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Nuovo credito d’imposta transizione 5.0: focus sugli impianti fotovoltaici

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 13.05.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del PNRR in esso contenute, via libera al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Secondo quanto previsto dall’art. 38 del DL. 2.03.2024 n. 19, è riconosciuto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Di seguito maggiori dettagli:
  • è rivolto a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di imprese estere;
  • per gli anni 2024 e 2025;
  • per le strutture produttive ubicate in Italia;
  • in riferimento a beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni "4.0"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • con richiesta di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento; o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

Con un DM di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione. Ma in che modo potrebbero rientrare gli impianti fotovoltaici nell’agevolazione fiscale in esame?
Rientrano tra i beni di cui all'Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Inoltre, nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra esposto, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 co. 1 lettere a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181, vale a dire:
  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24 per cento.

L'agevolazione è pensata per gli investimenti destinati all'autoconsumo, ma in linea generale dovrebbe comunque essere consentita l'immissione in rete dell'energia prodotta in eccesso (si tratta di una quota marginale). Per tale conferma, occorrerà attendere il decreto ministeriale di prossima emissione e/o altre specifiche da parte dell’agenzia delle entrate.

Sono inoltre agevolabili le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Per concludere, si riporta di seguito la tabella riassuntiva della misura del credito d'imposta che varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.

​Misura del credito d'imposta
​Riduzione del consumo energetico della produzione​
​Riduzione del consumo energetico dei processi interessati dall'investimento
  • ​35 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 15 per cento per gli investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 5 per cento per gli investimenti superiori a 10 e fino a 50 milioni. 
​Non meno del 3 per cento
​Non meno del 5 per cento
  • ​40 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 20 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10 per cento per gli investimenti tra i 10 e i 50 milioni.
​Superiore al 6 per cento
​Superiore al 10 per cento
  • ​45 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 25 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 15 per cento per gli investimenti tra i 10 e i 50 milioni.​
​Superiore al 10 per cento
​Superiore al 15​ per cento

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Stefania Gestra

Dottore Commercialista e Revisore legale

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