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Golden Power: i poteri del Governo sulle imprese di rilevanza strategica

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​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 09.05.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Il Golden Power è il potere di imporre condizioni o addirittura veto od opposizione, che il Governo può esercitare su operazioni che coinvolgono imprese impegnate in attività strategiche ovvero detentrici di assets strategici per l’interesse nazionale. ​

Tale istituto comporta l’obbligo per le imprese interessate di notificare preventivamente al Governo le operazioni che intendono compiere e può comportare forti sanzioni, nel caso venga violato.

Il quadro normativo​

Il Golden Power è un complesso di poteri introdotto e organicamente regolato dal Decreto-legge n. 21 del 2012, il quale ha segnato l’adesione dell’Italia alle censure sollevate dall’Unione Europea, specialmente contro il precedente sistema di partecipazioni statali in società privatizzate, comportante diritti di veto o comunque speciali (Golden Share). Il Decreto-legge n. 21 del 2012 è accompagnato da numerosi altri atti normativi, specie di normazione secondaria, attraverso i quali viene dettagliato l'ambito oggettivo e soggettivo, i tipi, le condizioni e procedure di esercizio da parte del Governo dei suddetti poteri. La disciplina Golden Power è stata notevolmente ampliata negli anni, specie nell’ultimo quinquennio, al punto che lo spettro delle operazioni sulle quali il Governo può esercitare i poteri speciali si è notevolmente accresciuto.
  

I settori strategici​

Il Golden Power è esercitabile nei settori della difesa e sicurezza nazionale, a cui si è di recente aggiunta la tecnologia 5G, nonché in ambiti di attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In forza della normativa europea, in particolare del Regolamento EU n. 452 del 2019, il legislatore italiano ha introdotto ulteriori ambiti strategici, ramificando e conferendo maggiore profondità ai poteri speciali, quali: l’acqua, le assicurazioni, l’intelligenza artificiale, le biotecnologie, il settore agroalimentare, il pluralismo dei media e così via.

I poteri speciali del Governo ​​

Nei comparti della sicurezza, della difesa e del 5G, requisito per l'esercizio dei poteri speciali è la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa o della sicurezza nazionale. Il Governo, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, può: imporre condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese con attività di rilevanza strategica in tali settori; porre il veto all'adozione di delibere, atti od operazioni di particolare rilevanza (fusioni, scissioni, cessioni di diritti reali e così via); opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere partecipazioni tali da compromettere i sopracitati interessi. Per i comparti della sicurezza, della difesa e del 5G, l’esercizio dei poteri speciali prescinde dalla nazionalità del soggetto che, in ragione dell’operazione, ottiene gli assets ovvero rapporti strategici.

Nei comparti dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché in quelli introdotti dal Regolamento EU n. 452 del 2019, il requisito per l’esercizio dei poteri speciali è invece la sussistenza di una situazione eccezionale, normativamente non disciplinata, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici in fatto di sicurezza e funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Le tipologie di poteri e relative modalità di esercizio hanno, con qualche differenza, lo stesso schema previsto per la difesa e sicurezza nazionale. Tuttavia, nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché soprattutto in quelli introdotti dal Regolamento EU n. 452 del 2019, la nazionalità specialmente del soggetto che si impossessa degli assets ovvero dei rapporti strategici, soprattutto l’appartenenza o meno all’Unione Europea, può talora rappresentare un requisito per l'esercizio dei poteri speciali. 

L’obbligo di notifica ​

L’operazione va notificata al Governo prima che vi sia data esecuzione. In caso di una compravendita di partecipazioni o di azienda/ramo di azienda, è da eseguirsi prima del closing. In caso, invece, di operazione societaria, la notifica andrà fatta prima della delibera ovvero atto definitivo (in caso ad es. di fusione, prima dell’atto finale di fusione).

La notifica va preferibilmente effettuata da tutte le parti coinvolte, ivi inclusa, in caso di share deal, la società target dell’operazione di acquisizione (in caso contrario, le va trasmessa un’informativa sull’operazione, per consentire la partecipazione al procedimento e venire a conoscenza del suo esito). Il contenuto della notifica deve essere completo e ispirato alla massima trasparenza: vi vanno descritti non solo i dati e gli ambiti di attività delle imprese coinvolte, gli asset strategici interessati, ma anche il piano industriale perseguito con l’operazione, gli elementi per valutare l’influenza dell’operazione sugli interessi nazionali e così via.

Il Governo ha 45 giorni per riscontrare la notifica. Tale termine è variamente passibile di sospensione, in caso di notifica incompleta o di necessità di ottenere informazioni/pareri. Il suo decorso infruttuoso vale quale silenzio-assenso per l’operazione. La prassi è comunque che il Governo reagisca in un arco temporale più breve (circa 15 giorni) e lo faccia in ogni caso, anche semplicemente confermando che l’operazione non sottostà alla normativa Golden Power o che non ricorrono i presupposti per esercitare sulla stessa i poteri speciali.

Sono state da poco introdotte tanto una procedura di pre-notifica, con il fine di venire anticipatamente a conoscenza circa l’applicabilità o meno della normativa Golden Power sull’operazione che si intende perfezionare, quanto ulteriori semplificazioni procedurali.

Le sanzioni ​

Le sanzioni, sia che non si effettui la notifica, sia che non si seguano le imposizioni governative, sono considerevoli e variano, a seconda del caso, da una sanzione pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione o almeno pari a una data percentuale (tra l’1 per cento e il 3 per cento) del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo bilancio, alla nullità dell’operazione interessata e/o all’obbligo di ripristinare la situazione antecedente la stessa. Il tutto sempre che il fatto non costituisca a sua volta reato.

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