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Decreto FER 2: Arriva il parere favorevole “condizionato”

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Ultimo aggiornamento del 27.10.2022 | Tempo di lettura ca. 8 minuti


Pronti al via i nuovi incentivi per l’eolico off-shore e per le altre fonti rinnovabili innovative.


Lo schema del cosiddetto Decreto FER 2 messo a punto dal Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE), in circolazione da alcuni mesi, ha finalmente ricevuto, dopo un rinvio e molteplici riunioni tecniche, il parere favorevole “condizionato” da parte delle Regioni all’esito della Conferenza Unificata tenutasi lo scorso 28 settembre. Dopo il parere reso dall’Unificata, è ora necessario attendere la decisione della Commissione europea sulle misure di aiuto presenti nel decreto.

Nel frattempo, si ritiene utile una breve panoramica sugli obiettivi e sulle novità dello schema di Decreto in parola, che andrà auspicabilmente ad inserirsi nell’alveo delle misure finalizzate a sostenere il raggiungimento della transizione energetica mediante l’approvvigionamento di fonti rinnovabili, andando - in questo senso - ad attuare il decreto legislativo n. 199/2021 che, a sua volta, ha recepito la Direttiva RED II.

In particolare, lo schema di Decreto FER 2, a completamento del Decreto FER 1, è dedicato alle fonti meno mature e con costi più elevati d’esercizio rispetto a quelle oggetto del Decreto FER 1 e, in particolare, mira ad introdurre svariati incentivi per la realizzazione e/o riattivazione di impianti dismessi, ricostruzioni, potenziamenti e/o rifacimenti rispettivamente di impianti geotermici (c.d. tradizionali o ad emissioni ridotte e ad emissioni nulle), eolici off-shore floating, a biomasse, a biogas e solare termodinamico, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, oltre ai requisiti strutturali di cui all’Allegato 2 del Decreto stesso. 

A tal riguardo, si segnala che tra le fonti innovative ad impatto ridotto restano, invece, ancora escluse dalla bozza di Decreto le fonti oceaniche (maree e moto ondoso), attualmente in fase di sviluppo e per le quali si ipotizzano futuri aiuti ad hoc, e gli impianti a bioliquidi (oli vegetali e grassi animali) che richiedono costi di generazione particolarmente elevati e per i quali è invece prevista una graduale dismissione. 

Modalità di accesso agli incentivi

Per quanto concerne le procedure di accesso agli incentivi riconosciuti dallo schema di Decreto FER 2, si prevede una programmazione di contingenti su base quinquennale, al fine di dare stabilità ed efficienza alle misure, garantendo, in particolare, almeno tre procedure nel quinquennio 2022-2026 per gli impianti eolici off-shore floating e procedure con cadenza annuale per gli impianti relativi alle altre tecnologie.

L’attuazione del decreto, mediante le varie procedure che saranno bandite periodicamente dal GSE, consentirà di incentivare complessivamente 4.020MW (tale importo energetico incentivabile ha subito un aumento rispetto alla prima bozza di decreto, che prevedeva un ammontare complessivo di 3.945MW) di impianti, dei quali 150 MW destinati a rifacimenti. 

Tabella 1 - Art. 4 dello Schema di Decreto FER 2

​Proc.
​Tipologia di impianto
​Cat.

Potenza
[kW]

​Contingenti 2022-2026
[MW]

​A
​Biogas
​Nuovi impianti
​P≤300
​B
​Solare termodinamico piccola taglia
​Nuovi impianti
​P≤300
​5
​B-1
​Solare termodinamico media /grande taglia
​Nuovi impianti
​300≤P ≤15.000
​75
​C
​Geotermico tradizionale con innovazioni
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​100
​C-1
​Geotermico a emissioni nulle
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​40
​E
​Eolica off-shore floating
​Nuovi impianti
​Tutte le potenze
​3.500
​F
​Geotermico tradizionale con innovazioni
​Rifacimento
​Tutte le potenze
​150

Le procedure si svolgeranno in modalità telematica, con la previsione di differenti modalità di partecipazione a seconda della grandezza dell’impianto da sovvenzionare. 

