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Il Decreto Aree idonee entra in vigore: ripartizione fra le regioni di 80GW

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​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 12.07.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


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Il 3 luglio 2024 il “Decreto Aree idonee” è entrato in vigore. Scopo prioritario del Decreto è definire la ripartizione di 80 GW di potenza aggiuntiva da impianti FER fra regioni e province autonome italiane nel contesto del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (“PNIEC”) e dall'attuazione dei pacchetti “Fit for 55” e “Repower UE” della Commissione Europea.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica fornisce i criteri sulla cui base le regioni dovranno individuare superfici e aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.​

I target assegnati alle Regioni​

Dall’esame della tabella di cui all’art. 2 del Decreto, risulta che le quote maggiori di nuova potenza nominale aggiuntiva riguardano la Sicilia (+10,48 GW), la Lombardia (+8,76 GW) e la Puglia (+7,38 GW), seguiti dall’Emilia-Romagna (+6,33 GW). 

I target potranno essere raggiunti tramite la costruzione di nuovi impianti FER (impianti eolici off-shore inclusi) nonché tramite interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione di impianti FER già in esercizio.

Per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici, ai fini del raggiungimento degli obbiettivi, viene riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva. I parametri di equiparazione da applicare a tale proposito dovranno essere pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (quindi entro inizio agosto) e saranno da aggiornare periodicamente sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. 

L’individuazione delle aree idonee

Ora le regioni dovranno individuare, con propria legge e coinvolgendo gli enti locali, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (quindi entro fine anno): 
  1. le superfici e le aree idonee, ovvero le aree per le quali è previsto un iter accelerato  ed  agevolato  per la costruzione ed l’esercizio  degli impianti FER; 
  2. le superfici e le aree non idonee, ovvero le aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti, secondo le diposizioni vigenti; 
  3. le superfici e le aree  ordinarie, ovvero le  superfici e le  aree nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni; 
  4. le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, ovvero le aree agricole  per le quali vige il divieto di installazione di impianti  fotovoltaici  con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recentemente introdotto dal c.d. Decreto Agricoltura - molto discusso nel settore delle rinnovabili - ed entrato in vigore il 16 maggio 2024.

Il Decreto stabilisce dei principi e dei criteri che le Regioni devono applicare per classificare le aree in tal senso. Tuttavia, le associazioni di categoria criticano il fatto che il Decreto conceda alle regioni un margine di discrezionalità troppo ampio in questo senso, che potrebbe portare a una regolamentazione non omogenea da regione a regione e, nei prossimi mesi, ad una situazione di incertezza normativa. Ciò potrebbe comprometterebbe l'attrattività del settore per gli investitori (nazionali ed esteri) e, in ultima analisi, la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030. A questo proposito, è auspicabile una più stretta collaborazione tra le regioni, i ministeri e le autorità nazionali.​

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