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Dal 1° luglio esclusione dello split payment per le società quotate nel FTSE MIB

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 01.07.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


A decorrere dal 1° luglio 2025, il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) non sarà più applicabile alle società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. La novità, contenuta nel recente decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri, comporta significative modifiche nei rapporti IVA tra fornitori e dette società.

L’articolo 10 del DL 84/2025, sopprimendo la lett. d dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, ha recepito quanto stabilito dalla decisione UE n. 1552/2023 e ha escluso dall’ambito applicativo dello split payment le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Resta invece invariato il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti interessati, quali le Pubbliche Amministrazioni e gli enti indicati all’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72.

​La norma stabilisce espressamente che l’esclusione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, indipendentemente dalla data di effettuazione dell’operazione o dall’esigibilità dell’imposta. Tale criterio, già adottato in precedenti interventi normativi e poi confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe generare incertezze operative nella fase iniziale, soprattutto in presenza di fatture emesse entro il 30 giugno, ma scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) e successivamente ritrasmesse.

Dal punto di vista operativo, i fornitori delle società quotate dovranno adeguare le modalità di fatturazione applicando l’IVA con il regime ordinario di rivalsa, salvo nei casi in cui trovi applicazione il meccanismo del reverse charge. In particolare, dal punto di vista pratico:
  • il cedente o prestatore non dovrà più riportare il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica;
  • il cessionario o committente verserà l’imposta al fornitore e potrà esercitare la detrazione secondo le regole ordinarie.

L’abbandono dello split payment per tali soggetti produrrà effetti anche sotto il profilo finanziario e nella gestione della liquidazione IVA, poiché i fornitori non si troveranno più in una posizione strutturalmente creditoria, come spesso accadeva in regime di split payment. Infatti, le operazioni attive nei confronti delle società FTSE MIB genereranno un’imposta a debito da compensare con l’IVA a credito, con impatti anche sulla determinazione dell’acconto IVA a fine anno.

Infine, in caso di errata applicazione dello split payment dopo il 1° luglio, sarà possibile regolarizzare l’operazione mediante emissione di nota di credito a storno della fattura originaria e con la successiva emissione del documento corretto. Qualora il fornitore non provveda alla regolarizzazione, il cessionario dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura irregolare, mediante l’invio di un file XML con codice “TD29” al Sistema di Interscambio, al fine di evitare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97 (pari al 70 per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250).​​

Autori: 
Alberto Perossi - Senior Associate
Michele Onofri - Intern

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