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Trasparenza fiscale: le Multinazionali obbligate alla pubblicità delle imposte su reddito

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​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 6.11.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


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È entrata in vigore la direttiva nota come “Country by country reporting pubblico”, che introduce l’obbligo di comunicare le imposte sul reddito maturate e versate in ciascun Paese.

A partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari che iniziano il 22 giugno 2024, le multinazionali, le loro succursali e i grandi gruppi multinazionali dovranno rendere pubbliche le informazioni sull’imposta sul reddito e altre informazioni di carattere aziendale per ogni paese in cui operano. A tal proposito, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 12 settembre 2024, il Dlgs n. 128/2024 che recepisce la direttiva UE 2021/2101 relativo alla comunicazione delle imposte versate Paese per Paese e altre informazioni volte a garantire una maggiore trasparenza nonché un efficace contrasto all’elusione. 

Il Dlgs n. 128/2024 (modificando il precedente Dlgs 139/2015 con l’aggiunta del nuovo Capo 1-bis) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti che superano determinati limiti, di rendere pubbliche diverse informazioni sull’attività e di bilancio, tra cui le imposte sul reddito maturate e versate Paese per Paese.

In particolare, i suddetti obblighi informativi riguardano i seguenti i soggetti:
  • società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750 milioni di euro;
  • società autonome i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750 milioni di euro;
  • società controllate da una impresa capogruppo di un Paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione a essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750 milioni di euro;
  • succursale i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro. La succursale deve essere stata aperta, alternativamente, da
  1. un’impresa che faccia parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un Paese terzo i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro;
  2. un’impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro.


Sono, invece, esonerate da questo obbligo le società soggette a vigilanza della Banca d’Italia, in quanto già tenute a simili adempimenti dalla normativa di settore, e le società e succursali appartenenti a gruppi o società autonome extra-UE, a condizione che la capogruppo o la società autonoma rediga una comunicazione analoga, accessibile gratuitamente e in formato elettronico entro dodici mesi dalla chiusura del bilancio.

In merito al contenuto della comunicazione, il legislatore ha stabilito che dovrà essere indicata la descrizione delle attività svolte, il numero di dipendenti, la valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo, l’ammontare complessivo dei ricavi, l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito, gli utili non distribuiti e, per ogni giurisdizione fiscale, l’imposta maturata e versata in ciascun esercizio. 

In presenza di un gruppo, dovrà essere fornito l’elenco delle imprese che ne fanno parte, con la distinzione tra quelle stabilite nell'Unione Europea e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali non cooperative a fini fiscali. Inoltre, per ogni giurisdizione fiscale, dovranno essere forniti: l’imposta sul reddito maturata nel corso dell’esercizio, l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa e l’importo degli utili non distribuiti. Se nella stessa giurisdizione sono presenti più entità del gruppo le informazioni dovranno essere prodotte in aggregato.

La comunicazione delle imposte sul reddito deve essere depositata entro 12 mesi dalla chiusura del bilancio presso l’ufficio del registro delle imprese e pubblicata sul sito internet della società da parte degli amministratori. Deve essere disponibile in italiano o nella lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale e rimanere accessibile al pubblico per cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

Questi obblighi di pubblicità si aggiungono a quelli già esistenti per lo scambio internazionale di informazioni fiscali, come previsto dall’articolo 8-bis2 della direttiva 2011/16/UE e recepiti in Italia dalla legge 208 del 2015 e dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2017. Il decreto legislativo consente di adempiere al nuovo obbligo utilizzando i dati della rendicontazione Country by Country prevista dalla normativa fiscale, evitando così duplicazioni. Attraverso questa misura, l’Unione Europea mira a incentivare una maggiore trasparenza riguardo alle tasse versate dalle grandi imprese, con l’obiettivo di combattere l’elusione fiscale.

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