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Rivalutazione di partecipazioni e terreni a regime con la Legge di Bilancio 2025

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.02.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti​


La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 30), ha introdotto una significativa novità nel panorama fiscale italiano: trattasi dell’introduzione a regime della disposizione in materia di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni per i soggetti non imprenditori. Tale misura, già oggetto di proroghe annuali, diventa ora una disposizione permanente, consolidando e ampliando un istituto rilevante per la pianificazione fiscale.

Ambito di applicazione

La disciplina in esame si applica a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, in possesso, al 1° gennaio di ciascun anno, di partecipazioni (quotate e non) e terreni (agricoli o edificabili). La rivalutazione prevede il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18 per cento entro il 30 novembre dello stesso anno e, per le partecipazioni non quotate e i terreni, il giuramento di una perizia di stima entro la medesima data.

Ambito soggettivo

Il regime è riservato a:
  • persone fisiche, per operazioni non riconducibili all’esercizio di attività d’impresa;
  • società semplici e soggetti equiparati;
  • enti non commerciali, purché le operazioni da cui derivano i redditi non siano inerenti all’attività di impresa;
  • soggetti non residenti (per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società italiane, purché non attribuibili a stabili organizzazioni, con l’eccezione delle partecipazioni che beneficiano del regime del co. 2-bis dell’art. 68 del TUIR).

Rideterminazione del costo fiscale

La procedura di rideterminazione del costo fiscale varia in base alla tipologia di bene:
  • partecipazioni non quotate: il valore di riferimento è determinato da una perizia giurata di stima che deve riferirsi al valore dell’intero patrimonio netto della società al 1° gennaio. I soggetti abilitati a redigere e asseverare tale perizia sono: Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Legali e periti iscritti alle Camere di Commercio;
  • partecipazioni quotate: il valore è calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR. Sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve predisporre un prospetto riepilogativo contenente per ciascun titolo i prezzi medi di mercato e la relativa media aritmetica;
  • terreni: il valore di riferimento è quantificato in base ad una perizia giurata di stima atta a determinarne il valore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tale stima è basata su criteri oggettivi che includono la natura del terreno, la sua posizione, le caratteristiche urbanistiche e le eventuali destinazioni d’uso.

Per tutte le tipologie di beni, l’imposta sostitutiva si applica sul valore periziato o normale.

Modalità operative e adempimenti

Per perfezionare la rivalutazione, è necessario il pagamento di un’imposta pari al 18 per cento sul valore periziato o normale; tale pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre del medesimo anno. Nel caso di opzione per il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva (massimo tre rate annuali), è necessario calcolare gli interessi del 3 per cento annuo sulle rate successive alla prima. Le scadenze per le rate successive sono fissate al 30 novembre dei due anni successivi.

Inoltre, sono richiesti specifici adempimenti documentali:
  1. per le partecipazioni non quotate la perizia deve essere redatta e asseverata entro il 30 novembre. Il contribuente deve conservare la perizia giurata di stima e i dati identificativi del professionista che l’ha redatta ed esibirla, su richiesta, all’agenzia delle entrate;
  2. per le partecipazioni quotate deve essere predisposto un prospetto riepilogativo contenente i prezzi medi di dicembre e la loro media aritmetica. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita su richiesta;
  3. per i terreni la perizia deve essere redatta e asseverata entro il 30 novembre. Il contribuente deve conservare la perizia giurata di stima e i dati identificativi del professionista che l’ha redatta ed esibirla, su richiesta, all’agenzia delle entrate.

Se la relazione giurata di stima è predisposta:
  • per conto della stessa società o dell’ente che detiene la relativa partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi;
  • per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Valutazione di convenienza e conclusioni​

L’introduzione a regime delle disposizioni in materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni rappresenta un importante strumento di pianificazione fiscale per i contribuenti, garantendo certezza normativa e semplificazione procedurale. Il contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2025 costituisce un importante passo in avanti verso una maggiore efficienza e prevedibilità del sistema tributario italiano.

In ogni caso, la scelta di avvalersi della rivalutazione richiede un’attenta analisi di convenienza. Infatti, affinché ci sia un risparmio fiscale, l’imposta sostituiva del 18 per cento applicata sul valore delle partecipazioni o dei terreni dovrebbe risultare inferiore all’imposta che si verrebbe a pagare sulla plusvalenza generata in sede di cessione in assenza di affrancamento (26 per cento).

Inoltre, la complessità degli adempimenti e l’esigenza di valutazioni economiche accurate richiedono il supporto di professionisti qualificati per massimizzare i benefici fiscali e minimizzare il rischio di errori.

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