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Green claims: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto Legislativo n. 30/2026

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 25.03.2026 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Il contrasto al greenwashing compie un passo decisivo. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 del Decreto Legislativo n. 30/2026 (il “Decreto”), l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e introduce un quadro molto più rigoroso per tutelare i consumatori da dichiarazioni ambientali generiche, imprecise o non supportate da prove concrete.

Entrato in vigore il 24 marzo 2026, il Decreto — applicabile dal 27 settembre 2026 — modifica in modo significativo il Codice del Consumo e amplia l’elenco delle condotte considerate ingannevoli, con particolare riferimento alle comunicazioni ambientali diffuse dalle imprese.

Il risultato è un sistema più chiaro e più severo: chi utilizza claim ambientali senza basi verificabili, chi impiega etichette di sostenibilità non certificate o chi comunica informazioni generiche e non controllate rischia ora di incorrere in violazioni delle regole sulle pratiche commerciali scorrette più facilmente accertabili anche in sede giudiziale e da parte delle Autorità competenti.​

I nuovi divieti in materia di greenwashing​

Tra le principali novità, vengono in rilievo:
  • il divieto di utilizzo, nella comunicazione rivolta ai consumatori, di asserzioni ambientali (i c.d. “green claims”) prive dei requisiti di veridicità, accuratezza, chiarezza e specificità, nonché di adeguato supporto probatorio;
  • l’introduzione della definizione normativa di “etichetta di sostenibilità”, intesa come qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere le caratteristiche ambientali e sociali di un’impresa o un prodotto. L’utilizzo delle “etichette di sostenibilità”, inoltre, è subordinato alla validazione da parte di un “sistema di certificazione”, sottoposto a requisiti di trasparenza, indipendenza e terzietà particolarmente stringenti;
  • la previsione di un significativo onere probatorio a carico degli operatori economici, i quali saranno chiamati a dimostrare il corretto adempimento agli obblighi di corretta comunicazione e informazione nei confronti dei consumatori;
  • da ultimo, l’introduzione di ulteriori condotte nella c.d. “black list” delle pratiche commerciali in ogni caso scorrette, quali: l’utilizzo di marchi di sostenibilità non basati su sistemi di certificazione riconosciuti; la formulazione di asserzioni ambientali generiche e non supportate adeguatamente; le dichiarazioni di neutralità climatica fondate esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni.

Profili sanzionatori e rischi​

Sotto il profilo sanzionatorio amministrativo, resta ferma la competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’Art. 27 del Codice del consumo. 

Nello specifico, in caso di accertamento di una pratica commerciale scorretta, l’Autorità può:
  • vietarne la diffusione;
  • disporre la pubblicazione della relativa decisione, a cura e spese dell’autore della violazione;
  • disporre l’applicazione di sanzioni pecuniarie da Euro 5.000 fino a Euro 10.000.000,00;
  • irrogare sanzioni dall’importo massimo pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell’UE interessati dalla violazione, qualora la violazione abbia impatto transnazionale.

In aggiunta alle possibili sanzioni amministrative, le imprese dovranno tenere conto degli ingenti rischi reputazionali connessi all’accertamento di violazioni in materia di greenwashing, oltre all’esposizione a possibili azioni promosse dai consumatori, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso le associazioni di categoria, sempre più attente alle violazioni realizzate dalle imprese in detto ambito.

Il contesto applicativo previgente in materia di greenwashing​​

L’intervento normativo si inserisce in un contesto in cui il fenomeno del greenwashing è, ormai da tempo, oggetto di crescente attenzione da parte degli organi giurisdizionali e delle Autorità competenti, in applicazione della previgente normativa.

In particolare, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), negli ultimi anni, ha avviato procedure istruttorie nei confronti di plurimi operatori economici, accertando e sanzionando – anche per rilevanti importi, pari a svariati milioni di euro – l’utilizzo di dichiarazioni ambientali fuorvianti o non adeguatamente supportate.

Anche la giurisprudenza di merito, su impulso delle Associazioni dei Consumatori, affronta un numero sempre maggiore di contenziosi in materia di azioni inibitorie nei confronti delle comunicazioni che ingannano il consumatore, irrogando provvedimenti di inibizione dei messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli e sanzioni per il mancato adempimento all’ordine di inibizione sino ad Euro 10.000,00 per ogni singolo giorno di ritardo. 

La novella è destinata a intensificare ulteriormente tale tendenza, ampliando l’ambito delle condotte rilevanti e rendendo più agevole l’accertamento delle pratiche scorrette, con conseguente incremento dell’attività di enforcement da parte delle Autorità e del contenzioso promosso dai consumatori.

Impatti operativi e centralità della verifica preventiva sui green claims​

Il nuovo quadro normativo espone pertanto gli operatori a un rischio significativamente più elevato di contestazioni e sanzioni, anche per comunicazioni diffuse e apparentemente “standard”. 

In tale contesto, la verifica preventiva dei green claims assume un ruolo imprescindibile: l’assenza di adeguato supporto documentale o di un vaglio legale può determinare il blocco delle campagne commerciali, l’irrogazione di sanzioni di rilevante entità e danni reputazionali immediati, difficilmente reversibili.

Ne consegue la necessità di strutturare presidi interni di controllo e validazione dei messaggi ambientali, idonei a garantire la coerenza tra comunicazione e caratteristiche effettive dei prodotti o servizi, nonché la tracciabilità e verificabilità delle evidenze a supporto.​

In sintesi, le imprese sono ora chiamate a una verifica strutturata, documentata e puntuale di ogni asserzione ambientale: il rischio di incorrere nelle stesse contestazioni e sanzioni del caso esaminato non è teorico, ma concreto e immediato. Solo un controllo preventivo rigoroso dei messaggi e delle evidenze a supporto permette oggi di operare in sicurezza ed evitare conseguenze economiche, legali e reputazionali di rilievo.​​​​​​​​

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