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Trattamento fiscale delle differenze di cambio: cosa cambia a partire dai bilanci 2024

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.02.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2024 ha introdotto una significativa novità in relazione al trattamento fiscale delle differenze di cambio tramite l’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del TUIR.​​​


Il comma 3 dell’art. 110 del TUIR stabiliva che le differenze di cambio derivanti dalla valutazione di fine anno non avessero rilevanza fiscale; pertanto, le variazioni dovute alla conversione di crediti e debiti in valuta estera al tasso di cambio di fine esercizio venivano registrate ai fini contabili, ma non incidevano sulla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. 

L’abrogazione di tale comma, prevista dal D.Lgs. 192/2024, ha sancito l’eliminazione del doppio binario civilistico-fiscale per la conversione dei crediti e debiti in valuta al tasso di cambio di fine esercizio. Tale disposizione si applica già partire dall’esercizio 2024.

Di conseguenza, le differenze di cambio sono fiscalmente rilevanti nell’esercizio in cui vengono contabilizzate: le imprese dovranno considerare come imponibili o deducibili tutte le variazioni di cambio iscritte in bilancio a fine anno, senza alcun differimento del loro impatto fiscale, indipendentemente dal fatto che tali differenze cambio siano realizzate o da valutazione. 

In sintesi, dal 2024, la valutazione contabile e fiscale delle differenze di cambio sarà perfettamente allineata.

Un ulteriore aspetto da considerare, alla luce della novità introdotta dal D.Lgs. 192/2024, è il trattamento delle differenze di cambio già contabilizzate negli esercizi precedenti ma non ancora realizzate. 

A tal proposito, non è previsto alcun periodo transitorio che consenta di estendere il doppio binario civilistico-fiscale oltre il 31 dicembre 2023; le variazioni effettuate fino alla chiusura del 2023 diventeranno immediatamente rilevanti ai fini fiscali nel 2024. 

Oltre agli effetti fiscali, la modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 192/2024 comporta anche importanti conseguenze sul piano contabile. Non sarà più necessario lo stanziamento di imposte differite attive o passive per le differenze di cambio da valutazione. Inoltre, in accordo con quanto detto sopra, le imposte anticipate o differite già accantonate su poste monetarie in valuta estera al 31 dicembre 2023 verranno riassorbite nel 2024. 

Le imprese non dovranno più preoccuparsi della gestione fiscale separata delle differenze di cambio, poiché queste verranno trattate direttamente in base alle valutazioni contabili. 

In conclusione, questa riforma porta a un significativo snellimento degli adempimenti contabili e fiscali, eliminando complicazioni e garantendo un maggior allineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi. 

La riforma, infatti, mira a rendere più trasparente ed efficiente il sistema fiscale, garantendo che la valutazione contabile delle differenze di cambio si rifletta immediatamente anche sul piano fiscale, senza più necessità di rettifiche o correzioni a posteriori.

Autori:
Luca Pagani - Senior Associate
​Carola Viola Carpanelli - Intern

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

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