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Riforma delle sanzioni tributarie: cosa cambia e come adeguarsi

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 13.09.2024 | Tempo di lettura ca. 7 minuti


Der Text ist auch auf Deutsch verfügbar »


Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024.

Al fine di rendere l’intero regime sanzionatorio più equo ed ispirato al principio di proporzionalità, il “Decreto Sanzioni” (D.Lgs. 87/2024) ha riformato le sanzioni tributarie, rendendole complessivamente meno onerose; nel contempo, le disposizioni transitorie hanno introdotto una deroga esplicita al principio del favor rei, prevedendo una disapplicazione della retroattività della norma per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.

In tema pagamenti di imposte, le nuove misure prevedono che la sanzione prevista per omessi, insufficienti o tardivi versamenti è del 25 per cento ridotta al 12,5 per cento per i ritardi regolarizzati entro 90 giorni dalla scadenza. La nuova aliquota sanzionatoria riguarda, ad esempio, i versamenti da regolarizzare con riferimento alle ritenute e all’IVA mensile relativi al mese di agosto.

Per quanto riguarda omesse o infedeli fatturazioni commesse a partire da settembre, la sanzione da applicare è pari al 70 per cento dell’imposta dovuta con un minimo, per ciascuna operazione, pari a Euro 300. 

Con riferimento al ravvedimento di violazioni dichiarative, a partire dai modelli dichiarativi presentati nell’anno 2025:
  1. in caso di infedele dichiarazione, si deve prendere come sanzione base il 70 per cento delle imposte dovute con un minimo di Euro 150;
  2. per l’omessa dichiarazione, la sanzione è al 120 per cento delle imposte dovute rimanendo fisso il termine massimo di 90 giorni di ritardo nella presentazione della dichiarazione per poter applicare il ravvedimento operoso;
  3. indipendentemente dall’applicazione del ravvedimento operoso:
    •  se la dichiarazione omessa viene presentata prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione applicabile è il 75 per cento delle imposte dovute;
    •  se la dichiarazione infedele è oggetto di integrativa prima di ogni controllo ed entro i termini di accertamento, la sanzione che si applica è il 50 per cento delle imposte dovute con un minimo di Euro 150.

Come anticipato, il Decreto Sanzioni ha modificato anche la parte generale del sistema sanzionatorio amministrativo disponendo che:
  1. il cumulo giuridico opera per tutti i casi in cui con diverse azioni si commettano violazioni della stessa disposizione a prescindere dal fatto che si tratti o meno di violazioni formali;
  2. se vengono commesse violazioni della stessa indole su più anni (e.g. reiterato quadro RW omesso), il cumulo opera applicando sia l’aumento dalla metà al triplo delle sanzioni sia l’aumento da ¼ al doppio;
  3. occorre avere un approccio concreto per stabilire il carattere meramente formale o meno di una violazione al fine di stabilire la sua sanzionabilità;
  4. le somme oggetto di definizione al terzo delle sole sanzioni potranno essere rateizzate in 8 rate trimestrale elevate a 16 per gli importi che superano complessivamente Euro 50.000,00.

Importanti innovazioni riguardano anche l’istituto del ravvedimento operoso. Infatti, sempre a partire dal 1° settembre 2024, in assenza di controlli, sarà sempre ridotta a 1/7 del minimo la sanzione per il ravvedimento di una violazione oltre l’anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso. Inoltre, viene ammessa la possibilità di applicare, anche in sede di ravvedimento, il cumulo giuridico limitatamente, però alla singola imposta e al singolo periodo d’imposta.

Infine, riportiamo di seguito una tabella  riassuntiva delle modifiche al sistema sanzionatorio, distinguendo tra le violazioni commesse ante 1° settembre 2024 e post:

