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Decreto FER X: le novità della nuova bozza in circolazione

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 5.06.2024 | Tempo di lettura ca. 9 minuti


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Lo scorso 31 maggio è stata messa in circolazione una nuova bozza del cd. Decreto FER X, che – dopo i vari decreti del Conto Energia e del Decreto FER di alcuni anni fa – ha nuovamente lo scopo di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica dalle principali fonti rinnovabili. Il provvedimento si colloca in un contesto, ovvero quel del mercato delle energie rinnovabili, profondamente cambiato rispetto al passato e che si sta sviluppando – soprattutto per quanto riguarda gli impianti cd. utility scale –in una logica di grid parity, senza quindi fare affidamento agli incentivi. Nonostante questo, tutti gli operatori guardano – anche in presenza di fluttuazioni dei prezzi dell’energia – con grande interesse agli incentivi e quindi al Decreto FER X, i cui contenuti intendiamo riassumere nel presente contributo.



La bozza del Decreto FER X avrà l’obiettivo di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ossia il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di depurazione.

Si ricorda che il meccanismo di supporto previsto dal Decreto FER X implementa quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che, a sua volta, ha recepito la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (“RED II”) nel nostro ordinamento e che al Titolo II disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione delle energie rinnovabili.

In particolare, la RED II disciplina agli articoli 6 e 7 i criteri specifici cui devono conformarsi i meccanismi di supporto, prevedendo in particolare la disciplina delle procedure d’asta per impianti di potenza superiore al MW e l’accesso diretto per impianti di potenza inferiore.

Tipologie di procedure per accedere ai meccanismi di supporto

Proprio in attuazione degli articoli 6 e 7 della RED II, la bozza attuale del Decreto FER X prevede due procedure di accesso ai meccanismi di supporto diversi a seconda della potenza degli impianti, ossia: 
  1. accesso diretto per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW, fino a un contingente massimo di 10 GW (contro i 5 GW del testo precedente e, dunque, aumentato a seguito delle critiche mosse durante le fasi di consultazione pubblica);
  2. accesso a seguito di partecipazione a procedure competitive mediante aste al ribasso, da bandire entro il 2028, per gli impianti con potenza superiore a 1 MW, per un contingente complessivo di 57,15 GW (contingente, invece, ridotto di 5 GW rispetto al testo della bozza circolata a inizio marzo) suddiviso come segue:
​Tecnologia
​Stima contingenti totali 2024-2028 (GW)
​Fotovoltaico
​40
​Eolico
​16,5
​Idroelettrico
​0,63
​Gas residuati dai processi di depurazione
​0,02
​Totale
​57,15

Requisiti per l’accesso agli incentivi

Ai fini dell’accesso ai meccanismi di supporto devono essere rispettati e garantiti i seguenti requisiti:
  1. gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW devono aver avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto FER X e possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del Do No Significant Harm (DNSH) nonché i requisiti di cui all’Allegato 2 della bozza del Decreto FER X; mentre
  2. ​gli impianti con potenza superiore a 1 MW devono garantire il possesso del titolo abilitativo (ovvero, in alternativa e su richiesta del soggetto partecipante, del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale), dell’accettazione definitiva del preventivo di connessione alla rete elettrica; dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del Do No Significant Harm (DNSH), nonché di una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario attestante la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento.

Non possono partecipare alle aste gli impianti nuovi per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato l’istanza di partecipazione al GSE. 

Sono ammessi, invece, gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, integrale ricostruzione e potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che, per questi ultimi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Tariffe incentivanti e modalità di erogazione

Per quanto riguarda le tariffe, riconosciute direttamente o a base d’asta a seconda della potenza degli impianti, per il 2024 sono le seguenti:

​Fonte rinnovabile
​Taglie di potenza
​Prezzo di esercizio
​Prezzo di esercizio superiore
​Prezzo di esercizio inferiore

​MW
​Euro/MWh
​Euro/MWh
​Euro/MWh​
​Fotovoltaica
​≤ 1
> 1
​93
85
​-
95
​-
70
​Eolica
​≤ 1
> 1
​93
85
​-
95
​-
70
​Idraulica
​≤ 1
> 1
​130
90
​-
105
​-
80
​Gas residuati dai processi di depurazione
​≤ 1
> 1
​100
85
​-
100
​-
75

La nuova bozza ha introdotto il prezzo di esercizio superiore che rappresenta “il valore necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti in caso di condizioni di costo particolarmente elevate, che costituisce la base d’asta nell’ambito delle procedure competitive”. Inoltre, la nuova bozza ha ridotto da 35 euro/MWh a 27 euro/MWh il premio extra per gli impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit. 

