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Il decreto FER-X si fa in due: prevista l’adozione di un decreto FER-X transitorio

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​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 24.10.2024 | Tempo di lettura ca. 8 minuti


Der Text ist auch auf Deutsch verfügbar »​​​​


Come già evidenziato nel nostro articolo del 5 giugno 2024, il Decreto FER X avrà l’obiettivo di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica dalle principali fonti rinnovabili. Al fine di accelerare l'adozione del decreto, il MASE ha deciso di presentare un decreto transitorio (il cosiddetto “Decreto FER-X Transitorio”) che disciplina gli incentivi su un orizzonte temporale più breve, ossia fino alla fine del 2025, e che, secondo il Ministero dell'Economia, potrà essere approvato più rapidamente dalla Commissione UE. Nel presente contributo esaminiamo le modifiche e riassumiamo i principali contenuti della nuova bozza del Decreto FER-X transitorio.

Negli ultimi giorni sta circolando una nuova bozza del decreto, il c.d. Decreto FER X Transitorio che disciplina gli incentivi per le principali fonti rinnovabili (in primis fotovoltaico ed eolico) fino alla fine del 2025. Scaduto tale termine, gli incentivi saranno definiti da un nuovo decreto che avrà gli anni 2025 – 2028 come orizzonte temporale. Il contenuto della nuova bozza del decreto transitorio riflette in linea di massima le norme già previste nell'ultima bozza del decreto FER-X, apportando però alcune modifiche. 

Difatti, rispetto alla versione precedente, la nuova bozza riduce il periodo di incentivazione fino al 31 dicembre 2025 o, solo per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi (quindi per gli impianti sotto 1 MW), fino ad una soglia massima di 3 GW, qualora questo volume fosse raggiunto prima di tale data. La precedente bozza, invece, regolava il periodo di incentivazione fino al 2028 o a 10 GW di potenza per l’accesso diretto.

Le modalità di accesso agli incentivi sono rimaste invariate:
  • gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW, che abbiano avviato i lavori solo dopo l'entrata in vigore del decreto, accederanno direttamente agli incentivi;
  • gli impianti con potenza superiore a 1 MW accederanno agli incentivi con la partecipazione a procedure competitive mediante aste al ribasso. Per partecipare è necessario disporre del titolo autorizzativo o, in alternativa, deve essere stata completata con esito favorevole la valutazione di impatto ambientale. In questo caso, i lavori potranno essere avviati soltanto presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 

Per gli incentivi da assegnare con accesso diretto viene riservato un plafond di 3GW. Per gli incentivi da distribuire mediante le aste a ribasso, la bozza prevede i seguenti contingenti:
​Tecnologia 
​Quote totali stimate (GW)
​Fotovoltaico
​10
​Eolico
​4
​Idroelettrico
​0,63
​Gas residuati dai processi di depurazione
​0,02
​Totale
​14,65


Tuttavia, preme sottolineare che il GSE analizza e monitora costantemente gli effetti degli incentivi. In tale contesto, qualora risulti che il livello degli incentivi sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente, i valori dei prezzi di esercizio o i contingenti di potenza resi complessivamente disponibili potranno essere aggiornati o adeguati in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative. 

Diversamente dalla bozza precedente del Decreto FER-X, per gli impianti che avranno accesso diretto agli incentivi (e, quindi, gli impianti con capacità pari o inferiore a 1 MW), l’incentivo non sarà più pari al prezzo di esercizio già fissato nel decreto bensì corrisponderà ad un importo che sarà definito dall’Arera entro 90 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio monitorati dal GSE e con possibilità di aggiornamento di anno in anno. 

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, l'importo dell’incentivo concesso è determinato nell’ambito di una procedura di gara, per la quale il GSE invita a presentare offerte per i rispettivi contingenti contenuti nella tabella sopra esposta. Per la procedura di gara e la determinazione del rispettivo incentivo, continueranno a essere utilizzati i cosiddetti prezzi di esercizio, che - a parte il prezzo di esercizio inferiore per il fotovoltaico, che è stato ridotto di 5,00 Euro - sono rimasti invariati rispetto alla precedente versione del decreto:


​Fonte rinnovabile
​Prezzo di esercizio €/MWh
​Prezzo di esercizio superiore €/MWh
​Prezzo di esercizio inferiore €/MWh
​Fotovoltaico
​85
​95
​65
​Energia eolica
​85
​95
​70
​Energia idroelettrica
​90
​105
​80
​Gas residui dei processi di pulizia
​85
​100
​75

Per partecipare alle procedure d’asta, il richiedente deve presentare un'offerta che sia inferiore di almeno il 2 per cento al valore del prezzo di esercizio superiore. È inoltre prevista la consegna di un deposito cauzionale a garanzia della qualità del progetto e quindi, in caso di accettazione dell'offerta, della realizzazione dell'impianto.

