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Obblighi di informazione precontrattuale nel franchising in Germania

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 13.06.2025 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Il franchising si è affermato come modello di business ampiamente diffuso in Germania, offrendo numerose opportunità sia ai franchisor che ai franchisee. Tuttavia, tali opportunità comportano anche specifici obblighi giuridici, in parti​​colare sul piano precontrattuale. Tra questi, rivestono un ruolo centrale gli obblighi di informazione precontrattuali del franchisor che rappresentano ostacoli che non devono essere sottovalutati nella pratica.

Obblighi precontrattuali di disclosure e informazione​

Nel contesto del franchising, gli obblighi precontrattuali sono caratterizzati principalmente dal principio della buona fede (art. 242 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch), dalla culpa in contrahendo (culpa prima o al momento della conclusione del contratto, Sezioni 311 (2) n. 1 e 2, 241 (2) BGB) e dalla giurisprudenza. In Germania non esiste, infatti, una normativa specifica in materia. Di conseguenza, i franchisor sono tenuti a fornire ai potenziali franchisee informazioni complete su tutti gli aspetti rilevanti del contratto di franchising. Questi obblighi di informazione non sono solo di natura morale, ma anche giuridicamente vincolanti.

L'obbligo specifico del franchisor di fornire informazioni è determinato dalle circostanze del singolo caso concreto. In particolare, sono determinanti l'esperienza e il grado di conoscenza del franchisee, nonché l'andamento dell'avvio dell'attività. Ciò significa, ad esempio, che se si tratta di un franchisee inesperto, gli obblighi di informazione e chiarimento del franchisor saranno più ampi rispetto a quelli nei confronti di un franchisee esperto.

In linea di principio e fermo restando che la portata delle informazioni specifiche dipende dal singolo caso concreto, il franchisor deve fornire al franchisee, inter alia, le seguenti informazioni:
  • Struttura e funzionamento del sistema di franchising: il valore aggiunto del modello di distribuzione in franchising per l’affiliato risiede proprio nella possibilità di avvalersi dell’esperienza consolidata e del marchio del franchisor. Il franchisor è quindi tenuto a fornire informazioni che contengano i dati rilevanti sul modello di business, sui prodotti e sulle strategie di marketing;
  • Informazioni finanziarie: il franchisor è tenuto a fornire al franchisee una valutazione realistica degli investimenti previsti, dei costi di gestione e dei potenziali ricavi. Ciò include anche informazioni sulla situazione finanziaria del franchisor. In linea di principio, le informazioni finanziarie comunicate non devono essere semplici stime, ma devono basarsi su un'attenta valutazione caso per caso da parte del franchisor. Qualora, in assenza di dati oggettivi, sia necessario ricorrere a stime, il franchisee deve esserne espressamente informato. Se le previsioni si rivelano successivamente errate, ciò non costituisce una violazione dell'obbligo di informazione; in tal caso, occorre piuttosto esaminare la base su cui sono state formulate le previsioni. Resta inteso, tuttavia, che le informazioni fornite devono essere in ogni caso corrette e non ingannevoli: non è ammessa alcuna rappresentazione dolosamente falsa;
  • Informazioni legali: il franchisor deve informare il franchisee in merito al quadro giuridico rilevante per il funzionamento del franchising, comprese le leggi e i regolamenti applicabili.

Modalità di adempimento degli obblighi di informazione​

Gli obblighi di informazione devono essere adempiuti in forma chiara e comprensibile. Il franchisor deve garantire che tutte le informazioni siano fornite in tempo utile prima della conclusione del contratto, al fine di consentire al franchisee di esaminarle e, se necessario, di richiedere una consulenza legale.
  • Momento del chiarimento: in linea di principio, non esiste un momento preciso in cui devono essere fornite le informazioni richieste. Tuttavia, quest’ultime devono essere fornite entro un termine ragionevole prima della firma del contratto. Nella prassi, è emerso chiaramente che le informazioni rilevanti devono essere fornite al più tardi due settimane prima della conclusione del contratto;
  • Riservatezza: il franchisor deve garantire la protezione dei propri segreti commerciali.  A tal fine, deve stipulare un accordo di riservatezza adeguato con il franchisee prima di divulgare informazioni sensibili e potenzialmente preziose sul proprio sistema di franchising;
  • Forma: non sussiste alcun obbligo formale. Tuttavia, spetta al franchisor l'onere della prova di aver informato il franchisee in modo completo e corretto. Per ragioni probatorie, le informazioni fornite devono essere ben documentate (ad esempio tramite verbali di riunioni o liste di controllo firmate). Nella prassi, si è consolidata l’utilità del manuale operativo del franchising, che rappresenta uno strumento efficace per raccogliere e organizza-re le informazioni da trasferire al franchisee.

Conseguenze giuridiche della violazione degli obblighi di informazione

Una violazione degli obblighi precontrattuali di disclosure e informazione può avere conseguenze giuridiche rilevanti. Tra le altre cose, l’affiliato potrebbe richiedere un risarcimento danni se ha subito uno svantaggio finanziario a causa di informazioni inadeguate. L’affiliato potrebbe persino impugnare il contratto di franchising, dimostrando che la decisione di aderire al sistema del franchisor è stata presa sulla base di informazioni erronee o carenti e che, in presenza di informazioni corrette e complete, non avrebbe concluso il contratto.

Consigli pratici per franchisor e franchisee​

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda al franchisor di comunicare in modo trasparente con il franchisee al fine di adempiere all'obbligo di informazione. A fini probatori, la comunicazione che adempie agli obblighi dovrebbe essere documentata. Inoltre, è necessario prestare attenzione affinché gli accordi contrattuali “accessori”, come gli accordi di riservatezza, siano concordati in modo accurato e tempestivo.

L'affiliato, dal canto suo, è invitato a verificare accuratamente tutte le informazioni fornite dall'affiliante e a richiedere chiarimenti in caso di dubbi o incertezze. Le informazioni devono infatti essere precise e attendibili, poiché su di esse si fonda la valutazione delle prospettive economiche e strategiche del futuro affiliato.

Conclusione

Gli obblighi precontrattuali nel franchising sono fondamentali per il successo del sistema di franchising e per la tutela degli interessi di entrambe le parti. I franchisor devono garantire il rispetto dei propri obblighi di informazione al fine di evitare conseguenze legali. I franchisee devono essere consapevoli dei propri diritti e obblighi e verificare attentamente tutte le informazioni prima di firmare un contratto. 

Un modello di franchising trasparente sin dalla fase precontrattuale non solo riduce il rischio di contenziosi o di tematiche legali, ma favorisce una relazione commerciale duratura e proficua.​

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