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L’amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 2.09.2024 | Tempo di lettura ca. 7 minuti​


L’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente con finalità conservativa del suo patrimonio produttivo mediante la prosecuzione, la riattivazione o la conversione delle sue attività imprenditoriali.  

In altri termini le imprese che, per le loro rilevanti dimensioni, assumono un’importanza per l’economia nazionale e concorrono al mantenimento dei livelli occupazionali italiani, in presenza di prospettive di recupero economico e finanziarie possono essere sottoposte a questo tipo di procedura finalizzata al loro salvataggio. L’obiettivo della continuazione aziendale è perseguito secondo determinate modalità e secondo limiti temporali stabiliti dalla legge, decorsi i quali, in mancanza di una concreta possibilità di recupero, la procedura è convertita in liquidazione giudiziale. 

L’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria previene e impedisce quindi la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, o- in presenza dei presupposti previsti dalla legge- può essere aperta anche se la liquidazione giudiziale è stata dichiarata preventivamente.

La normativa di riferimento è contenuta nel c.d. Decreto Prodi bis (D. Lgs 70/99 e successive modificazioni). Nel 2004 è intervenuto poi il c.d. Decreto Marzano (L. 39/2004), che ha introdotto una disciplina speciale per le imprese di più grandi dimensioni. Nell’ultimo anno sono poi state emanate le disposizioni contenute nella Legge di conversione del D.L. 4/2024, applicate anche da recenti pronunce giurisprudenziali in merito. 
Possono quindi essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria “comune” le imprese che esercitano un’attività commerciale e che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: 
  1. stato patrimoniale di insolvenza che presenti concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico e delle attività imprenditoriali; 
  2. valori dimensionali e di indebitamento tali da qualificare il soggetto come grande impresa (dipendenti in numero non inferiore a 200 nell’ultimo anno solare e  debiti per ammontare complessivo non inferiore ai 2/3 sia del totale dell’attivo e dello stato patrimoniale, sia dei ricavi provenienti dalle vendite e delle prestazioni dell’ultimo esercizio) o quale impresa grandissima, caso in cui si applica il decreto Marzano (dipendenti in numero non inferiore a 500 e  debiti non inferiori a 300 milioni di Euro).

La procedura si compone di due fasi.

Nella prima fase (i) si accerta lo stato di insolvenza dell’azienda e la presenza dei requisiti richiesti dalla norma, nella seconda fase (ii) si realizza la procedura vera e propria, nel corso della quale viene attuato il programma approvato dal Tribunale e dall’autorità amministrativa attraverso la nomina di uno o più Commissari straordinari, che gestiscono l’azienda con la supervisione del MIMIT (ex MISE). Nella fase di ammissione è continuo lo scambio con il Ministero ed anche con le sigle sindacali, che entrano nel processo di analisi a pieno titolo.

La valutazione delle prospettive di recupero deve comprendere la possibilità di raggiungere il risanamento entro determinati limiti temporali secondo una delle seguenti modalità: entro 1 anno attraverso un programma di cessione di complessi aziendali per le società operanti nei servizi pubblici essenziali; entro 2 anni attraverso un programma di ristrutturazione economica e finanziaria per le imprese che gestiscono un settore di interesse strategico nazionale.

La durata dei programmi può essere autorizzata dal MIMIT fino ad un massimo di 4 anni.

Durante il procedimento di accertamento, il Tribunale delle Imprese può emettere misure conservative (sequestro conservativo), inibitorie (divieti di alienazione dei beni), anticipatorie (ad esempio la sospensione delle azioni esecutive) e innovative (ad esempio la sostituzione degli amministratori con amministratori giudiziali), oltre a nominare il commissario o i commissari di concerto con il MIMIT, che provvederanno a redigere una relazione dettagliata delle cause del dissesto e delle prospettive di risanamento dell’azienda.
Successivamente il Tribunale disporrà con decreto l’apertura della procedura quando ritenga possibile il risanamento, stabilendo altresì se la prosecuzione dell’attività resti affidata al Commissario giudiziale o all’imprenditore.

Si apre quindi la seconda fase.

