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La riforma del Testo Unico su Salute e Sicurezza sul Lavoro

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Ultimo aggiornamento del 3.01.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Tramite il Decreto Legge n. 146/2021 (c.d. ‘Decreto Fisco-Lavoro’), di recente convertito in Legge, il Governo ha introdotto ampie ed importanti novità al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro), intervenendo su alcune direttrici fondamentali quali formazione, sanzioni, vigilanza e responsabilità, nell’ottica innalzare i livelli di sicurezza e ridurre gli elevati tassi di incidenti ed infortuni occorsi ai lavoratori nell’esercizio delle proprie mansioni.

Formazione

In materia di formazione, diventa obbligatorio anche per il datore di lavoro (non più quindi per i soli dirigenti e preposti) partecipare ad adeguate e specifiche attività di formazione, da svolgersi in presenza, con cadenza almeno biennale, seguite da un regolare aggiornamento relativamente ai compiti che gli sono assegnati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Aggiornamenti sul tema interessano anche la figura del lavoratore che dovrà sostenere obbligatorie verifiche finali di apprendimento al termine dei percorsi di formazione ed aggiornamento, che gli devono essere garantiti dal datore di lavoro. Le modalità delle prove finali e le principali caratteristiche degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro dovranno essere indicate precisamente in un accordo elaborato dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 30 Giugno 2022.

Il nuovo Decreto, inoltre, delinea in modo specifico i contorni ‘dell’addestramento’ dei lavoratori, chiarendo che, all’interno di tale definizione, si deve comprendere sia una prova pratica avente ad oggetto il corretto e sicuro utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi (anche di protezione individuale), sia il concreto esercizio delle specifiche procedure di lavoro in sicurezza. Di tali attività, si precisa, sarà necessario tenere traccia in un apposito registro, anche informatico. 

L’inosservanza degli obblighi in materia di formazione da parte di datore di lavoro e dei dirigenti è punita con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 Euro.

Vigilanza

In termini di vigilanza, la novità principale riguarda il ruolo di primaria importanza assegnato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, mediante le sue sedi territoriali, affiancherà le aziende sanitarie locali (ASL), esercitando pieni poteri ispettivi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in presenza di gravi violazioni in materia, tra le quali si include l’eventualità in cui l’Ispettorato o l’ASL non siano informati con anticipo circa il possibile rischio di esposizione all’amianto per il lavoratori, gli Enti avranno l’onere di ordinare la sospensione dell’attività lavorativa. 

La medesima sanzione sospensiva si applica altresì come mezzo di contrasto al lavoro irregolare ogniqualvolta sia accertata la mancanza della preventiva comunicazione di inizio del rapporto di lavoro per almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

Tale limite numerico è applicabile anche con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali per i quali la preventiva comunicazione dell’incarico da parte del committente non sia stata trasmessa (tramite SMS o posta elettronica) alla competente sede territoriale dell’Ispettorato.  

In quest’ultima circostanza, il committente potrà subire anche una sanzione amministrativa compresa tra 500,00 e 2.500,00 Euro con riferimento a ciascun lavoratore autonomo occasionale, per il quale risulti mancante o tardiva la comunicazione, senza la possibilità di accedere al pagamento ridotto tramite la procedura di diffida di cui al D. Lgs. n. 124/2004. 

Il datore di lavoro che non rispetti le condizioni indicate nel provvedimento sospensivo, inoltre, sarà esposto alla sanzione dell’arresto fino a sei mesi in caso di violazioni della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, o all’arresto di durata compresa tra tre e sei mesi, alternativamente sostituibile con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro, in caso di lavoro irregolare.

Infine, con riferimento ai dipendenti interessati dall’eventuale provvedimento di sospensione, si precisa che il datore di lavoro resta comunque tenuto a garantire il regolare pagamento della retribuzione e dei relativi contributi. 

Preposto ed Organismi Paritetici

Particolare rilievo assume, nel testo del Decreto, la figura del preposto, la cui nomina è ora obbligatoria e spetta espressamente al datore di lavoro ed ai dirigenti dell’azienda (anche se appaltatori o subappaltatori: in questo caso il nominativo del preposto va indicato al committente). 

La normativa introduce alcuni corollari all’attività di vigilanza demandata al preposto ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008 prevedendo che saranno i contratti collettivi ad individuare un eventuale compenso in suo favore e chiarendo che, in ogni caso, il preposto non potrà subire alcun pregiudizio in ragione di tale attività. 
In caso contrario, il datore di lavoro rischia la sanzione penale dell’arresto da due a quattro mesi, o dell’ammenda  da 1.500 a 6.000 Euro (applicabile anche in caso di mancata nomina, sia in regime ‘ordinario’, sia in regime di appalto). 

Mentre sino ad oggi, in caso di condotte non conformi alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione dei lavoratori, il preposto poteva limitarsi ad informare i propri superiori, a seguito della modifica normativa, egli dovrà invece intervenire proattivamente per rimediare alle stesse, con la possibilità, in caso di mancata attuazione delle nuove disposizioni o persistente inosservanza, di disporre autonomamente l’interruzione dell’attività del lavoratore. 

Al preposto, inoltre, spetta ora l’onere di sovrintendere e vigilare sulle possibili carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, con la possibilità, come sopra, di interrompere se necessario l’attività di lavoro. 
In caso di violazione degli obblighi riportati, il preposto può essere soggetto alla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 Euro.

Per concludere, il Decreto interviene anche sulle prerogative degli Organismi Paritetici territoriali, da intendersi come sedi privilegiate per la programmazione, lo sviluppo e l’assistenza in materia di attività formative e di salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro. 

In particolare, ai sensi del nuovo art. 51, comma 8-bis del Testo Unico, gli Organismi Paritetici sono ora soggetti a nuovi obblighi informativi in base ai quali sono tenuti a comunicare annualmente all’INL ed all’I.N.A.I.L., i dati relativi:
  • alle imprese che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
  • ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
  • al rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D. Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).

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