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Regime fiscale della scissione mediante scorporo

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​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 28.04.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti​


Il D.lgs. 192/2024, introducendo il comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR, ha previsto la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 del Codice civile. Tale operazione si realizza attraverso una scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (e non ai suoi soci).

Neutralità fiscale con specifiche peculiarità

Alla scissione mediante scorporo è applicabile il principio di neutralità fiscale, con la conseguenza che l'operazione non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell'avviamento.

Inoltre, i passaggi di beni effettuati nell'ambito dell'operazione tra la società scissa e le società beneficiarie sono irrilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, da un punto di vista fiscale, l’operazione presenta aspetti peculiari rispetto alla scissione tradizionale. Infatti, alle scissioni mediante scorporo trovano applicazione tutte le disposizioni di cui all’art. 173 del TUIR, a eccezione di quelle recate ai commi 3, 7, 9 e 10. Non trovano quindi applicazione a tale nuova fattispecie di scissione:
  • il comma 3, in quanto nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci e non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare ex novo il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa;
  • il comma 7, in quanto la retrodatazione della scissione non è consentita in caso di scissione parziale;
  • il comma 9, in quanto il regime ivi previsto delle riserve è regolato espressamente per le scissioni mediante scorporo nelle disposizioni ora introdotte;
  • il comma 10, poiché la limitazione al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali nelle scissioni “classiche” presuppone che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c.

Neutralità fiscale in capo alla scissa e alla beneficiaria

In capo alla scissa, questa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività oggetto di scorporo (art. 173 co. 15-ter lett. a).

In capo alla beneficiaria:
  • le attività e le passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'art. 2506-quater del codice civile (art. 173 co. 15-ter lett. b);
  • le attività e le passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa (art. 173 co. 15-ter lett. c).

Scorporo di un’azienda​

È, altresì, previsto che, in analogia alla disciplina dei conferimenti di azienda (si veda l’art. 176 co. 4 del TUIR), se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda scorporata ed ereditano l’anzianità di possesso della medesima azienda (art. 173 co. 15-ter lett. d) n.1).

Scorporo di una partecipazione​

Se lo scorporo ha a oggetto partecipazioni che hanno già maturato i requisiti per l’applicazione del regime di participation exemption, a esclusione del c.d. holding period, le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie potendo anch’esse fruire del regime di participation exemption tenuto conto che ai fini della verifica dell’holding period esse subentrano nel periodo di possesso maturato in capo alle partecipazioni oggetto di scorporo (art. 173 co. 15-ter lett. d) n. 2).

Scorporo di altri beni, attività e passività non costituenti un'azienda​

In caso di scissione avente a oggetto:
  1. attività e passività non costituenti compendi aziendali;
  2. beni singoli;
  3. partecipazioni diverse da quelle di cui sopra (comma 15-ter lett. d) n. 2).

le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse a beneficiare del regime di participation exemption solo se e quando risulteranno integrati tutti i requisiti ordinariamente richiesti dall’art. 87 del TUIR per applicare tale regime (art. 173 co. 15-ter lett. d) n. 3).

Trasmissione delle posizioni soggettive​

Ai sensi dell'art. 173 co. 4 del TUIR, in caso di scissione parziale, le posizioni soggettive della società scissa (diverse da quelle connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso che seguono tali elementi) e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alla società scissa e alle società beneficiarie in proporzione alle rispettive quote di Patrimonio netto contabile rimaste o trasferite.

Ai fini dell’applicazione di tale disposizione, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'art. 2506-quater del codice civile (art. 173 co. 15-ter lett. e).

Stratificazione fiscale del patrimonio netto

Per quanto riguarda gli effetti che derivano dalla scissione mediante scorporo con riguardo alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria (art. 173 co. 15-ter lett. f), viene previsto che:
  • la scissa conservi immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione;
  • in capo alla beneficiaria, l’incremento del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione si qualifichi ai fini fiscali quale riserva di capitale, come se l’assegnazione patrimoniale conseguente alla scissione fosse, ai fini di cui trattasi, assimilabile a un apporto patrimoniale.

Abuso del diritto​​​​​​​

Infine, si è aggiunto all’art. 173 del TUIR il comma 15-quater in tema di abuso del diritto. Tale disposizione prevede che l’operazione di scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale accompagnata dalla successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenti uno schema abusivo ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall’art. 176, comma 3, del TUIR.​

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