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Recupero IVA e procedure concorsuali, superato il requisito dell’infruttuosità per l’emissione delle note di variazione IVA

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Ultimo aggiornamento del 14.09.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Il nuovo art. 26 del DPR 633/72, così come modificato dalle ultime novità normative, ha introdotto la possibilità di emettere le note di variazione IVA in diminuzione a decorrere dalla data di assoggettamento, del cessionario o committente, a una procedura concorsuale. 

La Legge 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”) ha confermato le novità riguardanti l’art. 26 del DPR 633/72 relative ai termini di emissione delle note di variazione IVA nel caso in cui il cessionario o committente non abbia pagato il corrispettivo e sia assoggettato a una procedura concorsuale.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate all’art. 26 del DPR 633/72, a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento, anche solo parziale, del corrispettivo da parte del cessionario o committente a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale (attualmente disciplinate  dal RD 267/42). Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni normative, il momento di emissione della nota di variazione IVA da parte del cedente o prestatore è individuato, rispettivamente, nella data di:
  • sentenza dichiarativa di fallimento;
  • decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per quanto riguarda il cessionario o committente, il nuovo comma 5 dell’art. 26 del DPR 633/72 ha previsto che, nelle ipotesi di procedure concorsuali, a fronte della nota di variazione in diminuzione del cedente o prestatore, la controparte non è tenuta a registrare la variazione in aumento nell’apposito registro IVA. Sostanzialmente, la facoltà di riduzione dell’imposta da parte del cedente o prestatore non si traduce in un debito verso l’Erario per il cessionario o committente.

Inoltre, il comma 5-bis dell’art.26 del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 106/2021, ha stabilito che laddove il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte, successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore deve effettuare una variazione in aumento al fine della rivalsa dell’imposta. Allo stesso modo, il cessionario o committente, avrà diritto di portare in detrazione (ex art. 19 DPR 633/72), la corrispondente IVA.

Come sopracitato, le novità normative sono applicabili alle sole procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021, per le procedure antecedenti non sembrano applicabili i nuovi termini e pertanto si dovrà attendere la conclusione della procedura. Inoltre, per le procedure che non possono beneficiare della nuova disciplina, quali accordi di ristrutturazione e piani attestati, la nota di variazione IVA può essere emessa solo successivamente al momento in cui la procedura si sia rivelata infruttuosa (come indicato in passato dalla prassi amministrativa).

Tuttavia, questa nuova disciplina presenta alcune zone d’ombra. Particolare attenzione deve essere posta al termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del DPR 633/72. La norma stabilisce infatti che il diritto alla detrazione è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, che nel caso in esame corrisponde con l’ avvio della procedura. 

Nell’ambito di alcune procedure concorsuali, tale impostazione potrebbe condurre alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione senza che siano stati determinati gli importi oggetto della nota di variazione. 

Pertanto, non è da escludere un’interpretazione che consenta di computare il decorso del termine dal momento in cui il fornitore ottenga la ragionevole certezza dell’ammontare del credito che potrà essere incassato.

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate

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