Non sono previste modifiche alla procedura di formazione della graduatoria per la determinazione e l'assegnazione degli incentivi in sede di gara. Una volta completata la procedura, il GSE esamina le domande per le quali è stato offerto un prezzo inferiore al prezzo di esercizio. Nel caso in cui la capacità complessivamente richiesta – da tutti i partecipanti alla gara – sia superiore al rispettivo contingente messo a disposizione ed aumentato del 5 per cento, il GSE procederà ad escludere un determinato numero di richieste dalla procedura. Tale esclusione non sarà applicata alle offerte che siano al di sotto del prezzo di esercizio inferiore. 

Completata questa prima fase, il GSE predispone la graduatoria sulla base della curva di domanda elaborata secondo i principi meglio dettagliato nell’allegato 2 del Decreto. 

Il prezzo di esercizio superiore continua, quindi, a essere il prezzo di riferimento per la presentazione delle domande, mentre il prezzo di esercizio e il prezzo di esercizio inferiore vengono utilizzati dal GSE per stilare la graduatoria e quindi assegnare gli incentivi. 

Sono stati inoltre confermati i vari criteri di priorità già previsti (rimozione dell'amianto; revamping su terreni agricoli; impianti di energia rinnovabile costruiti in aree idonee; installazione di sistemi di accumulo; sottoscrizione di PPA con durata di almeno 10 anni; data di presentazione della domanda).

Anche le modalità di erogazione sono rimaste invariate: per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 kW e salvo diversa richiesta da parte del soggetto responsabile, il GSE eroga una tariffa omnicomprensiva. Per gli impianti, invece, con potenza superiore ai 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. In tal caso, l’incentivo funziona secondo il principio del contratto per differenza a due vie (contract for difference). Nel caso in cui il prezzo conseguito dal titolare dell’impianto per la vendita dell’energia sia inferiore all'importo della tariffa incentivante, l'operatore dell'impianto riceve la relativa differenza a titolo di incentivo. Nel caso contrario, ovvero qualora il prezzo dell'elettricità conseguito dal titolare dell’impianto sia superiore all'importo della tariffa incentivante, sarà il titolare medesimo a dover pagare al GSE la relativa differenza. 

L’incentivo ha una durata di 20 anni a partire dall’entrata in esercizio, salvo la rinuncia anticipata. In tal caso, il rinunciate sarà tenuto al pagamento nei confronti del GSE di un determinato corrispettivo per la rinuncia.

Resta altresì invariata la previsione relativa all’aggiornamento degli incentivi effettuato dal GSE facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo. La bozza del Decreto FER-X Transitorio prevede:
  1. una indicizzazione piena (e, quindi, il pieno recupero dell’inflazione) nell’arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente alle tariffe l’indicizzazione recupera l’inflazione registrata nell’arco temporale tra la data di pubblicazione dei prezzi di esercizio da parte di ARERA e la data di entrata in esercizio dell’impianto. In entrambi i casi si ha quindi una indicizzazione sul 100 per cento del prezzo di aggiudicazione;
  2. un’indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nell’ambito delle regole operative che dovranno essere adottate entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. Tale indicizzazione viene applicata dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto e per tutta la durata dell’incentivo, il tutto secondo quanto definito nell’ambito delle regole operative che dovranno essere adottate entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Il nuovo decreto contiene anche diversi correttivi delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici: 
  • se è prevista la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, l’incentivo è aumentato di 27,00 euro/MWh;
  • a seconda che l'impianto fotovoltaico sia situato in una regione dell'Italia centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) o dell'Italia settentrionale (tutte le regioni che si trovano al di sopra delle regioni dell'Italia centrale), l’incentivo viene aumentato rispettivamente di 4,00 EUR/MWh e 10,00 EUR/MWh;
  • gli impianti fotovoltaici su superfici d'acqua ricevono un premio aggiuntivo di 5,00 euro/MWh.

Tuttavia, sono stati eliminati i coefficienti per le diverse zone di mercato – che, secondo la precedente bozza, Terna e il GSE avrebbero dovuto stabilire tenendo conto di rete, produzione, domanda e burden sharing regionale – e che il GSE avrebbe utilizzato ai fini della predisposizione della graduatoria. 

Tutte le altre disposizioni chiave della precedente bozza, come i termini per l’entrata in servizio degli impianti e le relative penali, e la cumulabilità con altre forme di incentivazione, sono state confermate. Al riguardo, rimandiamo pertanto al nostro articolo pubblicato in precedenza.

Il Ministero dell'Economia spera che questa nuova versione della bozza, limitata nella durata, consenta di ottenere più rapidamente l'approvazione della Commissione europea. Secondo quanto riportato nella stampa specializzata, la Commissione Europea avrebbe promesso di esaminare la bozza entro un mese dal ricevimento. 

Infine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto FER X, è prevista l’approvazione delle regole operative e dei regolamenti attuativi da parte del Ministero dell’ambiente, su proposta del GSE, nei quali saranno definiti con maggiore precisione molti aspetti di dettaglio.

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