Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Rendicontazione di Sostenibilità e inclusione della filiera: La Commissione Europea risponde alle FAQ

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 29.11.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Il 12 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Comunicazione della Commissione C/2024/6792​ ​per l’interpretazione di alcune disposizioni della CSRD e degli standard di rendicontazione ESRS, nonché in merito alle regole per la rendicontazione sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR). 

Vengono forniti chiarimenti sull’applicazione della CSRD, sugli standard di rendicontazione ESRS e sulle regole per la rendicontazione sulla sostenibilità nel settore finanziario (SFDR). L’obiettivo è facilitare il rispetto normativo e garantire che le informazioni fornite siano utili e comparabili.

Oggetto della Comunicazione della Commissione Europea​

Dopo un’introduzione che include un glossario sulla normativa di riferimento e un’analisi degli obiettivi e del contenuto della CSRD, con particolare attenzione all’ambito di applicazione soggettivo, alla tempistica di attuazione graduale e agli obblighi per le imprese di paesi terzi e i revisori, la Comunicazione propone chiarimenti sotto forma di ‘risposte a domande frequenti’ (FAQ). Queste mirano a “facilitare il rispetto degli obblighi normativi da parte degli stakeholder, riducendo i costi e garantendo che le informazioni sulla sostenibilità siano fruibili e confrontabili”.

La Commissione sottolinea, però, che solo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può fornire interpretazioni vincolanti del diritto dell’Unione e che le spiegazioni date “non limitano la posizione che la Commissione europea potrebbe assumere davanti ai tribunali nazionali o dell’UE”.

Uno degli aspetti più complessi dei nuovi obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD riguarda l’inclusione dei dati della catena del valore, sia a monte che a valle. Gli standard ESRS, tuttavia, non offrono indicazioni precise sul livello di accuratezza richiesto. In questo contesto, la sezione delle FAQ dedicata a questo argomento risulta particolarmente utile.

Il ragionevole sforzo

Uno degli aspetti più complessi riguarda la rendicontazione dei dati relativi alla catena del valore, che include la filiera a monte e a valle. Gli ESRS non forniscono indicazioni definitive sul livello di accuratezza richiesto. La Comunicazione affronta il tema nella FAQ 29, chiarendo il concetto di “ragionevole sforzo” richiesto alle imprese, ovverosia il livello di impegno richiesto alle imprese nella raccolta delle informazioni necessarie per la rendicontazione di sostenibilità.

Questo concetto varia in base a fattori come:
  • Dimensioni e risorse dell’impresa, rapportate alla complessità della catena del valore;
  • Preparazione tecnica, considerando che imprese meno esperte necessitano di più tempo per adeguarsi;
  • Disponibilità di strumenti, inclusi quelli digitali, per accedere e condividere informazioni;
  • Dimensioni e risorse dei soggetti della filiera, che possono influire sulla difficoltà di raccolta dati;
  • Preparazione tecnica della filiera stessa;
  • Livello di influenza e potere d’acquisto verso i soggetti della catena del valore;
  • Prossimità nella filiera, con maggior facilità di ottenere dati da fornitori o clienti diretti.

Le imprese possono ricorrere a stime basate su dati medi di settore quando gli sforzi per ottenere informazioni dirette risultano sproporzionati, giustificando tale scelta. Le stime possono anche essere utili per verificare la coerenza dei dati forniti direttamente dai partner della filiera.

Gli sforzi richiesti alle PMI

Un altro tema di grande interesse per le imprese e, in particolare, per le PMI che non sono obbligate alla rendicontazione di sostenibilità ma che si trovano a dover rispondere alle richieste di informazioni da parte di altre imprese è quello trattato nella FAQ n. 30 che risponde proprio al seguente quesito: “Quali sono le richieste di informazioni sulla sostenibilità che una PMI dovrebbe aspettarsi di ricevere a seguito dell’applicazione della CSRD e degli ESRS?”

La FAQ 30 si concentra sulle PMI, che non sono obbligate alla rendicontazione ma possono ricevere richieste di dati da altre imprese. Nel periodo transitorio di tre anni, le PMI possono limitare le informazioni fornite a quelle già disponibili o pubbliche.

In generale:
  • PMI di piccole dimensioni e senza esperienza di rendicontazione saranno meno coinvolte;
  • PMI di maggiori dimensioni o con esperienza in sistemi di certificazione ambientale (come EMAS) potrebbero essere soggette a richieste più frequenti;
  • Fornitori o clienti di primo livello delle imprese soggette alla CSRD saranno probabilmente coinvolti in modo più significativo.

La Commissione ricorda, infine, che l'EFRAG sta elaborando due principi di rendicontazione di sostenibilità per le PMI: uno obbligatorio per le PMI quotate (LSME ESRS) e uno volontario per le PMI non quotate (VSME). L'LSME ESRS stabilirà il livello massimo di informazioni sulla sostenibilità richiedibili alle PMI. Il VSME dovrà fungere da riferimento per tutti gli operatori del mercato, per garantire la ragionevolezza degli sforzi richiesti alle PMI.

Seppure le FAQ non siano vincolanti e solo la pratica e le pronunce della CGUE potranno fornire elementi solidi e certi per dipanare tutti i numerosi dubbi che in questa fase si affollano e impegnano le imprese che si accingono ad applicare la nuova normativa, è certamente apprezzabile l’approccio pragmatico della Commissione. In questo senso saranno le imprese stesse a svolgere un ruolo importante nel chiarimento di tali dubbi, esaminando le FAQ e consultando gli orientamenti sull'attuazione degli ESRS pubblicati dall'EFRAG, l'organo consultivo multipartecipativo incaricato di fornire consulenza alla Commissione in materia di ESRS, nonché partecipando attivamente durante le fasi di pubblica consultazione, ponendo domande e segnalando criticità attuative. ​

 dalla newsletter

Legal Newsletter​​​​​​​

autore

Contact Person Picture

Rita Santaniello

Avvocato

Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Pasquale Lazzaro

Dottore in Giurisprudenza

Junior Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

 i nostri servizi

Deutschland Weltweit Search Menu