Il Decreto richiede, salvo eccezioni, la formulazione di un’offerta che preveda una riduzione percentuale della tariffa base, al fine di selezionare le iniziative maggiormente virtuose in termini di riduzione costi (comunque non inferiore al 2 per cento rispetto alla tariffa di riferimento) oltre che dal punto di vista dell’impatto ambientale.  

Una importante novità rileva, poi, per i grandi impianti aventi potenza superiore a 10 MW, per i quali è stata introdotta la possibilità di accedere ad una valutazione accelerata che prevede una valutazione in parallelo del procedimento di autorizzazione unica e di idoneità del progetto ai requisiti minimi necessari per poter essere incentivato, con il coinvolgimento sin da subito del GSE.

Inoltre, proprio in considerazione dei costi specifici più elevati delle tecnologie oggetto dello schema di Decreto FER 2 e tenuto conto della necessità di fasi lunghe e complesse per lo sviluppo dei relativi progetti, è stato ritenuto opportuno non prevedere il deposito di cauzioni di sorta per gli impianti che partecipano alle procedure. 

Requisiti per l’accesso alle procedure

Lo schema di Decreto fissa quelli che sono gli specifici requisiti minimi per la partecipazione alle relative procedure per ogni singola tecnologia (cfr. Allegato 2 dello schema del Decreto FER 2). 

Tali requisiti c.d. “differenziati” - l’accertamento dei quali sarà effettuato a cura del GSE prima delle pubblicazioni delle graduatorie nelle singole procedure – mirano a dimostrare l'innovatività e l'impatto di ciascuna tecnologia sull'ambiente e sul territorio, prendendo in considerazione anche una stima dimensionale e costruttiva dell'impianto stesso e vanno ad aggiungersi ai requisiti “generali”, quali (i) il titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e (ii) il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. 

Per quanto concerne i requisiti minimi di esercizio e valori di emissione previsti specificatamente per la geotermia tradizionale lo schema di Decreto rinvia al contenuto dalla legge regionale Toscana del 5 febbraio 2019 n. 7, alla quale si rimanda per una analisi più completa. 

Per quanto riguarda la geotermia ad emissioni nulle, si richiede la reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e vengono presi in considerazione gli impianti che utilizzano fluidi con temperatura compresa tra i 151°C e 235°C e concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico >1 per cento. 

Per gli impianti a biogas viene richiesto il soddisfacimento congiunto di una serie di requisiti (tra i quali rilevano il volume della vasca e l’ubicazione degli impianti stessi) e potranno accedere agli incentivi solamente se aventi una potenza non superiore a 300kW (l’incentivazione da biogas da impianti più grandi può avvalersi dell’accesso ai fondi previsti nella misura PNRR), diversamente dagli impianti a biomasse e gli impianti solari termodinamici, per i quali è ammessa una potenza non superiore rispettivamente a 1.000kW per le biomasse e a 15.000kW per i solari termodinamici.

La determinazione dei requisiti minimi previsti per gli impianti a biogas ai fini dell’accesso agli incentivi è uno dei punti sui quali le Regioni, all’esito della Conferenza Unificata del 28 settembre 2022, hanno condizionato il proprio consenso allo schema di decreto. In particolare, le Regioni chiedono l’inserimento della seguente previsione relativamente all’ubicazione degli impianti che devono essere “ad una distanza dalle reti di trasporto del gas naturale non inferiore a 1,5 km”, invece che 3 km. 

Per gli impianti eolici off-shore, i quali hanno contingenze più grandi, si richiede necessariamente l’utilizzo della tecnologia galleggiante-floating. La definizione e i requisiti previsti per l’eolico off-shore floating è un ulteriore punto per il quale le Regioni, all’esito della Conferenza Unificata del 28 settembre 2022, hanno condizionato il proprio consenso allo schema di decreto. In particolare, le Regioni hanno subordinato il consenso alla necessaria ridefinizione della tecnologia, chiedendo l’eliminazione di qualsivoglia riferimento alle “fondazioni fisse”. 
 
Condizioni ad hoc vengono, infine, previste per gli impianti ubicati in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Stati terzi confinanti con l’Italia, con i quali l’Unione Europea ha stipulato un accordo di libero scambio, riconoscendo, in tal senso, la possibilità di partecipare alle procedure competitive anche per progetti aventi carattere transnazionale. 