A seguito del provvedimento di ammissione alla procedura, vengono investiti delle loro funzioni i due organi definitivi della procedura, che operano sotto la sorveglianza del MIMIT, ossia il commissario straordinario che gestisce la procedura e il comitato di sorveglianza con poteri ispettivi e consultivi.

Da questo momento in poi, quindi, il MIMIT subentra al Giudice delegato nei poteri di controllo e di autorizzazione degli atti della procedura ed ha il compito di vigilare su di essa: autorizza gli atti più importanti posti in essere dal Commissario Straordinario e può chiedere chiarimenti sui singoli atti da quest’ultimo posti in essere.

Il Commissario Straordinario subentra invece all’imprenditore o al commissario giudiziale nella gestione dell’impresa e diventa l’esclusivo responsabile della procedura. Il Commissario, con l’autorizzazione del Ministero, può cedere o affittare l’azienda o suoi rami; vendere e locare immobili, costituire diritti reali su di essi, costituire pegni e concludere transazioni. Egli predispone il programma sotto la vigilanza del ministero indicando le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere, nonché l’eventuale piano per liquidare i beni, le previsioni economiche e finanziarie ed i costi specifici stimati per l’attuazione della procedura, se il programma è di ristrutturazione e le previsioni sono di ricapitalizzazione dell’impresa; in entrambi i casi devono essere indicati tempi e modalità di pagamento dei creditori.

Il Comitato di Sorveglianza controlla l’attività del Commissario e l’andamento della procedura. Ha poteri ispettivi e di controllo, potendo chiedere in ogni momento le scritture contabili e i documenti.

Come sopra accennato, l’accesso alla procedura può essere richiesta dall’imprenditore, da uno o da più creditori o dal pubblico ministero. L’art. 1 del D.L. 207/2012 convertito con modificazioni nella L. 231/2012 prevede altresì che la richiesta possa provenire dal socio o dai soci che detenga almeno il 30% del capitale sociale, così come accaduto nel caso di Acciaierie Italia (Ex Ilva), forse la procedura più recentemente attenzionata nel nostro paese.

Ecco, infine, gli effetti dell’apertura della procedura:
  • dal momento dell’ammissione alla procedura il Commissario Straordinario può sciogliersi dai contratti in corso;
  • i rapporti di lavoro subordinato non possono essere sciolti per il semplice fatto dell’apertura della procedura; 
  • laddove sia stata attuata la procedura di riduzione del personale tramite licenziamenti collettivi, è previsto l’esonero dai versamenti contributivi in tutti i casi in cui il commissario straordinario abbia verificato l’impossibilità di continuare l’attività d’impresa per l’esuberanza dei livelli occupazionali. La tutela è stata rafforzata dalla Legge di conversione del D.L. 4/2024, che ha introdotto nuovamente la possibilità di ricorrere alla CIG per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piano di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.
  • per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 i creditori possono emetter le note di variazione dell’iva già a partire dalla data del decreto di apertura;
  • non si applicano le norme sulla revocatoria nel caso in cui sia previsto un piano di ristrutturazione (fatta eccezione per le imprese grandissime);
  • è prevista la continuazione dei contratti aventi ad oggetto le locazioni di immobili, salvo patto contrario;
  • è prevista la prededucibilità dei crediti sorti dopo l’ammissione alla procedura.

Quando un’impresa fa parte di un gruppo, l’Amministrazione Straordinaria può essere estesa anche alle altre imprese del gruppo ossia a quelle che, pur essendo giuridicamente autonome da quella ammessa all’amministrazione straordinaria, sono ad essa legate in maniera tale da costituire un fenomeno economico unitario. 

Più precisamente si tratta di imprese che controllano direttamente o indirettamente quella sottoposta alla procedura madre o sono direttamente o indirettamente controllate da quelle sottoposte alla procedura madre o ancora per la composizione degli organi ammnistrativi o per altri elementi sono soggetti ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre.

È pertanto evidente come l’estensione della procedura di amministrazione straordinaria a tutte le imprese del gruppo consenta ai creditori di godere delle tutele previste anche nei confronti delle aziende che non soddisferebbero singolarmente considerate le condizioni previste dalla normativa e al contempo consenta alle aziende del gruppo di attuare un programma di recupero con conseguente tutela dei livelli occupazionali.​

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