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Direttiva CSRD: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di recepimento

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​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 6.09.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti



Con il Consiglio dei Ministri del 30 agosto è stato completato il recepimento della Direttiva UE 2022/2464, nota come Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che porta ufficialmente all’adeguamento della normativa nazionale per la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Il Consiglio dei Ministri, come si legge nel comunicato emesso dalla Presidenza del Consiglio stesso, “ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale”.

Concretamente arriva un decreto legislativo che appunto recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) o direttiva 2022/2464/UE, che sostituisce la Dichiarazione Non Finanziaria DNF , che va a rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario e che delinea anche i nuovi adempimenti per le piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) nell’ambito della rendicontazione di informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa stessa e sui suoi risultati.

Alcune delle modifiche apportate allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità sono le nuove soglie per la definizione delle Pmi quotate e la modifica al regime sanzionatorio sulle attività di revisione. È stata ampliata, rispetto alla versione posta in consultazione, l’area di applicazione degli obblighi di rendicontazione alle PMI quotate, modificando il parametro relativo agli occupati. Mentre nello schema posto in consultazione l’intervallo era ‘superiore a 50 e inferiore a 250’, secondo la versione presentata in CdM il numero medio dei dipendenti durante l’esercizio dovrà essere ‘non inferiore a 11 e non superiore a 250’, Pertanto, per Pmi quotate si intendono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due dei seguenti intervalli:
  • totale dello stato patrimoniale superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 900 mila euro e inferiore a 50 milioni;
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250.

Non è stato invece modificato l’ambito di applicazione per estendere gli obblighi alle cooperative di grandi dimensioni, le quali non vengono menzionate all’articolo 2, comma 1 del decreto che individua i soggetti cui si applica, sebbene, ai sensi dell’articolo 2519 del Codice civile, esse applicano integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali. 

Sono state poi modificate le disposizioni sanzionatorie connesse ai provvedimenti della Consob sull’attività di attestazione (articolo 26-quater, Dlgs. 39/2010). È stato stabilito che, per i due anni successivi all’entrata in vigore del decreto, le sanzioni amministrative pecuniarie non possano eccedere per le società di revisione 125 mila euro e per i revisori della sostenibilità 50mila euro. Inoltre, ai fini della determinazione del tipo e ammontare delle sanzioni per i revisori e le società di revisione, è previsto che la Consob dovrà tenere conto delle procedure adottate dall’organo di amministrazione della società ovvero della circostanza che la violazione sia connessa all’omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

Le principali tappe della CSRD possono essere così riassunte.

Dal 1 gennaio 2024 (pubblicazione nel 2025)​​​

È scattato l’obbligo per le imprese già soggette alla DNF, ovvero le grandi imprese e le organizzazioni madri di grandi gruppi con più di 500 dipendenti che siano enti di interesse pubblico.

Dal 1 gennaio 2025 (pubblicazione nel 2026)​

Si attiva l’obbligo per le grandi imprese e per le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni che rientrano in almeno due di questi tre parametri: numero dipendenti superiore a 250, fatturato di 50 milioni di euro, totale di stato patrimoniale di 25 milioni di euro.

Dal 1 gennaio 2026 (pubblicazione nel 2027)​

L’obbligo si estende anche alle Piccole e medie imprese quotate, agli enti creditizi di minori dimensioni, alle imprese di assicurazione e riassicurative.

Dal 1 gennaio 2028 (pubblicazione nel 2029)​​​​​​​

In questa fase l’obbligatorietà riguarderà le filiali e le succursali di grandi organizzazioni internazionali basate in paesi extra UE che negli ultimi due esercizi consecutivi hanno prodotto ricavi netti nei mercati UE superiori a 150 milioni di euro, sia in termini di vendita di prodotti sia in termini di erogazione di servizi.

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