In ogni caso, ai fini del pieno riconoscimento degli incentivi, gli impianti da realizzare oggetto dei progetti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie dovranno entrare in funzione entro i termini massimi di realizzazione e/o - a seconda dei casi - di rifacimento rispettivamente indicati nello schema Decreto per ogni tipologia di tecnologia, così come di seguito riportati. 

Tabella 2 - Art. 7 dello Schema di Decreto FER 2

​Tipologia di impianto
​Tipologia intervento
​Tempo massimo 
​Biogas
​Realizzazione nuovo impianto
​31 mesi
​Biomasse
​Realizzazione nuovo impianto
​31 mesi
​Geotermico tradizionale con innovazioni
​Realizzazione nuovo impianto
Rifacimento
​51 mesi
36 mesi
​Geotermico a emissioni nulle
​Realizzazione nuovo impianto
​60 mesi
​Eolico off-shore floating
​Realizzazione nuovo impianto
43 mesi​
​Solare termodinamico
​Realizzazione nuovo impianto
​55 mesi
* Per impianti nella titolarità della Pubblica Amministrazione i termini sono incrementati di ulteriori 6 mesi. 

Con la precisazione che eventuali ritardi nella realizzazione e/o rifacimento potranno comportare, a seconda della gravità dei ritardi, decurtazioni delle tariffe incentivanti o, laddove superiori a 9 mesi, la decadenza stessa dal beneficio. 

Tariffe incentivanti

L’entità delle tariffe incentivanti viene determinata in modo differenziato in base alla potenza dell’impianto. 
In particolare, per gli impianti fino a 300kW (soglia che dal 2026 sarà ridotta a 200kW) lo schema di Decreto prevede l’erogazione di una tariffa omnicomprensiva. 

Diversamente, per gli impianti di potenza maggiore a 300kW, in linea con quanto previsto dalle linee guida UE in materia di aiuti di Stati all’energia e all’ambiente, le tariffe incentivanti sono calcolate mediante il meccanismo c.d. “a due vie”, ovvero determinate in base alla differenza tra la tariffa spettante determinata in esito alla procedura competitiva e il prezzo orario dell’energia elettrica zonale. 

Ne consegue un duplice scenario: (i) laddove il valore differenziale tra la componente incentivo e il prezzo dell’energia sia positivo, il GSE eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete a favore del produttore di energia; diversamente (ii) laddove il valore differenziale sia negativo, il produttore è tenuto a restituire la differenza. 

Rispetto, infine, alla durata del periodo di incentivazione, lo schema di Decreto ne ancora la permanenza alla vita utile dell’impianto, così come predeterminato nella seguente tabella. 

Tabella 3 - Allegato 1 dello Schema del Decreto FER 2 (Le tariffe di riferimento previste nella bozza di testo subiranno una decurtazione automatica del 3 per cento all’anno)

​Tipologia impianto
​Potenza kW

​Vita utile
​Tariffa rif.2022
(Euro / MWh)

​Geotermica tradizionale
​Tutte le potenze
​25 anni
​100
​Geotermica a emissioni nulle
​Tutte le potenze
​25 anni
​200
​Eolico off-shore floating
​Tutte le potenze
​20 anni
​185
​Biogas
​1≤P≤300
​20 anni
​233
​Biomasse
​1≤P≤300
300≤P≤1.000
​20 anni
20 anni
​246
185
​Solare termodinamico
​1≤P≤300
300≤P≤5.000
5.000≤P≤15.000
​25 anni
25 anni
25 anni
​300
240
200

Sempre rispetto al profilo della durata del periodo di incentivazione, inoltre, l’attuale schema del Decreto ha introdotto una particolare novità, accolta positivamente, che prevede la definizione da parte dell’ARERA di un meccanismo di integrazione dei ricavi al termine della vita incentivata per garantire il mantenimento in funzione degli impianti a biomassa.

Autori:
Svenja Bartels - Partner
Giulia Steccanella - Associate

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Svenja Bartels

Avvocato, Rechtsanwältin

Managing Partner Padova

+39 049 8046 911

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