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Primi chiarimenti in merito ai nuovi criteri di residenza fiscale delle società e degli enti

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​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.09.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


La Circolare n.15/2024 di Assonime, pubblicata in data 30 luglio 2024, analizza le novità normative pubblicate in tema di residenza fiscale delle società e degli enti.

L’art. 2 del D.Lgs. n. 209 del 2023 ha rivisto la nozione di residenza delle società e degli enti, contenuto all’interno dell’art. 73, comma 3 del TUIR, sostituendo il criterio della “sede dell’amministrazione” con quello della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale” nonché eliminando il criterio dell’“oggetto principale”.

In particolare, il nuovo comma 3 dell’art. 73 del TUIR prevede ora che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale”.

Come evidenziato dalla Circolare n.15/2024 di Assonime, la nuova formulazione del suddetto comma 3 dell’art. 73 del TUIR si pone l’obiettivo principale di allineare i criteri domestici di definizione della residenza di società ed enti con la prassi internazionale.

Infatti, a decorrere dall’edizione del 2017 del Modello OCSE è stata eliminata la tie breaker rule del “place of effective management” e si è, pertanto, passati ad un approccio case by case per affrontare i casi di doppia residenza di società ed enti lasciando, quindi, ampia discrezionalità di interlocuzione tra i diversi Stati interessati.

L’approccio case by case ha determinato un maggior livello di complessità e incertezza nei rapporti internazionali richiedendo che ciascun ordinamento si attrezzasse per risolvere gli eventuali conflitti di residenza fiscale.

In questa ottica, il legislatore italiano ha allineato il dato letterale dei criteri di residenza fiscale in vigore in Italia con la prassi internazionale sostituendo, per prima cosa, il criterio della “sede dell’amministrazione” con i due differenti criteri della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale”. 

Tali criteri erano già implicitamente contenuti nel concetto di “sede dell’amministrazione”; tuttavia, il nuovo wording della normativa consente di definire un perimetro applicativo maggiormente accurato di definizione della residenza fiscale nonché evita interpretazioni estensive precisando senza ombra di dubbio l’irrilevanza del luogo in cui i soci risiedono e/o si riuniscono al fine di definire la residenza fiscale di società ed enti. Infatti, si chiarisce che:
  1. per sede di direzione effettiva si intende il luogo dove vengono assunte in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso non rilevando le decisioni diverse da quelle aventi contenuto di gestione assunte dai soci né l’attività di supervisione e l’eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte degli stessi;
  2. per gestione ordinaria si intende, invece, il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso consentendo di valorizzare l’effettivo radicamento dell’ente nel territorio dello Stato. In sostanza, si tratta del senior day to day management, ovvero il livello intermedio costituito dai dirigenti responsabili di gruppi di persone e delle loro performance nonché dell’implementazione delle decisioni strategiche del top management.

In definitiva, l’obiettivo del nuovo dettato normativo è il rafforzamento degli elementi di certezza giuridica delineando con maggior precisione i criteri di collegamento soggettivo all’imposizione di società ed enti richiamando, per senza trovarvi piena corrispondenza, i concetti di “central management and control” e di “day to day management” che costituiscono le due anime del sopra menzionato criterio del “place of effective management”. Tale criterio, infatti, pur essendo stato sostituito dall’approccio case by case descritto nell’edizione 2017 del Modello OCSE, è ancora presente nella gran parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.​​

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