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Opportunità della perizia per il riporto delle perdite fiscali: novità del d.lgs. 192/2024

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.03.2025 | Tempo di lettura ca. 6 minuti​


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Il D.lgs. n. 192/2024, in attuazione della legge delega di riforma fiscale in ambito IRES e IRPEF, ha introdotto importanti modifiche in relazione al regime di riporto delle perdite fiscali in caso di trasferimento delle partecipazioni (ex art. 84 co. 3 TUIR) e in caso di fusione e scissione (ex art. 172 co. 7 e 7-bis e 173 co. 10 TUIR).

Tra le novità, è stato previsto​ l’introduzione un limite quantitativo per il riporto delle perdite rappresentato dal valore economico del patrimonio netto così come risultante da una perizia giurata di stima.

Il riporto delle perdite nel caso di trasferimento delle partecipazioni e mutamento dell’attività

L’art. 84 co. 3 esclude in via generale il riporto delle perdite qualora:
  • le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo;
  • inoltre, viene modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Tale esclusione non opera (ex art. 84 co. 3-bis) in caso di superamento del c.d. “vitality test” ossia qualora l’ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi risultino superiore al 40 per cento​ di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

In caso di superamento del “vitality test”, il d.lgs. n. 192/2024 ha introdotto al co. 3-ter, quale limite quantitativo al riporto delle perdite, il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite così come risultante da una relazione giurata. Detta relazione deve essere redatta da un esperto designato dalla società.

Il valore economico del patrimonio netto, così determinato, deve essere ridotto di un importo pari al prodotto tra:
  • la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori;
  • il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile.

Tra i già menzionati versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori (con esclusione dei contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici).

Tali disposizioni si applicano anche per il riporto delle eccedenze di interessi passivi non dedotti e delle eccedenze di ACE.

Il riporto delle perdite nel caso di fusioni e scissioni

Analogamente a quanto previsto sopra, le perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione (e alla scissione, stante il rinvio dell’art. 173 al 172) possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione secondo i limiti previsti dall'art. 172 co. 7 del TUIR.

Anche in questo caso bisognerà verificare il superamento del c.d. “vitality test”, legato all'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e all'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi.

In caso di superamento del “vitality test”, le perdite delle società che partecipano alla fusione potranno essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione nel limite del valore economico del patrimonio netto della società cui fanno capo tali perdite. Tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un esperto designato dalla società.

Analogamente a quanto previsto dall’84 co.3, il valore economico del patrimonio netto deve essere ridotto di un importo pari al prodotto tra:
  • la somma dei conferimenti e versamenti fatti nei ventiquattro mesi anteriori la data di efficacia della fusione/scissione;
  • il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile.

Anche in questo caso:
  1. tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
  2. in assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (con esclusione dei contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici).

Il Decreto ha poi confermato che i suddetti limiti: 
  • si applicano anche alle perdite maturate nel periodo compreso tra la data di efficacia contabile e fiscale dell’operazione e la data di efficacia giuridica, ossia al cd. “periodo interinale”, in ipotesi di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione; 
  • si applicano anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili e alle residue eccedenze ACE.


Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello.


Perdite infragruppo

Con l’introduzione del nuovo art. 177-ter del TUIR, i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali in caso di trasferimento delle partecipazioni e mutamento dell’attività o nell’ambito di operazioni straordinarie di fusione e scissione non si applicano qualora le operazioni indicate si verifichino all'interno dello stesso gruppo per le “perdite infragruppo” e per le perdite “omologate” (come definite dalla Relazione al D.lgs.).

Riflessioni in merito all’opportunità della perizia di stima​

È stato così attuato il criterio direttivo della delega fiscale che prevede la revisione del limite quantitativo al riporto delle perdite rappresentato dal patrimonio netto contabile della società dotata di perdite fiscali, in quanto esso è un indicatore del tutto approssimativo della capacità dell’attività produttiva di generare futuri redditi imponibili. È, infatti, palese come tale capacità prospettica sia scarsamente rappresentata dal valore contabile del patrimonio netto (o meglio, non ha alcun collegamento logico con esso).

Il legislatore ha ritenuto quindi appropriato introdurre, quale nuovo limite quantitativo, il valore economico del patrimonio netto, che rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite.

Si è tenuto conto del fatto che, nella normalità dei casi, il patrimonio netto contabile risultante da un bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale di fusione/scissione, redatti secondo corretti principi contabili, è inferiore al valore economico del medesimo patrimonio, dal momento che quest’ultimo comprende anche i plusvalori caratterizzanti le attività/passività ed è altresì inclusivo dell’eventuale avviamento.

Risulta, quindi, evidente come la definizione del valore economico del patrimonio netto tramite un’accurata relazione giurata di stima basata su solidi principi valutativi e redatta da un esperto,​​​​​ possa rappresentare un’opportunità importante per beneficiare del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni sopra esposte.

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