Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Italian sounding tra Brexit e PNRR

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 15.06.2021 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


L’Italian Sounding, ovverosia quel fenomeno per il quale prodotti agroalimentari, che italiani non sono, vengono ribattezzati con nomi che evocano l’italianità, rappresenta una problematica che affligge la nostra presenza commerciale all’estero. 


Nel corso dell’evento tenutosi lo scorso 30 Aprile 2021, l’avvocato Barbara Klaus, esperta di diritto alimentare, è stata intervistata sul punto ed ha messo in luce alcuni aspetti fondamentali relativi all’imitazione dei prodotti Made in Italy e alle possibili forme di tutela che è necessario mettere in atto. 

Quali sono i principali fenomeni di imitazione del Made in Italy all’estero nel mondo agroalimentare?

La cultura agroalimentare italiana segna il successo del Made in Italy nel mondo, soprattutto con riferimento all’affermazione di una concezione dell’“italianità” come sinonimo di prelibatezza e qualità.

La relazione tra cibo, cultura e ambiente costituisce per l’Italia un fortissimo fattore identitario e un mezzo di attrazione della clientela nazionale ed estera: il “fatto in Italia” diviene così motivo d’orgoglio e di valorizzazione dell’identità italiana.

Il legame tra prodotti alimentari e l’Italia genera quindi un importante valore economico che, in misura sempre crescente, determina la proliferazione di fenomeni di imitazione che sfruttano in maniera indebita cultura e tradizione non proprie e arrecano, nel contempo, danni di non poco conto alle nostre eccellenze alimentari.

Si tratta, in altre parole, del fenomeno del c.d. “Italian sounding”, che consiste in particolare nell’utilizzo di simboli, immagini e parole che possano far ritenere che un alimento sia italiano pur non essendo stato prodotto in Italia.

L’Italian sounding costituisce oggi la più sviluppata e subdola forma di imitazione del Made in Italy in ogni comparto dell’industria e specialmente nel settore agroalimentare.

Si pensi infatti che, a livello mondiale, il valore del falso Made in Italy agroalimentare raggiunge i 100 miliardi di euro l’anno (di cui 23 mld. nei soli USA).

Ci può fare qualche esempio di un prodotto Italian sounding?

Un prodotto Italian sounding è tale in virtù o dell’utilizzo di espressioni lessicali che rimandano all’italianità o in forza di una particolare presentazione del prodotto (packaging, forma, colori e loro combinazione) che induca la clientela a ritenerlo un prodotto Made in Italy mentre in realtà non è cosi 
Rientrano in tale fattispecie, ad esempio:
  • l’uso di nomi di fantasia che storpiano quelli della denominazione di origine di famosi prodotti italiani, come ad esempio i vini Barollo, Montecino e Vinoncella, smaccatamente evocativi rispettivamente del Barolo, del Montalcino e del Valpolicella;
  • l’utilizzo di marchi che “suonano” come italiani, come i formaggi Belgioioso e Progresso o le conserve di pomodoro Scalfani e Cento, tutti prodotti negli Stati Uniti; 
  • l’utilizzo delle traduzioni di nomi italiani, come accade per le denominazioni Grana Padano o Parmigiano Reggiano spesso tradotte in “Parmesan”, “Parmesao”, “Regianito”; oppure l’utilizzo di alcuni termini che fanno parte della denominazione di origine o dell’indicazioni geografica protetta, come ad es. l’utilizzo in Germania dei nomi “Balsamico“ e „Deutscher Balsamico“ per aceto che non corrisponde alle caratteristiche del “Aceto Balsamico di Modena”;
  • l’uso del tricolore o di immagini che richiamano l’Italia, come la Torre di Pisa o il Colosseo;
  • accompagnare, al nome del prodotto, l’aggettivo Italian o il sostantivo Italy.

Le categorie più colpite sono: formaggi, pasta, sughi per pasta, pomodori pelati e conserve di pomodori, olio d’oliva, aceti, salumi e affettati, vino, aceto balsamico, pizze surgelate, etc., fino alla polenta.

Quando l’Italian sounding deve ritenersi illecito e quali sono le forme di tutela?

L’Italian sounding deve ritenersi illecito allorché determini (1) la violazione diretta o indiretta di una indicazione geografica protetta, o (2) si traduca comunque in un inganno del consumatore circa la provenienza del prodotto.

Quanto agli strumenti di tutela, possiamo menzionare, con riferimento alla prima ipotesi:

(i) la disciplina internazionale in tema di indicazioni di provenienza e denominazione di origine contenuta nella Convenzione di Unione di Parigi (CUP) del 1883, nell’Accordo di Madrid del 1891 e nell’Accordo di Lisbona del 1958;

(ii) la disciplina comunitaria in tema di DOP e IGP contenuta nel Regolamento UE n. 1151/2012;

(iii) gli articoli 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale a tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

Con riferimento, invece, alla seconda ipotesi:
(a) la disciplina della concorrenza sleale e in particolare il divieto di appropriazione di pregi di cui all’articolo 2598 n. 2 del Codice Civile;

(b) l’articolo 517 del Codice Penale che vieta la vendita di prodotti industriali con segni mendaci e le norme in tema di tutela del Made in Italy;

(c) gli articoli 7 e 26, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE n. 1169/2011, la cui violazione viene sanzionata come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 231 del 15/12/2017: ai sensi di tali norme è vietato, fornire - attraverso l’etichettatura o la pubblicità - informazioni sugli alimenti idonei a indurre in errore i consumatore sulle loro caratteristiche, tra cui il paese d’origine o il luogo di provenienza;

(d) gli articoli 20 ss. del Codice del Consumo, che vietano le pratiche commerciali scorrette, tra cui le comunicazioni idonei a trarre in inganno i consumatori circa l‘origine geografica di un prodotto alimentare;

(e)  il nuovo comma 1-bis dell’art. 144 del Codice della Proprietà Industriale introdotto dal D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita): le pratiche di Italian Sounding sono state qualificate come “atti di pirateria” e sono sostanzialmente equiparate alla contraffazione;

(f) l’inserimento all’interno degli accordi bilaterali di libero scambio di clausole che vietino l’evocazione.

dalla newsletter

CONTATTO

Contact Person Picture

Barbara Klaus

Avvocato, Rechtsanwältin

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu