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Coacervo Successorio e Donativo

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​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 8.11.2024 | Tempo di lettura ca. 2 minuti​


Il Consiglio nazionale del Notariato, nel suo recente Studio n. 101-2024/T, esamina gli effetti del Decreto Legislativo 139/2024, concentrandosi sull’impatto relativo al coacervo successorio e donativo. Il documento chiarisce questioni interpretative riguardanti il coacervo donativo, inclusa la considerazione di donazioni anteriori al 25 ottobre 2001, soggette alla normativa prima della sospensione dell’imposta di successione e donazione. Si fa riferimento anche a liberalità indirette, come trasferimenti immobiliari e aziendali, già sottoposte a imposta di registro o IVA e quindi escluse dal campo dell’imposta sulle donazioni.

Il coacervo “successorio” comportava la riunione fittizia del valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donato) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).

Sul coacervo successorio, il Notariato richiama le sentenze della Cassazione (Cass. n. 24940/2016 e Cass. n. 26050/2016) che hanno confermato l’abrogazione implicita di tale istituto, recepita ora dal d.lgs. 139/2024 con la soppressione dell’art. 8 comma 4. Su questo tema, riveste particolare importanza la Circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, allineandosi alla sopra citata Giurisprudenza, ha affermato chiaramente che, ai fini dell'imposta di successione, il coacervo "successorio" deve essere considerato implicitamente abrogato con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie.

Il coacervo “donativo”, disciplinato dall'articolo 57 D.lgs. 346/1990, richiede la verifica, al momento della donazione, che l'ammontare della franchigia a disposizione del beneficiario non sia stato già eroso da donazioni precedenti tra gli stessi soggetti. In caso contrario, la parte eccedente la franchigia diventa imponibile per l'imposta sulle donazioni. Adeguandosi agli orientamenti di giurisprudenza (Cass. n. 727/2021 e Cass. n. 5690/2023) e prassi (già citata circolare 29/2023), il D.Lgs. 139/2024, nel riformulare l’art. 57 del D.Lgs. 346/90, ha espressamente ricollegato l’operatività del coacervo nel calcolo della determinazione delle franchigie a beneficio del donatario con esclusione delle donazioni effettuate nel quinquennio di soppressione dell’imposta (25.10.2001 e 29.11.2006).

Come sopra esposto, almeno in parte, negli anni si sono succeduti numerosi cambiamenti in questa dibattuta e intricata materia dovuti sia a modifiche ed evoluzioni normative, sia a filoni giurisprudenziali non sempre univoci, che a interpretazioni di prassi (talvolta tardive). 

Nonostante gli ultimi interventi (di prassi, dottrina, giurisprudenza e legislativa) abbiano contributo a chiarire alcuni dubbi. Per altre questioni invece, come ad esempio il trattamento delle liberalità indirette, si attende ancora un orientamento definitivo.​

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

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