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Agenzia Entrate: Chiarimenti sulle fatture elettroniche di fine anno per i contribuenti in contabilità semplificata

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​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 21.02.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​


L'Agenzia delle Entrate, a seguito di un incontro con la stampa specializzata tenutosi il 5 febbraio e, successivamente, attraverso la pubblicazione di una FAQ lo scorso 13 febbraio, derivante da interlocuzioni con il Consiglio nazionale dei commercialisti, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta gestione contabile e fiscale delle fatture elettroniche emesse "a cavallo d'anno" dai contribuenti che adottano il regime della contabilità semplificata.

Le precisazioni dell'Amministrazione Finanziaria riguardano la possibilità di considerare valide, ai fini della registrazione, le fatture che fanno riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, contenuta nel campo «Data» del relativo file in formato XML, in luogo della data di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI).

L'articolo 66 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), nella sua versione attualmente vigente, oggetto di significative modifiche dalla legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016), stabilisce che la determinazione del reddito per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata si basa sul criterio di cassa, con alcune specifiche eccezioni che richiamano il principio di competenza (al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti sono stati forniti con la Circolare n. 11/E/2017). Sulla base di tale impostazione, pertanto, è necessario mantenere traccia contabile degli incassi e dei pagamenti, al fine di imputare correttamente ricavi e costi nel periodo in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria.

In tale contesto, una deroga specifica è prevista dall'art. 18, comma 5 del DPR 600/73, che consente, mediante l'esercizio di un'apposita opzione triennale, la tenuta dei registri IVA senza effettuare annotazioni relative a incassi e pagamenti. In presenza di opzione, per finalità di semplificazione, si applica una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento. Rimane comunque l'obbligo di annotare separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

È proprio in tale ambito che l'Agenzia delle Entrate con la propria recente FAQ ha chiarito, con un esempio pratico, che una fattura relativa a un'operazione effettuata nel 2023, redatta il 29 dicembre 2023 ma inviata al Sistema di Interscambio l'8 gennaio dell'anno successivo, deve essere registrata nel 2024. Di conseguenza, essa contribuirà alla formazione del reddito d'impresa nel 2024. Per quanto riguarda l'IVA, invece, l'operazione sarà inclusa nella liquidazione del periodo in cui si considera effettuata, come stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72.

Tali chiarimenti si allineano, peraltro, con le indicazioni già fornite in precedenza dall'Amministrazione Finanziaria in materia di fatturazione elettronica e, in particolare, con quanto espresso nella Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019. In tale documento di prassi, si specifica che la data indicata nel campo «Data» del file XML della fattura elettronica deve corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione e che, tuttavia, la fattura elettronica si considera emessa quando vi è la trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio, il quale ne attesta inequivocabilmente e simultaneamente (all’emittente, al ricevente e all’Agenzia delle Entrate) la data di avvenuta trasmissione.

In questo modo, i contribuenti in contabilità semplificata con il metodo della registrazione, che hanno inviato allo SdI (cioè, emesso) fino al 12 gennaio 2025 fatture immediate per operazioni effettuate nell’anno precedente (quindi con “data della fattura” 2024), hanno la facoltà di decidere se anticipare la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei ricavi nell’anno di effettuazione dell’operazione (quindi 2024) o se posticiparla all’anno di invio delle fatture al Sistema di interscambio (quindi 2025).

Si ricorda che in generale l'art. 23, comma 2 della Legge IVA (DPR 633/1972) dispone che "Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione (...)", ma ciò, alla luce del mutato quadro tecnico-normativo, deve essere oggetto di una più approfondita comprensione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate nella propria circolare del 2019 aveva già chiarito che nell’attuale sistema di fatturazione elettronica si è venuta a creare una separazione del momento di effettuazione dell’operazione rilevante ai fini IVA rispetto a quello di emissione e trasmissione del documento. Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria la data di riferimento della fattura emessa, da indicare nel relativo registro IVA, è quella "riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file" xml. 

In altri termini, la data contenuta nella fattura elettronica identifica il momento di effettuazione dell'operazione e consente di determinare correttamente la liquidazione IVA.​​​​


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Giorgia Cavallari

Dottore Commercialista e Revisore legale

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