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La tutela delle attività immateriali e della proprietà intellettuale

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​Ultimo aggiornamento del 27.05.2021 | Tempo di lettura ca. 7 minuti


L’innovazione è uno dei principali driver di crescita di un’azienda e per tale ragione necessita di essere protetta e preservata. Gli strumenti giuridici di tutela a disposizione delle aziende sono molteplici e sono fondamentali per garantire lo sviluppo del business. 

Nel corso dell’evento tenutosi lo scorso 20 aprile 2021, abbiamo intervistato l’avvocato Isabella Corrias, esperta di proprietà intellettuale, e le abbiamo chiesto di mettere in luce i diversi approcci nell’ambito della tutela delle invenzioni, tra brevetto e segreto commerciale, nonché un breve excursus in ambito di intelligenza artificiale. 

Per ovviare alla disclosure brevettuale, nel caso in qui l’inventore non voglia condividere la sua invenzione, ci sono delle alternative? 


Sì, si tratta dei segreti commerciali.

Il segreto commerciale è uno strumento di tutela che delinea una protezione di mero fatto che rientra sempre nell’ambito del diritto industriale. È prevista una specifica disciplina all’interno del Codice della proprietà industriale, peraltro oggetto di recenti modifiche a livello europeo, che fa a sua volta salva la disciplina della concorrenza sleale come tutela solamente sussidiaria ovvero, sussistendone i presupposti, cumulativa.

I segreti commerciali sono in particolare dei diritti di proprietà industriale non titolati, in quanto beneficiano di tutela nel momento in cui ricorrono i presupposti, di volta in volta, definiti dalla legge, senza essere prevista, a tal fine, alcuna fattispecie costitutiva a carattere procedimentale che dia luogo a dei “titoli” di protezione come può essere invece ad esempio appunto un brevetto, o in conseguenza di una registrazione, come accade per quei marchi che vogliano accedere ad una protezione più stringente.

La definizione giuridica di segreto commerciale passa comunque attraverso la definizione della parola “segreto”. Il nostro ordinamento riconosce infatti tutela alle informazioni aziendali e alle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, ove tali informazioni:
  1. siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme generalmente note o comunque facilmente accessibili agli esperti del settore;
  2. abbiano valore economico in quanto segrete. Ciò accade quando per effetto della sua stessa segretezza lo sfruttamento di quell’informazione pone l’impresa in una posizione privilegiata rispetto ai concorrenti che non possiedono la stessa informazione;
  3. siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 

E quindi quali sono i vantaggi e gli svantaggi nell’optare per un tipo di tutela (brevetto) piuttosto che l’altra (segreto commerciale)?


Innanzitutto, le invenzioni per essere passibili di tutela mediante l’istituto del segreto non devono presentare i requisiti - più onerosi - che sono richiesti in sede di protezione brevettuale: questo vale ovviamente per i trovati che non hanno ottenuto la concessione del brevetto, ma anche per quelli che non sono stati ancora brevettati per scelta del titolare (a tal fine, le ragioni che inducono il titolare delle informazioni a non procedere alla brevettazione sono assolutamente irrilevanti ai fini della tutela).

In quest’ultimo caso, si può presupporre che i motivi per cui il titolare del diritto al brevetto scelga di tutelare la sua invenzione tramite segreto attengano, principalmente, a considerazioni di ordine economico.
Si accederebbe, infatti, a una tutela (quella cioè del segreto commerciale): 
  1. tendenzialmente senza limiti di tempo (ossia fino a che il segreto non viene violato);
  2. senza costi; 
  3. senza oneri di rivelare ai terzi - concorrenti - il progresso realizzato.


A fronte di una protezione (quella cioè offerta dal brevetto):

  1. limitata nel tempo a un massimo di 20 anni; 
  2. a fronte della quale, ogni anno, devono essere versate delle tasse; 
  3. concessa solo previa pubblicazione dell’invenzione, tramite la descrizione che deve essere anche molto precisa e dettagliata, pena nullità dello stesso brevetto.
 
Si tratta però, quella del segreto, di una tutela più aleatoria che dura fintantoché il segreto non viene divulgato (salva ovviamente la possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire contro i violatori) e che comunque non aiuta a sviluppare il progresso tecnologico.

In questo genere di processi quali figure professionali, oltre agli avvocati, vengono coinvolte? 


Con riferimento ai marchi, è necessario l’intervento di figure professionali specializzate ossia i mandatari marchi a cui viene affidata la gestione strategica dei portafogli marchi dei clienti del nostro Studio e che si occupano, nello specifico, insieme a una rete di colleghi presenti nelle vari sedi estere dello studio, di attività più prettamente amministrative, come il deposito dei marchi, la gestione dei procedimenti di opposizione, nullità e decadenza dei marchi, azioni di limitazione e cancellazione, ma anche di ricerche di anteriorità e attività di sorveglianza, anche in ambito doganale, al fine di prevenire l’importazione o la riesportazione di merce in sospetta violazione dei diritti, nonché di consulenza stragiudiziale (ad esempio, pareri di registrabilità) e delle attività di pre-contenzioso in collaborazione con noi avvocati.

