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Energy e gas: nuove disposizioni del Codice di Condotta Commerciale

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 2.12.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Con la delibera del 1° ottobre 2024, n. 395/2024, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato una nuova versione aggiornata del Codice di condotta commerciale (“Codice”) che i fornitori di energia elettrica e gas naturale devono rispettare nei contratti di fornitura stipulati con i clienti finali. 

A seguito dell’abolizione definitiva del cosiddetto servizio di maggior tutela, che ha costretto tutti i clienti finali a scegliere un fornitore privato di energia elettrica, e della tendenza delle utility a proporre modelli di marketing sempre più innovativi, il Codice riveste un ruolo importante per tutti gli operatori del mercato energy.

I principali interventi dell’ARERA dispongono un aggiornamento ed efficientamento della regolazione precontrattuale e contrattuale di cui al codice di condotta commerciale, a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento all’adeguamento delle disposizioni regolatorie al D.Lgs. 26/2023, agli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali, oltre all’armonizzazione della disciplina in materia di modifica delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET e del servizio di tutela della vulnerabilità. 

Questi cambiamenti richiederanno ai fornitori di adattare i loro processi interni e di investire in formazione e tecnologia per garantire la conformità alle nuove regole. Tuttavia, queste misure mirano a migliorare la fiducia dei consumatori e a promuovere un mercato più trasparente e competitivo.

Sintetizziamo qui di seguito le principali novità introdotte dall’ARERA nel Codice che avranno un impatto significativo sui fornitori di energia elettrica e gas naturale, inquanto incidono sia sulla fase precontrattuale del rapporto (ovvero quando il cliente deve ancora decidere se aderire o meno ad una determinata proposta) che sulle condizioni che disciplinano il rapporto di fornitura ormai perfezionato, in particolar modo per quanto riguarda, per esempio, eventuali modifiche unilaterali delle condizioni. 

Con riferimento alla fase precontrattuale, i fornitori dovranno garantire una maggiore trasparenza nelle informazioni precontrattuali e contrattuali. Questo significa che dovranno fornire dettagli chiari e completi sui contratti, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato, sia esso diretto o tramite terzi.
Inoltre, è stato precisato l’obbligo informativo in capo al venditore di comunicare ai clienti, tramite schede sintetiche, tutte le informazioni rilevanti sui mezzi di comunicazione disponibili per ottenere risposte scritte su un supporto durevole. Questo include la data e l'ora dei messaggi, migliorando così la tracciabilità e la chiarezza delle comunicazioni.

Per quanto riguarda il diritto di ripensamento, il periodo per il relativo esercizio è stato esteso da 14 a 30 giorni per i contratti di fornitura conclusi nel contesto di visite non richieste o escursioni organizzate dai venditori presso l’abitazione del consumatore comportando una maggiore attenzione da parte dei fornitori nel gestire queste situazioni. 

Nuove disposizioni sono state inoltre introdotte in materia di telemarketing e teleselling, tenendo conto dei recenti sviluppi del quadro normativo e definendo in maniera più stringente le responsabilità dei venditori nell’ambito della commercializzazione delle offerte di energia elettrica e/o gas naturale nei confronti di terzi incaricati, anche al fine di valutare la diligenza del professionista. 

Una volta istaurato un rapporto di fornitura, ai sensi delle modifiche introdotte dall’ARERA le eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali nonché le evoluzioni o i rinnovi automatici delle condizioni economiche dovranno essere comunicate per iscritto su supporto durevole, in modo tale che il cliente finale possa conservare le informazioni trasmesse dal venditore e riprodurle identicamente, ottemperando ai requisiti di conservabilità e di integrità. A questo proposito, le nuove disposizioni prevedono che sia responsabilità del venditore informare i clienti, tramite SMS o e-mail, circa la pubblicazione di informazioni rilevanti sul sito web del fornitore di energia elettrica. 

Per facilitare richieste di modifiche favorevoli alle condizioni di fornitura, è stata prevista una deroga all’articolo 13, comma 1, del Codice di condotta commerciale che riduce il periodo di informazione da 3 a 1 mese. In caso di mancato rispetto di tale tempistica ridotta da parte del fornitore, si applicherà l’indennizzo di cui all’articolo 14 del Codice di condotta commerciale.

Con riferimento all’armonizzazione della disciplina in materia di modifica delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET e del servizio di tutela della vulnerabilità di cui al TIVG, le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 555/2017/R/com vengono allineate al rinnovato articolo 13 del Codice di condotta commerciale. 

Il Codice di Condotta commerciale era stato precedentemente rivisto a inizio 2024 con modifiche relative ai rinnovi taciti, le penali per recesso anticipato e, infine, la compilazione della scheda sintetica; tuttavia, la nuova versione definisce in maniera più ampia le responsabilità dei venditori nell’ambito della conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale promossa tramite attività di telemarketing e teleselling, e troverà attuazione dal 1° gennaio 2025. 

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