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Trattamento dei dati personali e obbligo del green pass nei luoghi di lavoro

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Ultimo aggiornamento del 23.09.2021 | Tempo di lettura ca. 4 minuti

Dal 15 Ottobre fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, scatta l’obbligo per tutti i lavoratori pubblici e privati, di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass. 

Nell’obbligo sono inclusi coloro che prestano attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche sulla base di contratti esterni.

Come noto, in data 21 settembre 2021, è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 127, che ha modificato e consolidato il testo definitivo del D.L. 16 settembre 2021.

Le nuove disposizioni hanno introdotto l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il Green Pass per tutti coloro che:
  1. svolgono una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta;
  2. svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (inclusi i collaboratori familiari, badanti, colf e baby sitter) o di formazione (ad esempio stagisti) nei luoghi indicati, anche sulla base di contratti esterni. 

I soggetti ai quali compete la verifica del Green Pass sono:
  • i datori di lavoro sostanziali per coloro svolgono una attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati, di cui al punto 1;
  • i datori di lavoro sostanziali ed anche i datori di lavoro formali per coloro che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione (di cui al punto 2) nei luoghi indicati, anche sulla base di contratti esterni.

I datori di lavoro sostanziali dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che i controlli avvengano, prioritariamente e ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Le modalità operativa di verifica del Green Pass (ad esempio se utilizzare app VerificaC19) saranno effettuate, comunque, con le modalità operative indicate con dPCM.

Sono previste sanzioni per il datore di lavoro, sostanziale ad anche formale, nei casi indicati, che non svolga i controlli che gli competono e per i lavoratori che, benché in vigenza di un obbligo di legge, comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso ai luoghi, che potranno essere comminate dal Prefetto. Le verifiche potranno essere svolte solo da personale appositamente incaricato e istruito a cui spetterà anche il compito di trasmettere gli atti al Prefetto.

Permane l’esclusione da tale obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta del Green Pass, per coloro che esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Sul tema, è atteso un intervento chiarificatore del Governo che estenda anche il termine attualmente previsto del 30 settembre 2021 per l’utilizzo delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale.

Il ricorso allo smart-working non può essere previsto a titolo di misura alternativa all’assenza ingiustificata ma al lavoratore, che è autorizzato dal datore di lavoro a svolgere la propria prestazione di lavoro in smart-working, il Green Pass non è richiesto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, bensì esclusivamente per accedere ai luoghi di lavoro.

In attesa di chiarimenti ed evoluzioni da parte del Governo (dPCM), anche d’intesa con il Garante Privacy, suggeriamo di attenersi per il trattamento dei dati personali relativi al Green Pass a quanto indicato in precedenza:
  • il Green Pass deve essere obbligatoriamente richiesto;
  • il Green Pass può essere solo esibito e consultato;
  • è esclusa la raccolta dei dati;
  • non può esservi conservazione del Green Pass da parte del soggetto incaricato della verifica;
  • è possibile (ma NON obbligatorio) richiedere un documento di identità per verifica del Green Pass;
  • non è ammesso il trattamento diretto di categorie particolari di dati (ad esempio lo stato di salute relativo a doppia vaccinazione, guarito) dell’interessato né desumibile attraverso ad esempio la raccolta della data di scadenza del Green Pass. 

Dal punto di vista privacy, gli adempimenti richiesti ai soggetti titolati alla verifica sono:
  • l’informativa in ingresso con le informazioni minime;
  • comunicazione interna/Policy a tutti i dipendenti che indichi anche il flusso e le modalità operative;
  • nomina formale delle persone preposte alla verifica al personale autorizzato;
  • integrazione della riga di registro delle attività di trattamento (anche se solo in consultazione).

Rimangono, comunque, ancora in vigore le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus già SARS-CoV-2/COVID-19 indicate nei Protocolli condivisi e adottati sui luoghi di lavoro quali ad esempio:

  • rilevazione della temperatura corporea tramite termometro manuale o termoscanner senza la raccolta di alcun dato particolare relativo alla salute e con diniego di accesso in caso di temperatura sopra 37,5º;
  • eventuale raccolta di autodichiarazioni in cui l’interessato dichiari:
  • di non trovarsi al momento dell’ingresso e di non aver avuto sviluppato negli ultimi 14 giorni sintomi riconducibili al virus SARS-CoV-2/COVID-19;
  • di non aver avuto contatti stretti nel medesimo arco temporale con positivi;
  • di non aver soggiornato sempre negli ultimi 14 giorni in luoghi vietati dall’OMS;
  • distanziamento, uso della mascherina e di dispositivi igienizzanti;
  • interventi di sanificazione.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento dei dati relativi alla salute dei lavoratori (ad esempio guarigione, vaccinazione, positività al virus) devono essere trattai solo ed esclusivamente dal Medico Competente nell’ambito dei compiti di sorveglianza sanitaria che già gli competono in forza del D.Lgs. 81/2008.

Autori:
Nadia Martini - Partner
Irene Pudda - Associate Partner
Flavia Terenzi - Senior Associate

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