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Influencer paragonati ad agenti di commercio: profili di diritto Commerciale e del Lavoro

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 1.07.2024 | Tempo di lettura ca. 6 minuti



Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, pronunciandosi il 4 marzo 2024 nella causa iscritta al R.G. 38445/2022 ha equiparato gli influencer che operano in maniera stabile e continuativa con una società agli agenti di commercio. Trattasi di una sentenza senza precedenti che comporta conseguenze sotto molteplici aspetti. 

Il fatto ​​

La società ricorrente, attiva nel commercio online di integratori alimentari, si era servita di varie figure professionali, tra cui c.d. influencer, per la promozione dei prodotti sui social media, attribuendo loro un codice sconto personalizzato da condividere con i propri follower. Secondo le previsioni contrattuali, gli influencer avevano diritto ad un compenso fisso per la pubblicazione dei contenuti e ad un compenso a percentuale ogni qualvolta il loro codice sconto era utilizzato dal consumatore.

All’esito di un’ispezione, l’Enasarco sosteneva che i rapporti intercorrenti tra la società e gli influencer ingaggiati erano qualificabili come contratti di agenzia ex art. 1742 c.c. e richiedeva i contributi previdenziali ad esso dovuti e un pagamento sanzionatorio nella misura di 70.264,94 euro.

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso. 

La sentenza del Tribunale di Roma ​

Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 1742 c.c. e ss.: trattasi di un contratto in cui “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. 

Il Tribunale, dopo una breve disamina sui caratteri essenziali del contratto d’agenzia ed in particolare su ciò che permette di distinguere quest’ultimo dal rapporto di procacciatore di affari – ovvero la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente e sull’attività svolta dagli influencer – evidenzia che:
  • nel caso concreto era ravvisabile un rapporto stabile, non occasionale e non episodico. Infatti, i contratti con gli influencer erano a tempo indeterminato e l’Enasarco ha provato, con estratti conto contabili delle provvigioni e dalla sistematica emissione di fatture per gli affari procurati attraverso la loro attività di marketing, che erano in essere anche da diversi anni.
  • lo scopo del contratto stipulato con l’influencer non è di mero marketing bensì di vendita dei prodotti promossi ai followers di quell’influencer. La presenza di un codice di sconto personalizzato (pratica molto diffusa) raggiungibile unicamente attraverso le pagine social dell’influencer, fa sì che tale ordine sia direttamente riconducibile al soggetto promotore e che pertanto l’ordine sia considerabile come da costui direttamente procurato. Secondo il Tribunale, ai fini della “promozione e conclusione dei contratti” è sufficiente un nesso di causalità tra l’opera promozionale dell’agente e la conclusione dell’affare, non dovendosi ritenere invece essenziale l’effettiva ricerca del cliente o un atto con contenuto predeterminato (come, ad esempio, il marketing o la predisposizione di contratti);
  • “la mancata assegnazione di una specifica zona non può escludere che si configuri un contratto d’agenzia” (Cass. 18303/2007) e, in ogni caso, per “zona determinata” non deve intendersi solo la zona geografica, ma anche la porzione di mercato che, nel caso degli influencer, è determinata dalla comunità dei followers;
  • è irrilevante che gli influencer non siano destinatari di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato nel mondo web è altamente standardizzato e l’acquisto si effettua con un “click” a condizioni di vendita standard;
  • è irrilevante l’assenza del vincolo di esclusiva previsto all’art 1743 c.c., perché il diritto di esclusiva non è un elemento essenziale del contratto di agenzia e ben può essere derogato dalle parti.

Tanto chiarito, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza degli elementi tipici del contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 e ss. c.c.

Alla luce di quanto sopra, pare opportuno evidenziare gli adempimenti necessari per gli influencer/agenti di commercio e per le società che voglio avvalersi di tali figure nonché indicare generiche accortezze, che vanno comunque valutate caso per caso, da adottare al fine di evitare di incorrere in sanzioni o contenziosi.

Implicazioni Diritto Commerciale​​

Per essere abilitato allo svolgimento dell’attività di agenzia/rappresentanza (attività regolamentata), il soggetto deve possedere determinati requisiti (moralità e professionalità) e dare inizio all’attività presso la Camera di Commercio competente. I requisiti morali devono essere posseduti dall’agente in modo cumulativo e sono: godere dell’esercizio dei diritti civili, non aver subito condanne contro la pubblica amministrazione, non essere interdetto o inabilitato e non essere stato dichiarato fallito. I requisiti professionali, invece, sono alternativamente: 
  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche o altro titolo di studio idoneo; 
  • avere frequentato con esito positivo uno specifico Corso professionale riconosciuto dalla Regione;
  • avere operato nel settore del commercio/vendite per almeno 2 anni.

Tali requisiti sono indispensabili per tutte le forme di esercizio dell’attività: persona fisica, ditta individuale o forma societaria.  

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti e le autodichiarazioni rese con la modulistica inviata telematicamente e evade la pratica registro impese / r.e.a. Inoltre, almeno una volta ogni cinque anni, l'ufficio procede a verificare la permanenza dei requisiti d'idoneità.

L'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio senza aver presentato pratica di inizio attività per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.065,00 ex art. 9 L. 204/85 e con la sanzione da Euro 103 a Euro 1.032 ex art. 2630 c.c. Preme evidenziare che alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza di commercio con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 9 L. 204/85).

Pertanto, l’equiparazione degli influencer agli agenti di commercio, salvo siano in possesso della qualifica certificata dall’iscrizione del registro imprese, comporta l’impossibilità di stipulare contratti di agenzia ex art. 1472 c.c. senza cadere in sanzione per entrambe le parti. A ciò si aggiunge il tema del mancato pagamento dei contributi Enasarco a carico di entrambe le parti. 

Implicazioni Diritto del Lavoro

Sotto il profilo contributivo occorre ricordare che tutte le somme corrisposte ad un agente (escluso il rimborso spese a piè di lista) sono assoggettate a prelievo contributivo da parte dell’Enasarco.
Nei casi come quello esaminato, pertanto, la riqualificazione del rapporto comporta automaticamente il sorgere dell’obbligo contributivo, oltre che l’applicazione di interessi e sanzioni.

Valga ricordare che ad oggi l’aliquota per gli agenti ditta individuale o società di persone è pari al 17 per cento, di cui metà (8,5 per cento) a carico del preponente metà a carico dell’agente.
L’aliquota Enasarco in caso di agente società di capitali è pari al 4 per cento, di cui 3 per cento a carico del preponente e 1 per cento a carico dell’agente.

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