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Processo Civile: il “Blocco degli sfratti” a seguito dell’emergenza Covid

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Ultimo aggiornamento del 3.01.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti



La Corte Costituzionale ha definito “intollerabile” prorogare oltre la fine dell’anno in corso, la normativa emergenziale che ha sospeso le procedure esecutive per rilascio fondate su un’ordinanza di convalida di sfratto.

Con la sentenza n. 213, depositata lo scorso 12 novembre, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla normativa emergenziale che ha sospeso le procedure esecutive per rilascio di immobili fondate su un’ordinanza di convalida di sfratto considerando “intollerabile” prorogare il termine oltre il 31 dicembre 2021. Infatti, a detta degli Ermellini, “la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale”. 

Conseguentemente, sebbene la normativa emergenziale emanata fino a questo momento non sia stata ritenuta incostituzionale, la Corte ha comunque concluso che il legislatore dovrà necessariamente intervenire affinché le procedure esecutive non subiscano un altro blocco; e ciò nonostante l’imminente proroga dello stato di emergenza sanitaria.

In particolare, la Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trieste con l’ordinanza depositata lo scorso 24 aprile e dal Tribunale di Savona con l’ordinanza del 3 giugno scorso.

Più nello specifico, il Tribunale di Trieste ha eccepito l’incostituzionalità delle disposizioni che hanno sancito, pima, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sino alla data del 1° settembre 2020, poi la proroga della suddetta sospensione sino alla data del 31 dicembre 2020 ed infine la proroga della sospensione del blocco degli sfratti sino alla data del 30 giugno 2021.

Il Giudice, inoltre, ha rilevato un possibile contrasto delle disposizioni impugnate con l’art. 3 Cost., in quanto la sospensione delle procedure esecutive fondate sui provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità prevista nei decreti legge è disposta ex lege, senza che il giudice possa valutare qualsivoglia circostanza oggettiva o soggettiva specifica del caso sottoposto alla sua attenzione. Né tantomeno potrà tenere in considerazione la correlazione causale della morosità con gli effetti socio-economici dell’emergenza pandemica o l’incidenza di tali effetti sulla rispettiva situazione delle parti, dovendo limitarsi ad applicare la sospensione sempre e comunque.

Inoltre, sempre a detta del Tribunale di Trieste, le norme impugnate potrebbero essere costituzionalmente illegittime anche in riferimento all’art. 42 Cost. perché “finirebbero per costituire una sorta di espropriazione in senso sostanziale senza indennizzo, ponendosi così in contrasto anche con la tutela del risparmio nel settore immobiliare riconosciuta dall’art. 47, secondo comma, Cost.”.

Anche il Tribunale di Savona, dal canto suo, ha sollevato il dubbio di compatibilità tra la sospensione delle procedure esecutive per rilascio fondate su un’ordinanza di convalida di sfratto e l’art. 3 Cost. in quanto le prime “dispongono un differimento generalizzato dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, senza che assuma rilievo la correlazione dell’inadempimento del conduttore con la pandemia e senza consentire all’autorità giudiziaria una comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti. Cost.”. 

Inoltre il Tribunale di Savona ha sottolineato il contrasto, altresì, con gli artt. 41, 42 e 117 Cost., perché le disposizioni censurate “procrastinano, senza alcuna misura efficace in favore del locatore, una situazione nella quale quest’ultimo è privato della disponibilità del proprio immobile senza poter neppure recuperare ex post i canoni dovuti, attese le relative difficoltà secondo la comune esperienza”.
La Corte Costituzione, nel proprio ragionamento ha ripercorso le varie norme avvicendatesi negli ultimi mesi evidenziando come, nell’anno 2020, con l’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020, che ha sospeso l’esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio, la situazione generale fosse ben diversa rispetto a quella relativa all’anno 2021. 

Infatti secondo gli Ermellini, a seconda del periodo di riferimento e della curva di contagi, le misure adottate, ratione temporis, sono state conformi all’andamento della pandemia, secondo una graduazione temporale e progressiva, fino ad arrivare al 31 dicembre 2021, quando la sospensione delle procedure esecutive sarà destinata ad esaurirsi.

In conclusione la Corte ha ritenuto che “le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti non sono fondate” e che il blocco degli sfratti è stata solo una delle misure temporanee adottate dall’esecutivo al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria, al fine di evitare che le attività esecutive ponessero le persone necessariamente in contatto per evitare che i soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio subissero un aggravio della situazione di difficoltà. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, ha comunque ritenuto che “il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneo”. Infatti, “l’emergenza può giustificare, solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore”. Pertanto, se la sospensione è stata ritenuta giustificata da una circostanza eccezionale, quale l’emergenza pandemica, è altrettanto vero che la proroga non potrà essere eterna. Infatti le esigenze temporanee non escludono il “progressivo adattamento della misura emergenziale, gravante sulla categoria dei locatori, per i quali la solidarietà economica e sociale di ciascuno non poteva spingersi oltre un certo limite, al di là del quale c’è solo la solidarietà collettiva per il tramite innanzi tutto dello Stato e della fiscalità generale”.

Dunque, muovendo da tale considerazione la Corte ha statuito altresì che “la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (…)  è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.)”.

Conseguentemente, non resta che attendere il legislatore, il quale potrebbe aderire a quanto prospettato dalla Corte Costituzionale o, nell’ottica di prorogare lo stato di emergenza, potrebbe anche emanare un’ulteriore proroga, nonostante questa volta il vizio di incostituzionalità sembrerebbe essere già stato sancito dalla sentenza in esame. 

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