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Concordato preventivo biennale: analisi della disciplina aggiornata

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 16.09.2024 | Tempo di lettura ca. 8 minuti​



Il D.Lgs. n. 108 del 05.08.2024 ha apportato le ultime modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 12.02.2024.


​​​Il concordato preventivo biennale, introdotto a febbraio 2024, appare oggi sensibilmente diverso per effetto delle numerose modifiche introdotte dal D.Lgs. 108/2024 volte a rendere più appetibile tale istituto nonché a regolarne meglio l’applicazione al fine di evitare abusi o applicazioni improprie.

Il suddetto D.Lgs. 108/2024 era stato preceduto anche dal DM 14.06.2024 e dal DM 15.07.2024 con i quali erano stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione oggetto di concordato nonché le condizioni che possono determinare la cessazione del concordato. 

Alla luce delle sopracitate disposizioni, riportiamo di seguito una sintesi di come, ad oggi, si presenta ai contribuenti l’istituto del concordato preventivo biennale (di seguito anche “CPB”).

Ambito soggettivo

L’accesso al CPB è riservato essenzialmente a due tipologie di contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo:
  • soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (cosiddetti “ISA”)1;
  • i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per i quali, tuttavia, il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d’imposta 2024.

I sopradescritti contribuenti possono valutare l’accesso al CPB se nel periodo d’imposta precedente (i.e. 2023 per i soggetti “solari”) a quelli cui si riferisce il concordato:
  1. non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
  2. hanno estinto i predetti debiti, qualora presenti, entro il termine per l’adesione al concordato a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a Euro 5.000,00.

In aggiunta, è necessario considerare le seguenti cause di esclusione che impediscono l’applicazione del CPB:

per i contribuenti forfetari: superamento, nel periodo d’imposta 2023, del limite di ricavi e compensi pari a Euro 85.000,00;

per i soggetti ISA e i per i contribuenti forfetari: 

  1. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  2. condanna, nei tre periodi d’imposta precedenti all’applicazione del CPB, per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  3. inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato;
  • per i soggetti ISA:
  1. conseguimento, nel periodo d’imposta precedente alla proposta di concordato, di redditi (in tutto o in parte) esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  2. adesione al regime forfetario ex L. 190/2014 nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato;
  3. effettuazione, nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento oppure, per le società di persone/associazioni professionali, modifiche alla compagine sociale.

Procedura di adesione

L’Agenzia delle Entrate avanza ai contribuenti proposte di redditi e valore della produzione netta utilizzando i dati:
  • forniti dai contribuenti con la compilazione:
  1. del quadro P del Modello ISA 2024 per i soggetti ISA;
  2. del quadro LM del Modello PF 2024 per i contribuenti in regime forfetario;
  • presenti nelle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
  • riportati nelle proprie banche dati.

In ogni caso, le proposte non possono essere modificate dai contribuenti che possono limitarsi solo ad accettarle o rifiutarle entro il termine previsto del 31.10.2024.

In caso di accettazione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, il contribuente:
  • si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Infatti, l’aderente resta obbligato a presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP nonché effettuare la comunicazione dei dati ISA mediante gli appositi modelli anche per i periodi oggetto di concordato;
  • resta tenuto a rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • ha accesso ai benefici premiali di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017 indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito;
  • non può essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri;
  • può essere sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza del CPB (facendo tornare esperibili, in questo caso, gli accertamenti induttivi e analitici);
  • ha la possibilità di assoggettare il maggior reddito concordato a un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:
  1. reddito di lavoro autonomo e impresa concordato;
  2. reddito di lavoro autonomo e impresa del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (i.e. il reddito per il periodo d’imposta 2023).

L’imposta sostitutiva è calcolata applicando a tale base imponibile un aliquota d’imposta pari a:
  1. 3 per cento per i contribuenti in regime forfetario rientranti nei primi 5 anni di avvio dell’attività (fase di “start-up”);
  2. 10 per cento per i contribuenti in regime forfetario usciti dalla fase di “start-up” e per i soggetti ISA che presentano un punteggio di affidabilità fiscale pari a 8, 9 o 10;
  3. 12 per cento per i soggetti ISA con un punteggio di affidabilità fiscale pari a 6 o 7;
  4. 15 per cento per i soggetti ISA con un punteggio di affidabilità fiscale pari a 5 o inferiore.

L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito che per i soggetti solare, a regime, è il 30.06 dell’anno successivo.

Il CPB ha validità biennale per i soggetti ISA (i.e. è valido per i periodi d’imposta 2024 e 2025) e annuale per i contribuenti forfetari. Allo scadere del periodo oggetto di concordato l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e non presenti cause di esclusione.

Determinazione degli acconti d’imposta 

Per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato, è stata prevista l’applicazione di una maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.

In particolare, agli acconti calcolati con il metodo storico per il periodo d’imposta 2024, deve essere aggiunta una maggiorazione pari al 10 per cento2 ​​della differenza, se positiva, tra:
  • il reddito concordato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente rettificato delle componenti straordinarie.

Allo stesso modo, all’importo dell’acconto IRAP va aggiunta una maggiorazione pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra:
  • il valore della produzione netta concordato;
  • il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente rettificato dalle componenti già considerate per le imposte dirette.

La sopradescritta maggiorazione deve essere versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto, ossia entro il 02.12.2024.

In riferimento ai periodi d’imposta oggetto di concordato, invece, l’acconto delle imposte è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.

Cessazione o decadenza del concordato

Il legislatore ha previsto che il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano le seguenti fattispecie:
  • modifica, durante il biennio oggetto di concordato, dell’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso a meno che per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA;
  • cessazione dell’attività;
  • adesione al regime forfetario ex. L. 190/2014;
  • coinvolgimento in operazioni di fusione, scissione, conferimento, o modifiche alla compagine sociale di società di persone/associazioni;
  • i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di Euro 7.746.853,50 per i soggetti ISA oppure Euro 150.000 per i contribuenti in regime forfetario;
  • verifica di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiore al 30 per cento rispetto a quello oggetto di concordato.

Diversamente, le cause di decadenza impattano su entrambi i periodi d’imposta oggetto del CPB a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Costituiscono cause di decadenza:
  • l’emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente;
  • la presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi con cui si determina una quantificazione dei redditi diversa rispetto a quelli sulla cui è avvenuta l’accettazione della proposta di CPB;
  • l’indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB;
  • la verifica di una causa di esclusione;
  • il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al CPB emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del D​PR 600/73;
  • il compimento di una delle violazioni di non lieve entità previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 13 del 12.02.2024.



[1] Sono esclusi dal concordato i soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA in quanto il D.Lgs.13/2024 richiede che gli ISA siano applicati effettivamente.
[2] ​ Per i contribuenti in regime forfetario la maggiorazione è pari al 3 per cento in caso di applicazione dell’imposta sostitutiva ridotta al 5 per cento per nuova attività.​​

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

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