitti;
  • Prevenzione dell’Evasione: Ridurre le opportunità di evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della comunicazione sulle imposte sul reddito è individuato dall’art. 5-ter del D.Lgs. n.139/2015, il quale stabilisce che è tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito:
  1. La società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  2. La società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  3. La società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata (così come determinati dalla legislazione ad essa applicata) alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l’importo di 750 milioni di euro;
  4. La succursale, qualora sussistano determinate condizioni. 

Specifiche esenzioni​

Specifiche esenzioni dalla comunicazione sulle imposte sul reddito sono individuate dall’art. 5-quater del D.Lgs. n.139/2015 e in linea generale, sono indirizzate ai soggetti a cui si applicano analoghe normative di settore in materia (ad esempio il settore bancario) e alle imprese aventi una presenza stabile in un unico Stato membro UE. 

Contenuto della comunicazione ​

Il contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito è individuato dall’art. 5-quinquies del D.Lgs. n.139/2015. Di seguito si riportano le principali informazioni:
  • Nome dell’impresa soggetta all’obbligo di comunicazione, l’esercizio finanziario di riferimento e la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;​
  • Nel caso di società capogruppo, l’elenco delle imprese oggetto di consolidamento per l’esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell’Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
  • Una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;
  • Il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
  • L’ammontare complessivo dei ricavi, comprensivo delle operazioni con parti correlate;
  • L’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;
  • Per ciascuna giurisdizione fiscale, l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, nonché l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa;
  • L’importo degli utili non distribuiti al termine dell’esercizio di riferimento.

Viene inoltre specificato che tali informazioni possono essere fornite secondo le modalità previste dall’art. 4 del DM 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell’art. 1 commi 145 e 146 della L. 208/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, in tema di CBCR.

Procedura di pubblicazione e accessibilità​

La pubblicazione e l’accessibilità della comunicazione sulle imposte sul reddito è individuata dall’art. 5-sexies del D.Lgs. n.139/2015. Tale comunicazione deve essere redatta entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio ed è depositata a cura degli amministratori della società presso il Registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. Entro lo stesso termine la comunicazione deve essere pubblicata sul sito internet della società, ove deve restare disponibile al pubblico per un periodo di 5 anni. 

Altre specifiche

Altre specifiche riguardanti la comunicazione sulle imposte sul reddito sono individuate dagli artt. 5-septies, 5-octies e 5-novies del D.Lgs. n.139/2015, in particolare:
  • L’organo di controllo deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea. 
  • Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società tenute a redigere la comunicazione deve verificare il ricorrere o meno dell’obbligo di redazione e verificare l’avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori, formalizzando tali verifiche nella relazione di revisione. 
  • Sono stabilite sanzioni amministrative-pecuniarie applicabili in caso di omesso e ritardato deposito della comunicazione presso il Registro delle imprese, nonché nei casi in cui la comunicazione contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o ometta fatti materiali rilevanti.

Decorrenza​

Le disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i primi bilanci interessati saranno i bilanci 2025.

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