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Senza la ricevuta di avvenuta consegna la notifica PEC non è valida

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 21.01.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


​Con la Sentenza n. 28452 del 5 novembre 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, finalmente, risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di notificazioni a mezzo PEC. Il contrasto verteva sulla possibilità di considerare perfezionata la notifica quando il messaggio PEC viene recapitato ad una casella elettronica piena, o comunque viene rifiutato dal sistema.

Prima di esaminare nel concreto la pronuncia in parola, ed il conseguente di principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, è bene richiamare l’attenzione sul contenuto dell’Ordinanza interlocutoria n. 32287 del 21 novembre 2023. 

In particolare, con l’Ordinanza in parola, la Terza Sezione della Suprema Corte aveva manifestato l’esigenza un intervento risolutivo da parte delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale in merito al perfezionamento o meno della notifica a mezzo PEC indirizzata ad una casella elettronica piena. Questa esigenza era ancor più evidente dopo l’introduzione della Riforma Cartabia che ha imposto al notificante di tentare la notifica a mezzo PEC ogniqualvolta il destinatario sia titolare di una casella elettronica.

Infatti, fino alla Sentenza in commento, vi erano due distinti orientamenti:
  • da un lato, parte della giurisprudenza riteneva che, ai sensi dell’art. 20 del D.M. n. 40/2011, il soggetto tenuto ad avere un indirizzo PEC ha anche l’onere di provvedere al controllo della propria casella PEC, con la conseguenza che, in caso di casella PEC piena, il notificante poteva procedere all’utilizzazione dell’atto “come se fosse stato notificato”;
  • dall’altro lato, il contrapposto orientamento giurisprudenziale riteneva invece che la notifica a mezzo PEC non potesse considerarsi perfezionata in caso di rifiuto dal sistema, anche se per fatto imputabile al destinatario, con la conseguenza che il notificante avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio.

Con la Sentenza n. 28452, le Sezioni Unite sono intervenute dirimendo il contrasto giurisprudenziale e stabilendo il principio di diritto secondo cui in assenza della Ricevuta di Avvenuta Consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata, la notifica non può considerarsi perfezionata.

Questo principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la mancata ricezione della Ricevuta di Avvenuta Consegna sia dipesa da fatto imputabile al destinatario. Infatti, sebbene la gestione della casella PEC ricada sotto la responsabilità del titolare che dovrebbe tenerla “libera” per garantire la corretta ricezione delle notifiche, la mancata consegna dell’atto notificato non può configurare il perfezionamento della notifica perché non consente al destinatario la conoscenza/conoscibilità dell’atto notificato. 

Per ovviare a tale impasse e garantire comunque il diritto di difesa del destinatario della notifica, il legislatore, con il Correttivo Cartabia, aveva introdotto la facoltà per il notificante di evitare l’iter notificatorio ordinario inserendo la notifica già tentata via PEC ma non andata a buon fine in un’apposita area web del PST, con l’onere per il destinatario di verificare eventuali notifiche a suo carico. Tuttavia, a detta delle Sezioni Unite, tale soluzione non può considerarsi soddisfacente, soprattutto in considerazione dell’esigenza di garantire il diritto di conoscenza/conoscibilità dell’atto a tutela del diritto costituzionale di difesa.

Conseguentemente, le Sezioni Unite hanno superato il rimedio previsto dal legislatore con il Correttivo Cartabia imponendo al notificante che non abbia ricevuto la Ricevuta di Avvenuta Consegna di proseguire l’iter notificatorio con le modalità ordinarie. 

Ne deriva, dunque, che nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non si perfezioni, a prescindere da quale ne sia la causa, grava sul notificante l’onere di tentare una nuova notifica secondo le modalità ordinarie per completare correttamente il procedimento notificatorio, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c.. 

Infatti, a detta delle Sezioni Unite della Suprema Corte, solo la Ricevuta di Avvenuta Consegna fornisce al mittente la prova provata che il messaggio di posta sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico del destinatario, certificando anche il momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. 

Non a caso, la Ricevuta di Avvenuta Consegna consiste in un messaggio che il sistema genera in automatico e che contiene i dati di certificazione/notificazione che provano, ad ogni fine ed effetto di legge, la conoscenza/conoscibilità dell’atto da parte del destinatario. Viceversa, la Ricevuta di Accettazione si limita a provare il momento in cui la notifica può dirsi perfezionata per il solo soggetto notificante e, di conseguenza, non potrà costituire prova di una notifica valida perché, senza la Ricevuta di Avvenuta Consegna, non consente di verificare l’effettiva conoscenza/conoscibilità dell’atto notificato da parte del destinatario. 

La conclusione cui è giunta la Suprema Corte trae origine da una lettura rigorosa dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994. In effetti, come evidenziano gli Ermellini, è la stessa legge a stabilire che la Ricevuta di Avvenuta Consegna riveste la condizione essenziale per il perfezionamento della notifica a mezzo PEC, non essendo sufficiente a tal fine la sola Ricevuta di Accettazione che determina, invece, il momento in cui la notifica può dirsi perfezionata per il solo soggetto notificante (art. 6, comma 1, D.P.R. 68/2005), ma non anche per il destinatario. ​​​​​

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