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Holding, realizzo controllato e donazione ai figli: la Risposta n. 42/2026

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 25.02.2026 | Tempo di lettura ca. 3​​​​ minuti​

La recente Risposta n. 42/2026 dell’Agenzia delle Entrate offre spunti rilevanti per chi utilizza strutture di holding nell’ambito della pianificazione societaria e del passaggio generazionale, soprattutto quando si combinano conferimenti in regime di realizzo controllato e donazioni di partecipazioni.

Il caso

Un padre e i suoi due figli conferiscono, con unico atto, l’intero capitale di due società operative (Alfa e Beta) in una holding di nuova costituzione (Newco S.r.l.) applicando il regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR — la cosiddetta “neutralità indotta” (circ. 33/E/2010): nessuna plusvalenza tassata nell’immediato, partecipazioni iscritte nella holding al costo fiscale dei conferenti. Ne deriva un patrimonio netto contabile della holding notevolmente inferiore al valore economico reale delle società conferite.

Successivamente, il padre dona ai figli la nuda proprietà delle quote della holding in regime ordinario ex art. 16 TUSD: l’esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUSD non è applicabile trattandosi di quota non di controllo. La base imponibile si calcola quindi sul PN contabile della holding, molto più basso di quello delle società operative sottostanti. Il vantaggio fiscale risulta concreto e significativo.

Il percorso logico dell’Agenzia

L’Agenzia applica il criterio tripartito previsto dall’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025: l’abuso ex art. 10-bis richiede il concorso cumulativo di tre presupposti. L’assenza anche di uno solo dei presupposti ne impedisce la configurazione:
  1. vantaggio fiscale “indebito”: sussiste. Il risparmio contrasta con la ratio dell’art. 16 TUSD, che vuole misurare la reale capacità contributiva del beneficiario (rif. risposta n. 514/2019). L’Agenzia lo qualifica esplicitamente come “indebito”;
  2. assenza di sostanza economica: non riscontrata. La holding ha sostanza economica propria: è idonea a produrre effetti significativi diversi dal mero risparmio fiscale. Le finalità extrafiscali — gestione unitaria del gruppo, tesoreria accentrata, prevenzione dei dissidi familiari, passaggio generazionale graduale — sono reali e documentate. Elemento decisivo: la presenza nello statuto di una clausola “antistallo” concreta e articolata, citata esplicitamente dall’Agenzia come prova della sostanza dell’operazione.

Poiché il secondo presupposto non è integrato, l’analisi si chiude qui: l’abuso è escluso senza necessità di verificare il terzo requisito (essenzialità del vantaggio fiscale).

Una questione critica aperta

L’Agenzia osserva che il PN contabile della holding non rappresenta la reale capacità contributiva trasferita. L’obiezione è condivisibile, ma rivela una contraddizione più ampia: anche il PN contabile di qualsiasi PMI non riflette il valore effettivo dell’azienda, che non incorpora avviamento, intangibili, know-how e prospettive reddituali. Il criterio dell’art. 16 TUSD è intrinsecamente approssimativo, indipendentemente dal fatto che si tratti di una holding o di una società operativa. La holding amplifica la discrepanza, ma non ne cambia la natura. È un limite sistemico che richiederà un intervento legislativo strutturale.

Implicazioni operative

Il parere vale esclusivamente per i fatti descritti nell’istanza: l’Agenzia si riserva ogni potere di controllo su atti o negozi collegati non rappresentati. Quattro punti essenziali:
  1. sostanza economica effettiva: governance reale, attività di direzione e coordinamento documentate, gestione concreta della liquidità. La clausola antistallo è necessaria ma non sufficiente da sola;
  2. motivazioni extrafiscali comprovate nei fatti: patti parasociali, verbali, regolamenti di governance, contratti di cash pooling — non solo enunciate negli atti notarili;
  3. plusvalenza latente "intrappolata": il beneficio immediato non elimina la tassazione futura. La plusvalenza emergerà in caso di cessione delle partecipazioni della holding. Va valutata in ottica di valore attuale netto del differimento;
  4. perimetro del caso: nel caso analizzato tutti i soggetti conferiscono l'intero capitale. Strutture parzialmente diverse potrebbero ricevere una valutazione differente.

Conclusione
La Risposta n. 42/2026 conferma che una holding può essere uno strumento efficace per il passaggio generazionale quando è costruita con sostanza economica reale. Resta aperto il tema della scarsa rappresentatività del PN contabile come base imponibile dell’imposta di donazione: un limite sistemico che riguarda l’intero ordinamento, non solo le holding, e che prima o poi richiederà un intervento legislativo.

La leva fiscale può costituire un effetto virtuoso dell’operazione ma non può rappresentarne la finalità esclusiva.

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

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