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Imposta di registro: Enunciazione e finanziamento soci

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​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 8.11.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


L’art 22 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (TUR)1 statuisce l’enunciazione di atti non registrati.


Per “enunciazione” si intende il riferimento a un atto (detto atto “enunciato” che può essere anche un contratto verbale) da parte di un altro atto (atto “enunciante”). 

La disciplina della enunciazione è chiaramente finalizzata a essere una misura di contrasto all’elusione in quanto, altrimenti, sarebbe facile ai contraenti stipulare un contratto, non registrarlo e poi acclararne l’esistenza in un contratto successivo, pretendendo la salvezza da tassazione del contratto enunciato.

Presupposti per l’imponibilità (registro) dell’enunciazione:
  • l’enunciazione deve essere contenuta in un atto soggetto a registrazione;
  • l’atto enunciato posto in essere “fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione”;
  • è necessario che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare con precisione l’atto enunciato sia in ordine ai soggetti sia al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata;
  • limitatamente ai contratti verbali, sia verificata la permanenza degli effetti dell’atto enunciato.

Finanziamento soci ed eventuale rinuncia ​​

Le regole in materia di imposta di registro in tema di finanziamenti erogati dai soci alla società sono molteplici e dipendono anche dalla qualifica del soggetto che eroga il finanziamento, in sintesi:

​Tipo di finanziamento soci
​Registrazione
​Misure dell'imposta
​Redatto per atto pubblico o scrittura privata (autenticata o meno) e fuori campo IVA
​In termine fisso
​3 per cento
​Redatto per corrispondenza e fuori campo IVA
​In caso d'uso
​3 per cento
​Esente da IVA e stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
​In termine fisso
​200 euro
​Esente da IVA e stipulato per scrittura privata non autenticata
​​In caso d'uso
​​200 euro

Il finanziamento soci può essere stipulato anche in forma orale; in questo caso è dovuta la registrazione solo in caso d’uso. Il “caso d’uso” si manifesta nell’ipotesi in cui l’atto/contratto debba essere depositato presso le cancellerie giudiziarie ovvero presso le amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici Territoriali.

È frequente la delibera assembleare di aumento di capitale sociale, spesso in occasione di ripianamento perdite, realizzato mediante la rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti vantati verso la società e la loro relativa e conseguente imputazione a capitale sociale; in questi casi, spesso viene richiamato il contratto di finanziamento nel verbale di assemblea straordinaria, ricadendo nella più tipica fattispecie di enunciazione.

Secondo consolidata, univoca e recente giurisprudenza di Cassazione, il finanziamento soci stipulato verbalmente non è assoggettabile a imposta di registro anche in caso di enunciazione, poiché l’imputazione a capitale ne determina la cessazione degli effetti, configurando così la causa di non imponibilità prevista dall’ Art. 22 comma 2 del DPR 131/86.

Agenzia delle entrate, Corte di Cassazione e parte della Dottrina, concordano -invece- che l’enunciazione in una delibera assembleare soggetta a registrazione (assemblea straordinaria di aumento di capitale) di un contratto scritto di finanziamento faccia sorgere l’obbligo di registrazione in termine fisso (e in misura proporzionale del 3 per cento) di tale contratto enunciato (anche quando il contratto scritto originario sarebbe stato soggetto a registro solo in caso d’uso).



[1] Articolo 22 - Enunciazione di atti non registrati: 
  • Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.  
  • L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.  
  • Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

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