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ETS e ETS2: il nuovo mercato europeo delle emissioni alla luce delle Direttive UE 958/2023 e 959/2023

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 31.01.2025 | Tempo di lettura ca. 7 minuti


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​​Il Decreto Legislativo 147/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 ottobre 2024, recepisce due direttive europee, specificamente la numero 958/2023 e la numero 959/2023, sul contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni e su un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, così come su una riserva stabilizzatrice di tale mercato (attraverso la modifica della Direttiva 2003/87/CE e della Decisione (UE) 2015/1814).​

Il Decreto Legislativo 147/2024 interviene sul c.d. ETS (Emissions Trading Scheme), ossia il sistema europeo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (specificamente biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoro di zolfo). Tale sistema era stato istituito originariamente dalla Direttiva 2003/87/CE, recepita ed attuata in Italia attraverso il D.Lgs. 216/2006, sulla quale è successivamente intervenuta la Direttiva (UE) 2018/410, attuata mediante il D.Lgs. 47/2020, mentre il Decreto Legislativo 147/2024 ne ha modificato la configurazione ed ampliato l’ambito applicativo in attuazione, oltre che della Direttiva del 2018, anche delle summenzionate ulteriori norme europee del 2023.
 

Il sistema ETS​​

L’ETS opera a livello europeo attraverso la creazione di un volume massimo (diverso a seconda del settore di riferimento) di diritti di emissione, tradotti in quote, liberamente negoziabili su specifici mercati. Tali quote possono venire assegnate secondo tre differenti modalità: a titolo oneroso, tramite asta o gratuitamente (quest’ultima via di assegnazione è messa a disposizione esclusivamente ai soggetti interessati che rispettano i relativi requisiti fissati dalla normativa). Le quote a titolo gratuito vengono assegnate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

I proventi ricavati dalle aste per l’assegnazione delle quote di emissione non attribuiti al bilancio dell’Unione Europea sono utilizzati per scopi legati al clima, come per esempio l’implementazione dell’efficienza energetica, il contrasto alla ricollocazione delle emissioni di carbonio, la promozione e potenziamento di fonti di energia rinnovabile.

Questo sistema di regolamentazione delle emissioni, il cui campo di applicazione è stato ampliato in esecuzione del pacchetto di proposte del 2021 “Fit For 55 per cento”, è finalizzato a perseguire una riduzione minima delle emissioni nette di gas a effetto serra del 55 per cento​​​​​​​ entro il 2030, per arrivare nel 2050 a conseguire la neutralità climatica (come del resto previsto dal regolamento (UE) 2021/111). 

Ciò potrà essere attuabile, nell’ottica della normativa europea, applicando una progressiva riduzione delle quote di emissione di gas a effetto serra messe a disposizione dei soggetti inquinanti, che dovranno pertanto via via trovare soluzioni al fine di diminuire le emissioni dannose. L’obiettivo di questa graduale riduzione delle quote disponibili sul mercato è infatti l’aumento del costo della produzione di CO2 per le industrie.

Le novità introdotte con le Direttive UE 2023/958 e 2023/959, recepite dal D.Lgs. 147/2024​

La principale novità introdotta al sistema ETS dalla Direttiva UE 2023/958, che ha ad oggetto nello specifico le emissioni di gas a effetto serra nell’ambito dei trasporti aerei, consiste nella progressiva eliminazione delle quote di emissione assegnate gratuitamente in tale settore per i voli effettuati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e verso la Svizzera ed il Regno Unito, con la messa all’asta del 100 per cento delle quote gratuite a partire dal 1° gennaio 2026.

In ogni caso, alla luce della valutazione condotta dalla Commissione Europea sullo stato di attuazione e sull’efficacia del CORSIA (“Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation”, il sistema internazionale per la compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale), all’articolo 28-ter commi 2 e 3 della Direttiva UE 2023/958 è disposto che qualora non siano prodotti risultati sufficienti nel contenimento dell’impatto ambientale delle emissioni legate al traffico aereo attraverso questo mezzo, la Commissione stessa prenderà in considerazione la presentazione di una proposta per estendere l'applicazione del sistema ETS anche ai voli in partenza dallo SEE verso l’esterno.

La Direttiva UE 2023/959 dal canto suo ha alzato la soglia di riduzione delle emissioni dal 43 per cento al 62 per cento rispetto al 2005 entro il 2030 (Considerando n. 39) e ha ampliato al settore del trasporto via mare di persone o merci a fini commerciali (per imbarcazioni di stazza lorda pari o superiore alle 5.000 tonnellate) l’applicazione del sistema ETS. Inoltre, questa Direttiva è intervenuta sui meccanismi utili a far fronte alle fluttuazioni dei prezzi e di adattamento della riserva stabilizzatrice del mercato delle quote istituita con la Decisione UE 2015/1814, operando un adattamento (al ribasso rispetto a prima della modifica) del conferimento di quote a detta riserva, oltre ad un meccanismo di svincolo in caso di un eccessivo aumento dei prezzi delle quote stesse.

Anche per gli impianti stazionari soggetti al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM – “Carbon Border Adjustment Mechanism”, ossia lo strumento di ostacolo alla  rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in paesi fuori dall’Unione Europea, compensando gli oneri ETS sopportati dalle industrie all’interno dell’UE tramite la applicazione di questi alle importazione di specifici prodotti, come inizialmente per esempio ferro, acciaio, idrogeno e fertilizzanti) è previsto l’azzeramento delle assegnazioni di quote a titolo gratuito entro il 2034, mentre per gli altri impianti stazionari sono state introdotte regole stringenti per l’assegnazione gratis di quote legate allo svolgimento di audit energetici o all’adozione di specifiche misure volte ad incrementare la neutralità climatica degli stessi.

Il nuovo mercato ETS 2​

Con l’aggiunta alla Direttiva 2003/87 CEE del capo IV bis (articoli 30 bis e seguenti), attraverso il D.Lgs. 147/2024 si affiancherà al sistema ETS un nuovo mercato, appunto il cosiddetto ETS 2, che si applicherà dal 1° gennaio 2025 ai combustibili fossili utilizzati in settori diversi da quelli originariamente ricompresi nel campo di applicazione della Direttiva del 2003, quali ad esempio quello del trasporto stradale, quello dell’edilizia e quello dell’industria energetica. Le attività soggette all’ETS 2 sono elencate all’allegato III della Direttiva, come da ultimo modificata.

Il mercato delle quote di emissione soggette all’ETS 2 è distinto e indipendente da quello soggetto all’ETS e i volumi massimi delle quote afferenti ai due sistemi sono tra loro autonomi. Per i settori di cui al sistema ETS 2, così come per quanto riguarda il settore marittimo, non vi sarà alcuna assegnazione di quote di emissione a titolo gratuito.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati dovranno comunicare le emissioni storiche del 2024 al fine di procedere al monitoraggio (semplificato) delle stesse.

Dal 2028, ogni anno sino al 2030 entro il 30 aprile i soggetti regolamentati saranno tenuti a comunicare i costi medi di restituzione delle quote che hanno trasferito nell'anno precedente. Questi dal 2025 dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all'Autorità Nazionale Competente (il neoistituito Comitato ETS 2, di cui al prossimo paragrafo) entro il 30 aprile di ogni anno.

Il decreto di attuazione 147/2024 ha istituito un nuovo organo competente per il monitoraggio del mercato delle quote di emissione presso il MASE: il Comitato ETS 2. Tale organo collegiale è composto da undici membri, in carica per cinque anni con mandato rinnovabile una sola volta, di cui tre sono designati dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, due dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (uno appartenente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), due designati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministro della Giustizia (questo con diritto di voto limitato alle questioni inerenti alle sanzioni), due dal GSE e uno dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ogni anno il Comitato ETS 2 relazionerà al Parlamento sull’attività svolta e ad esso dovranno essere comunicate le emissioni verificate da parte degli operatori. 

Salvo comunicazioni contrarie della Commissione Europea, le prime aste per l’assegnazione delle quote di emissioni relative ai settori soggetti all’ETS 2 verranno avviate a partire dal 2027 e la loro restituzione avverrà entro il 31 maggio 2028.

Sicuramente l’abbassamento delle soglie di emissione ammesse realizzato attraverso le nuove disposizioni normative costituisce una sfida ulteriore per i soggetti coinvolti. Tuttavia, questa può essere l’occasione, in un’ottica di efficientamento e di sviluppo, per aumentare la sostenibilità e ridurre le esternalità negative prodotte, così come per compiere uno scatto in avanti in tema di riduzione delle spese e di miglioramento reputazionale sul mercato.

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