​Violazioni commesse
​Sanzione fino al 31 agosto 2024
​Sanzione dal 1° settembre 2024​
​Dichiarazione infedele (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
​Dal 90 per cento al 180 per cento
​70 per cento, minimo 150 euro (250 euro per il 770)
​Dichiarazione infedele con integrativa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
​Non prevista
​50 per cento, minimo 150 euro (250 euro per il 770)
​Dichiarazione omessa (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
​Dal 120 per cento al 240 per cento, minimo 250 euro
​120 per cento, minimo 250 euro
​Dichiarazione omessa trasmessa prima del controllo (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770)
​Dal 60 per cento al 120 per cento, minimo 200 euro (se presentata entro l’anno e senza controlli)
​75 per cento, minimo 250 euro
​Dichiarazione inesatta
​Da 250 euro a 2.000 euro
​Invariata
​Omesso/infedele quadro RW
​Dal 3 per cento al 15 per cento del valore (raddoppiato se si tratta di Paradisi fiscali)
​​Invariata
​Omessa trasmissione delle dichiarazioni (intermediari abilitati)
​Da 516 euro a 5.146 euro​​
​​Invariata
​Omessa/infedele fatturazione
​Dal 90 per cento al 180 per cento con minimo di 500 euro per operazione
​70 per cento con minimo di 300 euro per operazione
​Omessa/infedele fatturazione (senza effetto sull’imposta)
​Da 250 euro a 2.000 euro
​Invariata
​Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi
​90 per cento con minimo di 500 euro per operazione
​70 per cento con minimo di 300 euro per operazione
​Omessa/infedele trasmissione telematica dei corrispettivi (senza effetto sull’imposta)

​100 euro per trasmissione
​100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre
​Omessa/infedele fatturazione (operazioni esenti, non imponibili, escluse)

​Dal 5 per cento al 10 per cento dei corrispettivi non documentati con minimo di 500 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito
​5 per cento dei corrispettivi non documentati con minimo di 300 euro; da 250 a 2.000 euro, se la violazione non rileva ai fini del reddito
​Indebita detrazione IVA

​90 per cento
​70 per cento​
​Omessa regolarizzazione del cessionario (c.d. fattura spia)

​100 per cento, minimo 250 euro
​70 per cento, minimo 250 euro
​Omesso reverse charge

​Da 500 a 20.000 euro oppure dal 5 per cento al 10 per cento del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro
​Da 500 a 10.000 euro oppure del 5 per cento del corrispettivo se l’operazione non risulta dai libri contabili con un minimo di 1.000 euro
​Falsa dichiarazione di intento/splafonamento

​Dal 100 per cento al 200 per cento
​70 per cento​
​Mancata esportazione in 90 giorni

​Dal 50 per cento al 100 per cento
​50 per cento
​Omessi versamenti

​30 per cento (15 per cento per ritardi sino a 90 giorni)
​25 per cento (12,5 per cento per ritardi sino a 90 giorni)

Indebita compensazione di imposte​​

​Crediti inesistenti: dal 100 per cento al 200 per cento
​Crediti inesistenti: 70 per cento (aumento dalla metà al doppio per condotte fraudolente)
​Crediti non spettanti: 30 per cento
​Crediti non spettanti: 25 per cento
​Omesse/infedeli comunicazioni finanziarie

​Da 2.000 euro a 21.000 euro
​Da 1.500 euro a 15.000 euro
​Omessa registrazione degli atti

​Dal 120 per cento al 240 per cento
​120 per cento
​Registrazione con ritardo massimo di 30 giorni

​Dal 60 per cento al 120 per cento, minimo 200 euro
​45 per cento​
​Insufficiente dichiarazione di valore
​Dal 100 per cento al 200 per cento
​70 per cento
​Occultazione di corrispettivo
​Dal 120 per cento al 240 per cento
​120 per cento
​Omessa dichiarazione di successione

​Dal 120 per cento al 240 per cento
​​120 per cento
​Tardiva dichiarazione di successione (massimo 30 giorni)

​Dal 60 per cento al 120 per cento (se non è dovuta imposta da 150 euro a 500 euro)
​45 per cento (con imposta non dovuta da 150 a 500 euro)
​Infedele dichiarazione di successione

​Dal 100 per cento al 200 per cento
​80 per cento
​Mancato assolvimento bollo

​Dal 100 per cento al 500 per cento
​80 per cento​
​Mancato pagamento tassa libri sociali
​Dal 100 per cento al 200 per cento
​90 per cento con minimo di 100 euro
A. Cissello, Operativa la riforma delle sanzioni tributarie, in Eutekne, 2024.​


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