Con riferimento invece ai brevetti, è fondamentale anche qui il supporto di consulenti specializzati, normalmente ingegneri, specializzati nei diversi rami tecnologici (si pensi alla meccanica, all’elettronica, all’informatica, alla chimica, etc.), i quali conoscono sia gli aspetti giuridici che soprattutto quelli tecnici e sono in grado di supportare il cliente fin dalla fase iniziale di riconoscimento dell'invenzione, forniscono assistenza nella preparazione della domanda di brevetto, valutano eventuali conflitti con la proprietà intellettuale di terzi, fungono da rappresentanti di fronte alle autorità brevettuali e forniscono assistenza, insieme a noi avvocati, in caso di difesa del brevetto nei confronti di terzi. 

In particolare, con preciso riferimento al settore dell’informatica, il supporto di esperti in tale materia è fondamentale non solo con riferimento al campo brevettuale, ma anche per altri asset in ambito proprietà intellettuale, come ad esempio, per il supporto nell’implementazione di misure tecniche a tutela dei segreti commerciali (ci si riferisce a tutte quelle misure IT volte a proteggere la documentazione digitale e le reti telematiche) o anche alla blockchain, alla raccolta di prove digitali, o ancora, sempre nei settori proprietà intellettuale legati al digital, all’intelligenza artificiale, alla tutela del software, al cloud computing, alla tutela dei nomi a dominio e via dicendo.

Oggi la tecnologia non è più solo uno strumento al servizio delle invenzioni, ma è talvolta essa stessa l’inventore. Si pensi alle invenzioni dell’intelligenza artificiale: sono invenzioni tutelabili? 


Dal punto di vista tecnico, l’intelligenza artificiale è un settore dell’informatica che riguarda la progettazione e la programmazione di sistemi, hardware e software, in grado di dotare le macchine di determinate caratteristiche considerate esclusivo appannaggio umano, quali le percezioni visive e decisionali.

I sistemi di intelligenza artificiale stanno facendo significativi passi avanti, riuscendo ad emulare sempre di più la mente umana soprattutto nelle attività “inventive” (si pensi ai sistemi basati sulle combinazioni e ricombinazioni genetiche in grado di generare risultati brevettabili) e “creative” (come i programmi che consentono di creare composizioni musicali). 

Questa evoluzione porta con sé varie riflessioni, fra le quali emerge soprattutto l’interrogativo se sia possibile tutelare tramite i classici strumenti della proprietà intellettuale (come il diritto d’autore o la tutela brevettuale), le creazioni e le invenzioni realizzate in maniera sostanzialmente autonoma da queste macchine.

Sul punto, si può condividere l’assunto per cui i contenuti dell’intelligenza artificiale possono presentare caratteristiche assimilabili a quelle proprie degli asset tutelabili tramite brevetto o mediante la disciplina del diritto d’autore: infatti i requisiti di brevettabilità sanciti dal Codice della proprietà industriale, così come la novità e il carattere creativo richiesti dalla legge sul diritto d’autore, sono presenti nella stragrande maggioranza delle invenzioni e delle creazioni dei sistemi di intelligenza artificiale.

A livello legislativo la materia dell’intelligenza artificiale in ambito proprietà intellettuale è già stata considerata? 


Purtroppo non ancora e questa incertezza porta con sé anche una notevole riduzione per quanto riguarda gli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale. 

Nonostante non sia attualmente presente alcuna norma che richieda esplicitamente che l’autore di un’opera creativa e/o inventiva debba essere una persona fisica, possiamo dire in realtà che ciò risulta in maniera implicita da alcuni elementi, come ad esempio dalla circostanza che la durata della protezione accordata dal diritto d’autore sia parametrata alla vita stessa dell’autore (il diritto dura, infatti, fino a 70 anni dalla sua morte) o, ancora, dal riconoscimento dei diritti morali sull’invenzione all’inventore e, alla sua morte, al coniuge e ai suoi discendenti. 

In tale contesto, significativo è il fatto che l’Ufficio brevetti europeo abbia rifiutato due domande di brevetto in cui una macchina, “Dabus”, era stata designata come inventore, senza dimenticare che, nel 2014, lo US Copyright Office (nell’ambito del celebre caso del selfie scattato da un macaco) aveva affermato che le opere create da animali non possono essere protette tramite il diritto d’autore. 

L’assenza di chiare disposizioni normative in materia non sta, però, a significare che ad oggi sia esclusa a priori qualsiasi forma di tutela. Il soggetto che ha progettato e realizzato i codici e i programmi alla base dei dispositivi “intelligenti” può usufruire, infatti, ricorrendone i presupposti, della protezione dettata dal diritto d’autore e (in alcuni specifici casi) dalla normativa brevettuale sul software. Inoltre, nulla vieta di ricorrere alla tutela in via contrattuale: l’unico limite è però, come si sa, che la protezione in questi casi è limitata alle parti del contratto e non estendibile a terzi.

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