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La dichiarazione compilata nel solo frontespizio non è considerata omessa

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.09.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


La Corte di Cassazione ha affermato che non può considerarsi omessa o nulla la dichiarazione fiscale presentata in via telematica e compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema.

Una dichiarazione che comprende unicamente il frontespizio compilato e i quadri interni privi di cifre non può essere qualificata come omessa. Di conseguenza, il contribuente ha la facoltà di integrarla in qualsiasi momento, anche mediante le ordinarie procedure di ravvedimento operoso. Questo è il principio contenuto nell’ordinanza n. 21472, depositata dalla Corte di Cassazione il 31 luglio 2024.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione coinvolgeva un contribuente che aveva presentato una dichiarazione Modello Unico relativa al periodo d’imposta 2003, trasmessa telematicamente nel 2004, con solo il frontespizio compilato, mentre i quadri interni non mostravano alcun importo. L’Ufficio aveva contestato tale dichiarazione, procedendo all’emissione di un accertamento d’ufficio, qualificandola come “inesistente”. Questo rappresentava un fattore determinante nel caso di specie poiché l’Agenzia delle Entrate si era servita dell’applicazione dell’art. 43 del DPR 600/73 che prevede il maggior termine accertativo in caso di dichiarazione omessa. Pertanto, la qualificazione della dichiarazione era decisiva a definire se vi fosse o meno decadenza del potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente, per contro, aveva sollevato l’obiezione che la dichiarazione doveva essere considerata incompleta, con la conseguenza che l’accertamento dell’Ufficio era stato emesso oltre i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

L’Ufficio aveva fatto riferimento al precedente caso racchiuso nella sentenza n. 10759 del 2006 della Cassazione, che, nel trattare il caso del modello 770 con solo il frontespizio e senza compilazione dei quadri interni, aveva qualificato la dichiarazione come omessa. La Suprema Corte ha osservato che, rispetto a tale fattispecie, si è verificata una significativa innovazione nelle procedure telematiche di trasmissione delle dichiarazioni, trattandosi all’epoca di una dichiarazione cartacea.

Nel nuovo contesto “telematico”, infatti, i programmi ministeriali prevedono che, in caso di gravi errori/mancanze nei modelli compilati dai contribuenti, si verifichino degli “errori bloccanti” che impediscono l’invio della dichiarazione. Nel caso in esame, la dichiarazione compilata nel solo frontespizio era stata accettata dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate senza la generazione di errori bloccati; pertanto, allo stato degli atti processuali, la dichiarazione doveva essere equiparata a una dichiarazione “in bianco” e non a una dichiarazione omessa o nulla. In senso conforme, si segnala un precedente della giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Brescia 12 agosto 2013 n. 71/5/13) che ha ritenuto valida la dichiarazione compilata nel solo frontespizio in quanto regolarmente accettata dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. 

Con questa pronuncia si rileva maggiormente l’“anti storicità” del divieto di ravvedere la dichiarazione omessa oltre i 90 giorni dalla scadenza. La dottrina, infatti, non ritiene ragionevole la posizione della giurisprudenza riguardo all’integrazione, anche a distanza di anni, di una dichiarazione “in bianco”, quando, al contrario, viene contestata come omissione la dichiarazione trasmessa oltre i 90 giorni anche se è avvenuto il pagamento delle imposte dovute. L’ordinamento sanzionatorio dovrebbe attenuare il trattamento punitivo delle semplici dimenticanze del contribuente, se regolarizzate entro tempi ragionevoli, riservando a esse sanzioni adeguatamente proporzionate. Di conseguenza, è opportuno apprendere dalla decisione della Cassazione che in caso in cui sussistono incertezze sui dati da dichiarare, si potrebbe considerare l’opzione di trasmettere nei termini modelli che non includono l’esposizione di cifre.

In sintesi, la dichiarazione che include solo la compilazione del frontespizio ed è stata telematicamente trasmessa senza la ricezione di comunicazioni di errori bloccanti può essere considerata equivalente alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, ma non può essere definita omessa o nulla. L’Agenzia delle Entrate ha la responsabilità di eseguire i controlli e, in caso di errori, è compito della stessa generare una comunicazione di errore bloccante, in modo che il contribuente ne sia consapevole e possa correggere l’errore attraverso una dichiarazione successiva.

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