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Dalla Tassonomia al PNRR

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Ultimo aggiornamento del 28.04.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


L'acronimo DNSH (Do No Significant Harm) sta per “non arrecare un danno significativo”. Dietro l’acronimo si cela il sistema con cui il Regolamento di Tassonomia (Reg. UE 2020/852) misura, sulla base di sei criteri prestabiliti, la qualità degli investimenti privati in progetti verdi e sostenibili.

Con l’avvento del Next Generation EU, approvato anch’esso nel 2020, ed in particolare del suo strumento finanziario più importante, il cd Dispositivo di Ripresa e Resilienza, meglio noto come Recovery and Resilience Facility (RRF), il DNSH è passato dall’essere una unità di misura della finanza sostenibile all’essere principio ispiratore di tutte le iniziative che su tale piano finanziario e correlati programmi nazionali operativi (vedi PNRR) si fondano.

Infatti, l’accesso ai finanziamenti dell’RRF è condizionato alla previsione – contenuta nel PNRR italiano al pari di quelli degli altri Stati membri - che almeno il 37 per cento della spesa per investimenti e riforme debba sostenere gli obiettivi climatici e che tutti gli investimenti e le riforme previste da detto Piano devono rispettare il principio del "non arrecare danni significativi" all’ambiente.

In altre parole per tutte le misure ed iniziative previste nel PNRR (e nel Piano per gli investimenti complementari) che non rientrino nella cd transizione ecologica, la tutela dell’ambiente assume portata centrale e dirimente. 

Il principio, quindi, da una dinamica di “finanza privata” entra prepotentemente nella dimensione pubblica, atteso che sono 191,5 i mld di euro di cui il Governo Italiano è chiamato a garantire la corretta allocazione.
E l’Europa si attende risultati concreti e misurabili. Ma come?

Partendo dai sei obiettivi ambientali fondamentali, il succitato Regolamento per la Tassonomia, all’art. 17,  prevede che un'attività economica arrechi un danno significativo:
  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas serra;
  • all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce ad un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  • all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se nuoce:
(i) al buono stato dei corpi idrici, incluse le acque superficiali o sotterranee; o
(ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
  • all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
(i) l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; 
(ii) l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; 
(iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  • alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
  • alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce:
(i) in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
(ii) allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

L’Europa, come detto, chiede che gli Stati membri dimostrino di avere effettivamente rispettato detti criteri - auspicabilmente - sin dalla individuazione dei progetti e riforme da attuare.

Il rispetto del principio nella fase ‘di redazione’ del PNRR

La via più semplice per stabilirlo è verificare se la misura/riforma proposta sia riconducibile ad una attività economica presente all’interno della Tassonomia per la finanza sostenibile, dovendosi in caso contrario svolgere una verifica molto puntuale di tutte le condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

Indi lo Stato italiano, opportunamente supportato da consulenti, ha stimato gli effetti diretti e indiretti attesi in tutte le fasi dei rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte.

Gli effetti generati  sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono quindi stati ricondotti a quattro scenari distinti: 
  1. la misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
  2. la misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100 per cento;
  3. la misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale;
  4. la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Qualora l’intervento fosse classificabile in uno dei primi tre scenari è stato sufficiente fornire una breve indicazione delle ragioni per cui l’intervento sia stato associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

Invece, per gli interventi che, ricadendo in settori più complessi e critici (energia, trasporti o gestione dei rifiuti), presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali, è stata necessaria un’analisi più approfondita del possibile danno significativo, spesso associata alla indicazione di “condizioni” da rispettare per ridurre al minimo tale danno.

Il rispetto del principio DNSH nella fase attuativa del PNRR

La valutazione tecnica svolta per accertare se la singola misura o il singolo investimento meritasse di entrare nel PNRR ed a quali condizioni, sono centrali anche nella fase esecutiva degli stessi. 
Le amministrazioni coinvolte dovranno infatti garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali:
  • adottando specifici requisiti in tutti gli atti programmatici e attuativi;
  • traducendo gli impegni presi in cautele precise;
  • tenendo monitorato lo sviluppo dei progetti finanziati fino al collaudo e/o certificato di regolare esecuzione degli interventi;
  • esplicitando gli elementi essenziali ed idonei ad attestare il rispetto del principio DNSH nei decreti di finanziamento, nei documenti di gara, se del caso prevedendo meccanismi amministrativi automatici di sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH;
  • prevedendo che i documenti tecnici dell’appalto (progettazione, capitolato e disciplinare) riportino indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio, da verificarsi in occasione di ciascun SAL.

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Anna Maria Desiderà

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