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Super Ace 2021: novità e modalità di fruizione

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Ultimo aggiornamento del 01.10.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


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Il Dl “Sostegni-bis” ha introdotto un rendimento nazionale pari al 15 per cento per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso del 2021, fino a 5 milioni di euro, realizzati attraverso apporti al capitale da parte dei soci o attraverso accantonamenti di utili a riserva. Viene prevista, inoltre, una nuova modalità di fruizione anticipata dell’incentivo sotto forma di credito di imposta utilizzabile già dal giorno successivo all’incremento patrimoniale.


L’articolo 19 del Dl Sostegni bis ha “potenziato”, in via transitoria, la disciplina Ace prevedendo per gli incrementi patrimoniali fino a 5 milioni di euro un coefficiente di remunerazione pari al 15 per cento (in luogo all’1,3 per cento ordinario), mentre per gli incrementi che eccedono tale importo resta comunque applicabile la disciplina ordinaria. 

La base di calcolo è rappresentata dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. In sostanza, la base di calcolo è pari alla differenza tra la base Ace al 31.12.2021 e la base Ace al 31.12.2020. In particolare, ai fini del calcolo rilevano gli incrementi relativi ai conferimenti in denaro dei soci, alle rinunce dei soci ai crediti e agli utili accantonati a riserva (con esclusione delle riserve indisponibili) senza applicare però la regola del pro rata temporis, cioè anche i versamenti effettuati in prossimità della chiusura dell’esercizio vengono considerati interamente. 

Con riferimento, invece, alle modalità di fruizione restano valide le regole ordinarie Ace, quindi beneficio sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF, oppure, novità del 2021, è possibile beneficiare di un credito di imposta calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRES o IRPEF. Detto credito di imposta può essere alternativamente:
  • utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione tramite modello F24;
  • richiesto a rimborso nella dichiarazione;
  • ceduto a terzi. In questo caso il cessionario può utilizzarlo con le stesse modalità previste in capo al beneficiario.

Relativamente alle tempistiche di fruizione la norma prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento, rinuncia al credito ovvero dal giorno successivo alla delibera di destinazione degli utili a riserva. Tuttavia, la stessa norma prevede che per utilizzare il credito debba essere inviata una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, comunicazione che potrà essere inviata solamente a partire dal 20 novembre 2021 fino al termine ordinario della presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo aspetto operativo rende sicuramente meno immediata la fruizione del beneficio.

Infine, la disciplina prevede dei meccanismi di decadenza dal beneficio fiscale da tenere in considerazione. In particolare, è prevista decadenza dal beneficio nel caso in cui entro i due anni successivi al 2021 (quindi periodi d’imposta 2022 e 2023), il patrimonio netto si riduce per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio (quindi, sostanzialmente, per attribuzioni di capitale ai soci a qualsiasi titolo).

Per chiarezza operativa, si riporta un esempio numerico del calcolo del beneficio “super Ace”:
Si ipotizzi che nel 2021 una Srl ha destinato a riserva gli utili 2020 per un importo pari a Euro 150.000 e, sempre nel corso dello stesso anno (a qualsiasi data), registra un versamento soci per Euro 100.000, avremo:
  • base di calcolo “Super Ace”: 150.000 + 100.000 = 250.000;
  • rendimento nozionale 2021: 250.000 x 15 per cento = 37.500;
  • risparmio di imposta IRES: 37.500 x 24 per cento = 9.000.

La Srl potrà, quindi, decidere di beneficiare del risparmio IRES in sede di versamento del saldo IRES 2021 (situazione ordinaria) oppure “anticipare” l’utilizzo e optare per la trasformazione in credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24 o cedibile a terzi. 

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Alberto Perossi

Dottore Commercialista

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