Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Il punto sul concordato preventivo biennale

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 27.06.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Der Text ist auch auf Deutsch verfügbar ​»​

The article is available also in English »


Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto e disciplina il nuovo concordato, ma qual è la reale portata di tale istituto? 
Il concordato preventivo biennale può essere definito come un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi rivolto, in primo luogo, ai soggetti che applicano gli ISA e, per il solo anno 2024, in via sperimentale ai contribuenti in regime forfetario.

Pertanto, l’istituto in esame si applica ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività in Italia. La normativa non opera distinzioni basate sulla struttura giuridica dei contribuenti; possono, quindi, accedere al concordato preventivo biennale sia contribuenti soggetti a IRPEF (e.g. lavoratori autonomi, individuali, imprenditori, società di persone e soggetti assimilati) che entità soggette a IRES (e.g. società di capitali). A tal proposito, da un’interpretazione di quanto riportato nel testo normativo, anche le stabili organizzazioni italiane di società non residenti sembrerebbero incluse nel campo di applicazione del concordato.

Al fine di poter stipulare l’accordo biennale con l’Agenzia delle Entrate, i sopra menzionati contribuenti devono rispettare i seguenti requisiti di accesso:
  • assenza di debiti tributari e previdenziali definitivamente accertati, la relazione illustrativa al D.Lgs. 13/2024 chiarisce che per debiti derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si intendono quelli che emergono dalla notifica di:
  1. atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  2. atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  3. cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 nonché dell’art. 54-bis del DPR 633/72;
  • ​aver estinto, entro il termine per l’accettazione della proposta, eventuali debiti tributari e previdenziali definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a Euro 5.000,00 (compresivi di interessi e sanzioni).

In aggiunta al rispetto dei suddetti requisiti di accesso, il Dlgs. 13/2024 dispone che non possono, in ogni caso, accedere all’istituto, i contribuenti che:

  • hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
  • negli ultimi tre periodi d’imposta, hanno subito una condanna (o hanno patteggiato) per reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
  • abbiano iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente.

Il Consiglio dei Ministri sta valutando se inserire ulteriori cause di esclusione al fine di limitare l’acceso al concordato preventivo per i soggetti che:
  1. aderiscono per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato al regime forfetario;
  2. sono interessati da modifiche della compagine societaria nel primo anno cui si riferisce la proposta di con​cordato;
  3. sono coinvolti in operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato;
  4. hanno conseguito, nell’esercizio di arti e professioni o impresa, redditi o quote di redditi in tutto o parzialmente esenti, esclusi o non concorrenti alla determinazione della base imponibile e/o in misura eccedente al 40 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Il concordato preventivo biennale rappresenta un tentativo di avvicinamento tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente nel processo di determinazione del reddito. La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento basato su informazioni che devono essere fornite dal contribuente. Tali informazioni dovranno essere comunicate tramite la compilazione:
  • del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA; 
  • della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.

All'interno dei suddetti quadri sarà possibile visualizzare la proposta di reddito concordato avanzata dall’Agenzia delle Entrate ed, eventualmente, accettarla con la presentazione del modello REDDITI 2024.
L’accettazione della proposta avanzata al contribuente comporta una serie di vantaggi, ovvero:
  1. accesso al regime ​​premiale di cui all’art 9-bis co. 11 del DL 50/2017;
  2. esclusione da accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73 per i periodi d’imposta oggetto del concordato. Tuttavia, restano sempre possibili controlli e verifiche che potrebbero potenzialmente portare alla decadenza dall’accordo stipulato;
  3. per le categorie di reddito oggetto di concordato, l’eventuale realizzazione di un maggior imponibile rispetto a quello concordato con l’Agenzia delle Entrate non determina una modifica dei termini dell’accordo.

Tuttavia, è opportuno valutare l’effettiva convenienza ad avviare la sopradescritta procedura con l’Agenzia delle Entrate in quanto:
  • il reddito oggetto di concordato è determinato unilateralmente dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto di una serie di parametri (tra cui indicatori di affidabilità e anomalia, valutazione della gestione operativa degli ultimi tre esercizi, paragone intersettoriale e rivalutazione considerando le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL del Paese) al fine di definire un reddito concordato che determini un punteggio ISA pari a 10. Nella definizione del reddito, non si instaura un contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate; di conseguenza, il contribuente può limitarsi esclusivamente ad accettare o rifiutare la proposta ricevuta;
  • i contribuenti con punteggi ISA bassi riceverebbero una proposta di concordato con un reddito notevolmente aumentato (anche fino a otto volte il reddito dichiarato) al fine di raggiungere un punteggio ISA pari a 10 con evidenti impatti economico-finanziari nel breve termine. D’altro canto, i contribuenti con punteggi ISA elevati (pari o superiori a 8) non dovrebbero avere grandi incentivi nella adesione al concordato preventivo biennale in quanto il reddito dichiarato non si discosterebbe di molto rispetto alla proposta dell’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, l’istituto in esame sembrerebbe essere particolarmente conveniente esclusivamente per quei contribuenti che prevedono una sostanziale crescita del reddito imponibile, assoggettabile a concordato, nei prossimi periodi di imposta.​


dalla newsletter

​​​​Tax Newsletter​​​​​​

autore

Contact Person Picture

Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista e Revisore legale

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu