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Claim dei prodotti cosmetici: una panoramica

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​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.12.2024 | Tempo di lettura ca. 4​​​ minuti


Nel settore dei cosmetici, i claim (dichiarazioni) giocano un ruolo cruciale nel comunicare al pubblico le caratteristiche distintive di un prodotto. È essenziale che queste dichiarazioni rispettino alcuni requisiti specifici, come il criterio di verità o di supporto probatorio, al fine di evitare sanzioni che, potenzialmente, possono riflettersi anche sulla reputazione dell’impresa.

Normativa applicabile​​

La normativa che regola le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici si fonda sull’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 (“Regolamento Cosmetici”), che impone il divieto generale di attribuire ad un cosmetico proprietà che non possiede. 

In particolare, è vietato utilizzare in sede di etichettatura, di pubblicità e nell’ambito della fornitura del prodotto cosmetico, qualsiasi dicitura, denominazione, immagine, marchio o altro segno, che sia realistico o astratto, che gli attribuisca caratteristiche o funzioni che non possiede. 

Per guidare gli operatori economici nell’attività di redazione e verifica dei claim, è stato adottato il Regolamento (UE) 655/2013 che stabilisce i criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate per i prodotti cosmetici.

Come giustificare i claim

I sei criteri che devono essere rispettati per giustificare i claim sui prodotti cosmetici sono:
  1. Conformità alle norme: non sono ammesse dichiarazioni che suggeriscono l’approvazione del cosmetico da parte di autorità competenti o che attribuiscono benefici derivanti solo dal rispetto dei requisiti minimi di legge;
  2. Veridicità: le dichiarazioni sugli ingredienti devono essere veritiere, senza attribuire al prodotto finito proprietà che non possiede;
  3. Supporto probatorio: le dichiarazioni utilizzate per i cosmetici devono essere corroborate da prove adeguate e verificabili;
  4. Onestà: le dichiarazioni sulle prestazioni di un prodotto devono essere supportate da prove disponibili, non attribuire caratteristiche uniche se comuni ad altri prodotti simili, e specificare eventuali condizioni d’uso se l’azione del cosmetico è legata a particolari condizioni;
  5. Correttezza: le dichiarazioni sui cosmetici devono essere obiettive, non denigrare i concorrenti o i loro ingredienti, e non devono creare confusione con i prodotti concorrenti;
  6. Decisioni informate: le dichiarazioni devono essere chiare, comprensibili e pertinenti per consentire al consumatore medio di fare una scelta informata, tenendo conto della capacità di comprensione del pubblico destinatario.

Il quadro sanzionatorio relativo ai claim non conformi

I claim sui prodotti cosmetici, compresi quelli pubblicitari, costituiscono il fulcro delle attività di marketing delle aziende. Tuttavia, l’esigenza imprescindibile di promozione deve considerare anche le possibili conseguenze derivanti dalla violazione della normativa sui claim. 

Fra queste rileviamo:
  • sanzioni amministrative pecuniarie come quella da 500 a 5.000 euro per aver utilizzato un claim che attribuisce ai prodotti cosmetici caratteristiche o funzioni che non possiede; oppure da 5.000 a 10.000.000 per l’adozione di pratiche commerciali scorrette;
  • l’impedimento all’accesso agli indirizzi di siti internet individuati come promotori di pratiche illegali;
  • sequestri amministrativi rispetto ai prodotti cosmetici con etichettatura non conforme ed eventuale necessità di riconfezionamento o rietichettatura di interi lotti;
  • sanzioni disciplinari come l’inibizione della comunicazione commerciale per gli iscritti all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria rispetto alla violazione del codice di autodisciplina.

Applicazioni concrete​

Il T.A.R. Lazio ha confermato l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario relativo alle proprietà sbiancanti di un dentifricio che equiparava i risultati conseguibili con l’utilizzo del cosmetico e i trattamenti sbiancanti professionali (“Aiuta a rimuovere le macchie in profondità e far regredire anni di ingiallimento dei denti”, “Con l’ingrediente sbiancante usato dai dentisti”). Secondo il T.A.R., tali dichiarazioni inducevano il consumatore ad attribuire al dentifricio una capacità sbiancante che, però, non risultava adeguatamente provata. Di fatto, veniva contestata la violazione dei criteri di veridicità e di supporto probatorio.

Infatti, il dentifricio conteneva una quantità molto limitata dell’ingrediente sbiancante, fatto che, accostato a diciture che facevano riferimento all’ingrediente sbiancante “usato dai dentisti” e a proprietà di regressione dell’ingiallimento dei denti, potevano ingenerare nel consumatore percezioni diverse e non provate rispetto alle vere proprietà del cosmetico.

Recentemente, il Giurì dello IAP ha ordinato la cessazione di una pubblicità di un prodotto cosmetico che utilizzava il seguente claim: “grazie all’azione dell’acido ialuronico riproduce l’effetto filler e dona compattezza al viso”. Secondo il Giurì, l’inserzionista aveva prodotto documentazione inidonea a supportare le promesse pubblicitarie, nello specifico non era stato allegato alcun test sull’efficacia vantata dal prodotto, ma solo l’immagine fotografica “prima/dopo”.

Conclusioni​

In definitiva, è fondamentale che le aziende cosmetiche rispettino le normative sui claim pubblicitari per garantire trasparenza e mantenere la fiducia dei consumatori. Le dichiarazioni devono essere veritiere, supportate da prove scientifiche e conformi ai criteri stabiliti dal Regolamento 655/2013, non solo per evitare di essere sanzionati dalle autorità competenti, ma anche per evitare di intaccare la reputazione dell’impresa. 

autore

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David Vaccarella

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