Proprio il prezzo di esercizio superiore, insieme al prezzo di esercizio inferiore, rappresentano la novità principale della bozza del Decreto FER X: la quantità di potenza incentivata nella singola gara sarà determinata in base alle offerte ricevute e al loro prezzo. Il contingente in ogni procedura sarà definito sulla base di una curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni di cui all’Allegato 2 del Decreto FER X.

Con riferimento alle modalità di erogazione delle tariffe, il GSE, per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 kW e salvo diversa richiesta da parte del soggetto responsabile, eroga una tariffa omnicomprensiva (l’energia viene quindi completamente remunerata con l’incentivo, che include anche il prezzo di vendita). Per gli impianti, invece, con potenza superiore ai 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato, e la tariffa è un contratto per differenza a due vie. 

Il prezzo di aggiudicazione, al fine di tener conto dell’inflazione, è aggiornato dal GSE sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dell’Istat.

Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, i soggetti richiedenti devono offrire una riduzione percentuale sul prezzo di esercizio non inferiore al 2 per cento. Il Decreto FER X prevede poi, nel caso di superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, alcuni criteri di priorità per le aste, tra cui la rimozione dell’eternit e dell’amianto per il fotovoltaico, la realizzazione degli impianti in aree idonee, la presenza di sistemi di accumulo, la sottoscrizione di un power purchase agreement (PPA) con durata almeno decennale e l’anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

L’attuale bozza del Decreto FER X disciplina poi una procedura di valutazione accelerata per gli impianti di potenza superiore ai 10 MW, attraverso la quale il GSE esamina il progetto parallelamente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica.

In aggiunta, la bozza prevede, per gli impianti con potenza superiore a 6 MW, l’obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento, mentre per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 6 MW la predetta abilitazione è facoltativa.

I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto previsti dal provvedimento in esame possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, detti soggetti saranno tenuti al pagamento nei confronti del GSE di un corrispettivo proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell’impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione. Il corrispettivo da riconoscere al GSE sarà comunque non superiore al 15 per cento (e non più al 20 per cento come indicato nella precedente bozza) del costo di investimento standard dell’impianto contenuto nell’Allegato 1 della bozza del Decreto FER X.

Termini per l’entrata in esercizio degli impianti e penale da ritardo​

In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, i nuovi impianti dovranno entrare in esercizio entro 34 mesi per l’eolico, 21 mesi per il fotovoltaico (termine elevato a 26 mesi per gli impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o amianto) e 54 mesi per l’idroelettrico e i gas di depurazione. Gli impianti oggetto di rifacimento, invece, dovranno entrare in esercizio entro 39 mesi per l’idroelettrico (termine elevato a 48 mesi se si tratta di lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW) e 27 mesi per i gas di depurazione. Per gli impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sopra esposti sono incrementati di 6 mesi.

In caso di ritardo nell’entrata in esercizio degli impianti verrà applicata una penale corrispondente alla decurtazione del prezzo di aggiudicazione pari allo 0,2 per cento per ogni mese di ritardo per i primi 9 mesi e dello 0,5 per cento per i successivi 6 mesi, fino a un massimo di 15 mesi. Superato tale termine si decade dalla graduatoria e il GSE tratterrà la cauzione versata. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’impianto venisse successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, il GSE applicherà una riduzione del 5 per cento alla tariffa aggiudicata.

Cumulabilità con altre forme di incentivazione

Infine, la bozza del Decreto FER X prevede che il meccanismo di supporto è cumulabile esclusivamente con:
  • unicamente per gli impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento;
  • fondi di garanzia e di rotazione;
  • agevolazione fiscali nella forma di credito d’imposta e di detassazione dal reddito di imprese degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Nei casi di cumulabilità con altre forme di incentivazione, il prezzo di aggiudicazione sarà rimodulato.  

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